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Stato di diritto, tutele individuali e tutele ambientali

di - 28 Ottobre 2009
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Le pouvoir arrete le pouvoir[1]. Spesso accade che, nell’avviare riflessioni su temi fondamentali in via di evoluzione o cambiamento, il pensiero torni ai classici, quasi automaticamente, per cercare conforto e supporto anche se, ovviamente, Montesquieu (o altro grande pensatore del passato) non ci potrà fornire elementi di merito utili per decifrare le novità e gli scenari inediti che emergono dalla realtà contemporanea. Dovremo quindi concentrarci sulla nostra epoca, sul nostro modo di produzione, sui meccanismi attuali di tutela degli individui a livello formale e sostanziale, sul nostro contesto ambientale di riferimento con le relative criticità.
Cercheremo di dimostrare che le emergenze ambientali contemporanee – derivanti in particolare dai fenomeni di “Global Warming” – impongono da un lato riflessioni sui rapporti tra tutele ambientali e diritti fondamentali e, dall’altro lato, una verifica delle modificazioni/evoluzioni del “Rule of Law” nella realtà contemporanea.
La nostra analisi prende avvio dallo “Stato di Diritto”.
Come è noto, tale categoria si è formata nel tempo attraverso l’evoluzione di diversi (e a volte discordanti) filoni del pensiero giuridico europeo (Rechsstaat, Etat de droit, Rule of law). La dottrina ha a suo tempo ben individuato i fattori di diversità tra tali impostazioni e ad essa facciamo pieno riferimento [2].
A. STATO DI DIRITTO E PENSIERO GIURIDICO CONTEMPORANEO
Al fine di effettuare una prima sintesi del pensiero contemporaneo possiamo utilizzare alcune definizioni di “Stato di Diritto” rintracciabili nei lavori (alcuni recentissimi) di insigni giuristi e filosofi:
1)    “‘Stato di Diritto’ può essere definito come la versione dello Stato moderno europeo che, sulla base di una filosofia individualistica (…) e attraverso processi di diffusione e differenziazione del potere, attribuisce all’ordinamento giuridico la funzione primaria di tutelare i diritti civili e politici, contrastando a questo fine l’inclinazione del potere all’arbitrio e alla prevaricazione” [3];
2)    Il nucleo essenziale della nozione di “Stato di Diritto” è costituito “dalla contrapposizione, risalente almeno ad Aristotele, tra ‘governo della legge’ e ‘governo degli uomini’: lo Stato di diritto è lo Stato caratterizzato dal ‘governo della legge’. Sul piano teorico, in altre parole, lo Stato di diritto è il sistema politico-giuridico entro il quale (…) vige l’“isonomia”, ovvero l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. In questo ordinamento vale il principio lex facit regem (e non viceversa), con la conseguenza che il sovrano non è legibus solutus. In altri termini, lo Stato di diritto è un ordinamento nel quale il diritto opera come un limite procedurale del potere politico, ritenuto un pericolo per la libertà individuale e non solo benefico garante di essa” [4].
3)    F. Satta, nell’analizzare il principio di legalità nello stato democratico, ha scritto: “… Dietro la celeberrima formula del Rechtsstaat, c’era una realtà ben diversa da quella che si voleva vedere: non una amministrazione ed una comunità che nascevano dalla legge, ma una amministrazione, da sempre reale ed una comunità, da brevissimo tempo tale, nel senso di assurta a giuridica esistenza. La amministrazione aveva fini suoi, così come fini loro – di mera libertà ed autonomia – avevano i cittadini. Si trovavano di fronte insomma due libertà, che, per ragioni storiche e per la diversa posizione occupata dai due tipi di soggetti nell’ordinamento, si possono dire autorità e autonomia: libertà dello Stato, come autorità, dei cittadini, come autonomia. Quando queste due libertà si incontravano, la legge ne disciplinava i rapporti (…). Date le due idee, cioè, di libertà dello stato e di libertà del cittadino, fu un organico sviluppo, senza soluzione di continuità, quello che portò ad affermare progressivamente l’obbligo dell’amministrazione di non violare la legge e di avere una specifica legittimazione per gli atti di aggressione nella sfera di libertà del cittadino” (…).
“Autorità, Stato autorità in veste di Stato di diritto significa (…) Stato nel quale solo le c.d. scelte supreme sono affidate alla decisione ed alla responsabilità del popolo (cioè dei suoi rappresentanti) mentre le scelte concrete e la corrispondente responsabilità – concreta – nell’esecuzione spettano all’apparato amministrativo staccato dalla comunità, anzi ad essa contrapposto. L’atto amministrativo rappresenta il momento culminante di questa attività di esecuzione nel quale l’apparato (contrastante con i singoli componenti la comunità, pur nella cura dei loro e suoi interessi) dà concretezza alla legge. Questo fa con suoi “atti”, “atti” dell’autorità, che se anche non necessariamente devono essere, preso ciascuno per sé, autoritari, sono comunque sempre “atti” dell’autorità, caratterizzati da questa loro provenienza” [5].

Note

1.  Montesquieu, De l’esprit de lois, libro XI, cap. 4 (trad. it. Utet). Cfr. anche Montesquieu, Le leggi della politica (a cura di Alberto Postigliola), Roma, 1979, pg. 351 ss.

2.  D. Zolo, Teoria e critica dello Stato di diritto, in Costa e Zolo (a cura di), Lo Stato di diritto, Milano, 2006, pgg. 17 – 88

3.  D. Zolo, op. cit., pg. 45

4.  Emilio Santoro, Diritto e diritti: lo Stato di diritto nell’era della globalizzazione, Torino, 2008, pgg. 1 e 2

5.  Filippo Satta, Principio di legalità e pubblica amministrazione nello Stato democratico, Padova, 1969, pgg. 20, 21 , 107 e 108

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