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“Potere imperiale e giurisprudenza in Pomponio e in Giustiniano”: l’autopresentazione di un libro

di - 21 Ottobre 2009
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[1]Muovo dal ringraziamento alla giuria – ai suoi componenti (in specie Giuliano Crifò, conlega maior di disciplina e, se mi permette, amico) – per aver voluto inserire fra i «libri dell’anno» per il 2007 anche il mio lavoro su Giustiniano. Lo considero un onore e credo non potrebbe esserci per me riconoscimento migliore dell’invito ai giuristi a «legger[lo]».

Mi trovo però in imbarazzo a dar conto di come è nato questo libro. A essere sincera, e voglio esserlo, debbo indicare tre motivi: il caso; la curiosità; la testardaggine (con ‘francesismo romanesco’, la “tigna”). Al di là della terminologia poco scientifica, credo che molti possano riconoscervisi: quantomeno nei primi due, forse anche nel terzo.
Per chiarezza, premetto che il volume segnalato conclude una (diciamo) ‘trilogia’, tutta dedicata, come segnala il titolo comune, a “potere imperiale e giurisprudenza”.

Non occorre, credo, dilungarsi sul tema in sé: il rapporto fra giuristi e imperatori è fondamentale nel diritto romano ed è stato studiato e interpretato nei modi più svariati. Occorre però precisare la prospettiva secondo cui l’ho trattato io.
Non ho trattato la questione nel suo complesso, ma ho preferito affrontarla tramite un giurista specifico e un imperatore specifico, da usare a mo’ di exempla: “Il Giurista”, “L’Imperatore”.
Sono anche andata a scegliermene di singolari. Volendo, la storia offrirebbe coppie significative di giurista e imperatore o per antagonismo o per cooperazione: Augusto e Labeone, ad esempio o Adriano e Salvio Giuliano. Invece l’imperatore e il giurista che ho individuato quali soggetti della ‘mia storia’ non possono esser riportati né a un piano né all’altro. Anzi, non hanno quasi nulla in comune.
Sono personaggi distanti, e diversi fra loro. Per il fattore tempo, innanzitutto: li dividono quasi quattro secoli, così che il rapporto diretto viene subito ad escludersi. E appartengono anche a due mondi diversi. L’imperatore del sesto secolo, Giustiniano, è quasi di frontiera: si è dubitato della stessa possibilità di considerarlo imperatore romano – anche se è così che egli si sente e si propone, princeps romanus (e intende incarnarne il modello) – e talora lo si è posto all’inizio della lunga teoria di imperatori bizantini. Un giurista del secondo secolo come Pomponio opera invece nell’età considerata d’oro per il mondo romano: l’impero al massimo dello splendore. Perfino il grado di notorietà li differenzia. Se è difficile ignorare Giustiniano (quel suo “trarre il troppo e il vano” di matrice dantesca ha suggestionato generazioni e generazioni, almeno di italiani), Pomponio è un giurista da specialisti. Specialisti in senso stretto: non chi abbia semplicemente compiuto studi di diritto, ma chi pratichi il diritto romano. Al di fuori di questo clan, benché abbia coniato una bellissima definizione del lavoro del giurista, non mi pare granché noto: e non parlo di una conoscenza testuale, ma di pura familiarità con il nome. Altri sono quelli che eventualmente circolano: quello di Gaio ogni laureato in giurisprudenza l’ha sentito se non altro pronunziare; i praecepta iuris secondo Ulpiano (l’honeste vivere, l’alterum non laedere, il suum cuique tribuere) capita ancora di sentirli ricordare con ammirazione. Né mi pare che i suoi testi figurassero fra le citazioni ‘culte’ un tempo in uso. Non siede neppure fra i suoi colleghi in marmo che si sono voluti raffigurare pensosi davanti al Palazzo della Cassazione a Roma, il “Palazzaccio”. Anche quei giuspositivisti che scelgano ancor oggi di mettere a frutto la riflessione romana non frequentano molto Pomponio.
Insomma, un personaggio un po’ defilato: adesso, però. Non così, invece – deve ritenersi – al tempo di Giustiniano: perlomeno, non nella sua corte. Ché anzi, se non l’imperatore stesso, i suoi commissari, nell’opera che per suo ordine vanno componendo, danno a Pomponio un posto significativo. Ed è proprio per questa importanza assegnatagli dai giustinianei che viene a giocare il caso.

Il caso, nelle vesti forse modeste, ma trainanti per la mia ricerca, di un seminario didattico nella Università di Roma La Sapienza. Pierangelo Catalano, per la cui cattedra il seminario si svolgeva, intendeva far cogliere agli studenti la struttura del Digesto tramite l’analisi del primo libro, concentrata in specie sulla esegesi dei primi due titoli e preceduta da una lettura mirata della costituzione giustinianea di preannuncio del Digesto, Deo auctore, che è premessa all’opera.

Note

1.  Il libro, Potere imperiale e giurisprudenza in Pomponio e in Giustiniano, II.2, edito da Margiacchi-Galeno, è stato segnalato per il 2007 dal Club dei Giuristi fra i “I libri dell’anno nella scienza giuridica”: dodici, scelti da una apposita giuria come quelli che “ogni giurista dovrebbe leggere”. L’“autopresentazione”, insieme con le altre degli autori premiati, sarà pubblicata nel prossimo numero della Rivista Ritorno al diritto, diretta da Giuliano Crifò.

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