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Giuristi di impresa nel terzo millennio:
Appunti per una (nuova?) comprensione del ruolo.

di - 2 Novembre 2009
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1. Gli interventi a proposito dei legali che operano alle dipendenze delle imprese sono, generalmente, caratterizzati da connotazioni negative, o al più neo-corporative: no al diritto di patrocinare in giudizio i loro datori di lavoro, no all’applicazione del legal privilege sulle informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni, no alla prestazione di consulenza legale.
Posto che il merito di ciascuna di tali considerazioni potrebbe formare oggetto di specifiche riflessioni, che esuberano dallo scopo di questi appunti, colpisce, invece, che non sia (quasi) mai affrontato in positivo lo sforzo di definire un ruolo la cui importanza cresce progressivamente, o almeno le cui responsabilità vengono aumentate ad ogni svolta legislativa, ed al quale vengono semmai apposte etichette diverse, che confondono il dibattito ma non contribuiscono al suo progredire: legali interni (o in-house), giuristi d’impresa, legali d’azienda, per citarne solo alcune, senza che ci si soffermi a considerare il contenuto invece del contenitore.
2. Perché esiste nell’impresa la funzione legale? A questo apparentemente semplice quesito possono darsi risposte con un diverso livello di approfondimento. Dal loro esame complessivo potrà, forse, delinearsi un primo profilo di questa discussa figura.
Perché le questioni legali sono comunque immanenti all’attività imprenditoriale, ed è più conveniente pagare uno stipendio (per risolverne un certo numero e gestire le altre) che affidarle totalmente ai consulenti esterni? L’accento, tutto sull’efficienza organizzativa, coglie solo in parte nel segno: sia per ragioni storiche (gli uffici legali esistevano prima che le aziende acquisissero l’attuale sensibilità al tema dei costi di struttura, ed esistono persino negli apparati amministrativi in cui l’efficacia dovrebbe far premio sull’efficienza). Questo criterio di risposta non pare adeguato, o comunque sufficiente ad esaurire la questione.
Perché il miglior consulente esterno deve comunque avere un interlocutore interno che lo indirizzi e, al tempo stesso, gli fornisca le informazioni necessarie all’espletamento del mandato ricevuto? Improvvisamente, cioè, il libero foro necessita di un mediatore qualificato per dialogare con la propria clientela e rendere pienamente efficace la propria azione? Quando, per molto tempo, a volte tutt’ora, si è ritenuto che i legali interni siano dei passacarte non in grado di erogare valore aggiunto? La portata anti-corporativa di questa motivazione appare inversamente proporzionale alla sua effettiva rilevanza nel rispondere al quesito assegnato.
Perché il fabbisogno di tutela legale sotteso all’operatività quotidiana delle realtà aziendali, vieppiù alla luce della crescente stratificazione delle norme che a vario livello la disciplinano, rende ineludibile il ricorso a figure specializzate? Ad accogliere questa tesi non si sarebbe comunque sciolto il dilemma relativo al rapporto fra uffici interni e consulenti esterni, se non ricorrendo alla – limitata – qualificazione sul contenimento dei costi.
Piace pensare, allora, che possa introdursi un fattore di stampo qualitativo: senza nulla togliere alla professionalità del libero foro, che non è in discussione, le risorse interne possono vantare, o acquisire, una specializzazione, intrinseca al loro ruolo nella singola azienda, non replicabile al di fuori del contesto organizzativo, che investe gli aspetti normativi più direttamente applicabili a quella esperienza aziendale coniugandoli con la loro conoscenza del funzionamento della società stessa. Tale specializzazione, riversata nella gestione delle questioni sottoposte alla loro attenzione con immediatezza e continuatività, costituisce un elemento meritevole di apprezzamento (anche economico) che si aggiunge alle tradizionali competenze tecniche. Conoscere il “come” delle cose, come vengono decise, realizzate, vissute nell’ambito del processo produttivo, contribuisce, sia in termini di efficacia che di efficienza, al raggiungimento del risultato. Sembra quasi di sentir riecheggiare la discussione sulla definizione di “avvocato d’affari” di qualche decennio fa: dove, va compreso, in primo luogo (e per fortuna) si è patroni degli affari propri. E, all’interno delle società, dove la consulenza è prestata nell’interesse dell’ente cui organicamente si appartiene, dove gli affari “propri” sono, dunque, quelli dello stesso ente.
3. Il riflettore si sposta sulle aspettative che le imprese nutrono verso le loro  risorse legali, il ruolo che assegnano loro. Ruolo che, negli anni, è sensibilmente mutato.
Probabilmente sino a tutta l’epoca della crisi internazionale degli anni ’70 del secolo scorso le imprese italiane hanno operato in un contesto economico relativamente chiuso, confrontandosi solo su scala domestica nell’arena competitiva, senza particolari pressioni o limitazioni di natura regolatoria, senza grandi drammaticità nel mercato dei capitali, in un ambiente scarsamente sensibile ai consumatori. Le principali questioni di interesse giuridico all’interno di tale contesto, almeno quelle a carattere ricorrente, erano le pratiche contenziose, le controversie con fornitori e clienti, la definizione contrattuale degli assetti proprietari. Per le quali, oltre alla riserva di patrocinio operante a favore dei liberi professionisti, evidenti ragioni di opportunità militavano a favore dell’affidamento all’esterno dei rispettivi mandati ed incarichi di assistenza legale, con un ruolo, quando pure c’era, certamente limitato e marginale delle strutture interne. Queste, a loro volta, di fronte a situazioni problematiche, o comunque delicate, consapevoli anche della propria scarsa centralità nel contesto dell’azione gestionale dell’impresa, erano piuttosto portate, come le famose scimmiette, a “non vedere, non sentire, non parlare”.

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