TAR Puglia, Bari, sez. II, sentenza 19 novembre 2009, n. 2760
Si è pronunciato il TAR Puglia, sulla nozione tendenzialmente oggettiva di matrice comunitaria in relazione all’ art 183 d.lgs. n. 152/2006 e alla tipologia dello scarto vegetale per accertare la natura di rifiuto nella specifica fattispecie dei malli di mandorle anche in relazione all’ art. 184, c. 3 d.lgs. n. 152/2006
Ritiene il Collegio che l’attività di c.d. smallatura di mandorle posta in essere dal ricorrente debba essere sottoposta ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art 2 l.30 aprile 1962 n.283 per evidenti ragioni di tutela dell’ igiene pubblica, trattandosi di attività esulante dal concetto di autoconsumo propria di un ambito familiare, come tale oggetto di preventivo assenso sanitario
Peraltro osserva incidentalmente il Collegio che l’attività posta in essere dal ricorrente assume carattere commerciale, essendo l’attività di c.d. smallatura effettuata per conto terzi, senza alcun collegamento con il fondo ai sensi dell’art 2135 c.c., fondo che risulta essere utilizzato dal ricorrente ad uliveto. Quanto alla qualificazione come rifiuto, osserva il Collegio quanto segue. Il c.d. Codice Ambiente approvato con D.lgs 3 aprile 2006 n.152 all’art 183 comma primo lett a) codifica una ampia nozione tendenzialmente oggettiva di rifiuto,.
L’art. 184 comma terzo Codice Ambiente nel ricomprendere nella nozione di rifiuto speciale anche gli scarti vegetali, consente di richiedere anche per i malli delle mandorle lo smaltimento secondo la normativa sui rifiuti.