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Il rito “semplificato” di cognizione

di - 29 Luglio 2009
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[*] Sommario: 1. Natura e collocazione sistematica. – 2. L’ambito di applicazione. – 3. Il ricorso introduttivo. – 4. Il decreto di fissazione dell’udienza e la notifica al convenuto. – 5. La costituzione del convenuto. – 6. La prima udienza. – 7. Segue: le verifiche preliminari. – 8. Segue: l’ordinanza di incompetenza. – 9. Segue: l’ordinanza di “inammissibilità” della domanda per mancanza del presupposto di monocraticità del tribunale. – 10. Segue: l’ordinanza non impugnabile di inammissibilità della domanda riconvenzionale. – 11. Segue: la valutazione di compatibilità con l’istruzione semplificata e la fissazione dell’udienza ex art. 183 c.p.c. – 12. Gli atti di istruzione. – 13. La decisione con ordinanza idonea al giudicato. – 14. L’appello.

1. Natura e collocazione sistematica.
Se il codice del ’40 (dopo l’esperienza, non positiva, del procedimento sommario fino a quell’epoca vigente) aveva ancorato il processo di cognizione di rito ordinario ad un modello unico, insensibile alla natura più o meno semplice o più o meno complessa della controversia, e le riforme successive hanno ribadito la scelta di applicare le stesse regole procedimentali a prescindere dal livello di complessità della causa, preferendo incrementare il numero e la varietà dei riti speciali in base alle tipologie di controversie [1], il nuovo rito sommario, introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, consente al giudice (e, prima ancora, alla parte che agisce in giudizio) di selezionare il contenzioso e di adottare diverse regole del procedimento in relazione alla maggiore o minore complessità della controversia e, sotto questo aspetto, costituisce la novità forse più rilevante introdotta dalla riforma del 2009.
Se la possibilità di selezionare il contenzioso, sottoponendo talune controversie a regole procedimentali più snelle e deformalizzate, in grado di assicurare sulla carta tempi sicuramente più brevi per la decisione, costituisce una scelta da valutare con favore, non mancano alcune criticità che possono condizionare l’applicazione del nuovo modello processuale e determinarne il fallimento.
La prima, che sarà subito affrontata, riguarda l’individuazione della esatta natura e collocazione sistematica del procedimento, a fronte della (poco felice) scelta di denominare il rito come “sommario”. Le altre due, che saranno richiamate più avanti, riguardano, da un lato, i possibili abusi derivanti dall’utilizzo “improprio” del rito da parte del ricorrente, in funzione della possibile lesione delle garanzie difensive del convenuto; e, dall’altro, la necessità di accompagnare l’introduzione del nuovo rito con interventi sull’organizzazione anche tabellare (e sul calendario giudiziale), idonei ad assicurare a questi processi, se non una vera e propria “corsia preferenziale”, una trattazione separata dagli altri che consenta di non vanificare le scelte, anche innovative, a favore della celerità della decisione.
Questione centrale è quella della natura e collocazione sistematica del nuovo rito, in relazione alla quale occorre chiedersi quale sia il reale significato da attribuire all’aggettivo “sommario”, se, cioè, la nuova forma di tutela debba essere sistematicamente collocata nell’ambito delle tutele sommarie (non cautelari), accanto al procedimento per decreto ingiuntivo e a quello che viene considerato il precedente più prossimo, vale a dire il procedimento sommario societario di cui all’abrogato art. 19 del d.lgs. n. 5 del 2003, che era effettivamente inquadrato nell’ambito delle tutele sommarie non cautelari, attraverso l’allargamento della relativa area di accesso e la possibilità di far valere pretese di somme di danaro non assistite dal requisito della liquidità [2].
Accanto alla rubrica del nuovo art. 702-bis c.p.c. (e al collegamento con l’art. 46 del d.l. Mastella che parlava di “procedimento sommario non cautelare”), anche l’inserimento nel libro quarto del c.p.c. sembrerebbe offrire argomenti in questo senso, anche se è ben nota l’eterogeneità di questa parte del codice di rito, che comprende processi di vario tipo e con diversi livelli di cognizione.
Ma, a ben vedere, ostano alla collocazione all’interno del sistema delle tutele sommarie non cautelari una serie di ragioni, a parer nostro, decisive.
In primo luogo, il nuovo procedimento va considerato alla luce del più generale disegno che ha ispirato il legislatore del 2009, il quale, nell’introdurre, nella stessa legge n. 69, la delega sulla revisione dei riti speciali di cognizione, ha già compiuto precise (e definitive) scelte nella individuazione dei “modelli processuali previsti dal Codice di procedura civile” ai quali fare riferimento ai fini della riconduzione dei “procedimenti civili di natura contenziosa“. Il procedimento in esame è stato assunto come uno dei tre modelli processuali ai quali il legislatore delegato dovrà fare riferimento per ricondurre “i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale” e, in particolare, quei “procedimenti, anche in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa“. Inoltre, per questo procedimento, è stata espressamente esclusa “la possibilità di conversione nel rito ordinario“.

[*] Il presente scritto sarà inserito negli Studi in onore di Modestino Acone.

Note

1.  Questa scelta ha, tra l’altro, determinato l’erronea convinzione che le cause siano tutte “eguali” e che, in quanto tali, debbano essere decise applicando criteri rigorosamente cronologici, con conseguente impossibilità, o quanto meno forte difficoltà, di selezionare il contenzioso, essendo tutte le cause trattate allo stesso modo a prescindere dalla maggiore o minore complessità della controversia, con tempi di svolgimento inesorabilmente appiattiti verso l’alto.

2.  v. arieta, de santis, Diritto processuale societario, Padova 2004, 354-355.

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