Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

 

Il rito “semplificato” di cognizione

di - 29 Luglio 2009
      Stampa Stampa      

13. La decisione con ordinanza idonea al giudicato.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda ha la forma dell’ordinanza, espressamente dichiarata provvisoriamente esecutiva, nonché titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
Anche se manca qualsiasi disciplina della fase decisoria, non sembra possano trovare applicazione i modelli decisori del rito ordinario, ma il giudice potrà disporre la discussione all’udienza ovvero un termine per il deposito di memorie, riservandosi la decisione [21].
Si è detto all’inizio che l’ordinanza emessa all’esito del rito semplificato, in mancanza di appello, produce gli effetti di cui all’art. 2909 c.c. e, anche in questo senso, appare totale l’equiparazione con la sentenza.

14. L’appello.
L’appello può essere proposto entro trenta giorni “dalla sua comunicazione o notificazione”. L’effetto acceleratorio è qui particolarmente intenso in quanto non è previsto il termine lungo (oggi di sei mesi) per appellare, ma solo quello breve di trenta giorni che decorre dalla comunicazione ovvero, in difetto, dalla notificazione. Valgono qui le ragioni che giustificano l’analoga decorrenza del termine per proporre il regolamento di competenza ad istanza di parte.
Solo in caso di mancata comunicazione e notificazione potrà trovare applicazione il termine lungo.
Trovando applicazione, salvo quanto espressamente disposto, le norme ordinarie, la forma dell’atto di appello è quella della citazione [22].
Si tratta di un appello “aperto” ai nova in materia di prove, potendo le parti formulare nuovi mezzi di prova e depositare nuovi documenti, che il collegio potrà ammettere se “rilevanti” ai fini della decisione ovvero se la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile.
Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.
Per tutto quanto non espressamente previsto dall’art. 702-quater c.p.c., trovano applicazione le regole ordinarie, comprese quelle in materia di inibitoria.

Materiali collegati:

Note

21.  g.f. ricci, op. cit., 114, richiama le forme della decisione nei riti deformalizzati, come quello in camera di consiglio.

22.  Nello stesso senso g.f. ricci, op. cit., 114.

Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy