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Il rito “semplificato” di cognizione

di - 29 Luglio 2009
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4. Il decreto di fissazione dell’udienza e la notifica al convenuto
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto.
Il decreto ha un duplice contenuto. Oltre che contenere la fissazione dell’udienza, il decreto deve assegnare il termine per la costituzione del convenuto, anche se la stessa norma prevede che essa debba avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza, mentre il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto “almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione”.
Al di là di qualche imprecisione testuale, ci sembra che la norma voglia rimettere al giudice il potere-dovere di individuare, caso per caso, il termine per la costituzione del convenuto. Questa interpretazione potrebbe apprestare rimedio all’abuso del rito semplificato da parte del ricorrente, nel senso che il giudice, in presenza di controversia palesemente non compatibile con la trattazione “sommaria”, potrebbe assegnare un termine più congruo per la costituzione del convenuto, imponendo al ricorrente di notificare il ricorso, ad esempio, sessanta giorni prima della data fissata per la sua costituzione [10].
In caso di notificazione che non sia rispettosa del termine di trenta giorni, il giudice, rilevata officiosamente la nullità, dovrà disporre la rinnovazione in caso di mancata costituzione del convenuto. Analogo ordine di rinnovazione dovrà essere impartito se il convenuto ha eccepito il vizio nella comparsa di costituzione.
In caso di omessa (o giuridicamente inesistente) notificazione, il giudice non potrà concedere un nuovo termine e dovrà dichiarare l’improcedibilità del ricorso [11].

5. La costituzione del convenuto.
Nel termine assegnato dal giudice nel decreto di fissazione dell’udienza o, in mancanza, dieci giorni prima dell’udienza, il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta nella quale deve proporre le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, e indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che intende offrire in comunicazione, nonché formulare le proprie conclusioni.
Va ricordato che il nuovo testo dell’art. 115 c.p.c., modificato dalla legge n. 69, ha recepito e generalizzato il principio, da ritenersi applicabile anche al rito semplificato, che la mancata specifica contestazione dei fatti rende gli stessi “pacifici” e utilizzabili ai fini della decisione.
A pena di decadenza, il convenuto deve proporre eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. Inoltre, sempre a pena di decadenza, se intende chiamare in causa un terzo “in garanzia”, il convenuto deve farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento della udienza.
La limitazione in ordine alla chiamata di terzo in garanzia deve ritenersi una vera e propria inesattezza del testo normativo, in quanto non vi sono ragioni per escludere anche l’ipotesi di chiamata di terzo per comunanza di causa di cui all’art. 106 c.p.c.
La chiamata in causa del terzo è interamente sottoposta alle regole ordinarie, fatta eccezione per il termine minimo di comparizione che, a parer nostro, non può che essere identico a quello del convenuto, cioè (almeno) di trenta giorni [12].
Per quanto concerne il regime di incompetenza, cioè i criteri dinamici di competenza, l’ormai riconosciuto carattere generale della disciplina contenuta nell’art. 38 c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009, consente di ritenerla sicuramente applicabile anche al procedimento in esame. L’eccezione di incompetenza, con riferimento ad ogni criterio, deve, pertanto, essere formulata, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione del convenuto, da depositarsi dieci giorni prima dell’udienza.

6. La prima udienza.
Alla prima udienza – che sarà quella originariamente fissata nel decreto ovvero la nuova udienza fissata dal giudice a seguito della dichiarazione di chiamata del terzo nella comparsa di costituzione da parte del convenuto – è dedicata la prima parte dell’art. 702-ter c.p.c., che si limita ad individuare una serie di provvedimenti che il giudice designato è chiamato a pronunciare nel corso della stessa.
In termini generali, le attività da compiersi nella prima udienza, a parte le verifiche preliminari (v. infra), sono quelle in primo luogo dirette a stabilire se sussistono le condizioni per l’accesso e la trattazione del procedimento nelle forme del rito semplificato. Solo all’esito della verifica positiva, ha inizio la trattazione nelle forme semplificate.

Note

10.  g.f. ricci, op. cit., 104, parla di locuzione “impropria” in quanto il termine sarebbe quello di dieci giorni previsto per legge ed il giudice non potrebbe fare altro che “richiamarlo puramente e semplicemente”.

11.  Cass. sez. un. 30 luglio 2008, n. 20604, ha formulato un importante principio nel senso della inapplicabilità nel rito del lavoro, a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto), del sistema sanante apprestato dall’art. 291 c.p.c., e del superamento del consolidato principio in base al quale il perfezionamento dell’atto di impugnazione ai sensi dell’art. 435 c.p.c. si verifica con il solo deposito del ricorso. Secondo la Corte, la fase iniziale del processo del lavoro, incentrata sul deposito del ricorso, è suscettibile di “effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l’applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare – con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile – i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua ragionevole durata”. Corollario di quanto precede, sempre secondo la Corte, è che il ricorso dell’appellante, anche se valido, “perde la sua efficacia di fronte alla invalidità degli atti successivi che non sia possibile risanare sicché l’appello stesso va dichiarato improcedibile”.

12.  Nel senso che il ricorrente deve notificare l’atto di chiamata nel termine fissato dal giudice, anche senza il rispetto di quelli di cui all’art. 163-bis c.p.c. v. g.f. ricci, La riforma cit., 106. Dal momento che il terzo deve comparire all’udienza già fissata dal giudice, la forma dell’atto di chiamata (che deve contenere la domanda formulata nei confronti del terzo, con le relative conclusioni) è quella della citazione, anche se non sembra possa ritenersi viziato l’atto comunque contenente la domanda nei confronti del terzo, al quale sia allegato il decreto di fissazione dell’udienza.

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