Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

 

L’azione collettiva risarcitoria: spunti di riflessione.

di - 19 Dicembre 2008
      Stampa Stampa      

Secondo versante. E’ assai delicato valutare l’opportunità di estendere o no l’esercizio dell’azione collettiva nei confronti dell’amministrazione. Altrettanto problematico individuarne le tecniche, se solo inibitorie o risarcitorie o di entrambi i generi.

Specifici spunti di riflessione possono, in questa sede, essere offerti con riguardo alle autorità amministrative indipendenti, all’interno della quale categoria alcune di esse sono attualmente sottoposte a un regime di responsabilità civile diversificato rispetto tanto al diritto comune, quanto a quello della pubblica amministrazione.

E’ appena il caso di rammentare  che il co. 6 – bis dell’ art. 24 della legge sul risparmio (l. 28 dicembre 2005, n. 262, come modificata dal c.d. “decreto correttivo” di cui al d. lgs. 29 dicembre 2006, n. 303) detta una specifica disciplina risarcitoria per le autorità indipendenti operanti sul mercato finanziario. Prevede che “nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo” Banca d’Italia, Consob, Isvap, Covip, e l’autorità garante della concorrenza e del mercato, “i componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave”. Tale regime di responsabilità patrimoniale è stato introdotto allo scopo di circoscrivere l’esposizione risarcitoria degli indicati soggetti pubblici riveniente dallo svolgimento delle delicate funzioni di supervisione loro conferite dall’ordinamento, coerentemente con le omologhe previsioni da tempo in essere presso altri importanti paesi dell’Unione [per ulteriori, specifici riferimenti, mi permetto di rinviare al mio recente scritto La responsabilità civile delle autorità di vigilanza (in difesa del comma 6 – bis art. 24 della legge sulla tutela del risparmio), in Foro it., 2008, V, 221].

La sua vigenza determina, sotto il profilo qui preso in esame, la difficile accoglibilità di una eventuale azione collettiva risarcitoria proposta nei loro confronti e perciò un non elevato rischio di soccombenza.

Non sfugge, tuttavia che, ancor prima dei profili di merito attinenti alla fondatezza di un’azione collettiva (risarcitoria o anche solo inibitoria) nei confronti delle autorità in questione, è la mera proponibilità di siffatti procedimenti e la loro propalazione attraverso mezzi d’informazione a poter determinare rilevanti pregiudizi all’attività istituzionale delle autorità, alla loro credibilità pubblica, ai rapporti con autorità settoriali di altri ordinamenti.

Da ciò deriva un intuibile elevatissimo rischio reputazionale (che può riflettersi sullo stesso “rischio – paese”) a fronte del quale non può non escludersi la emersione del pericolo di determinare, nello svolgimento di attività di controllo da parte degli operatori delle autorità (attività per definizione preordinate alla cura di rilevanti interessi pubblici) una eccessiva cautela che, in alcuni casi, potrebbe sfociare nel rischio di paralisi (c.d. overdeterrence).

In tal senso si è anche pronunciato il Fondo monetario internazionale che, nell’ambito del suo “financial sector assessment program” per l’anno 2005 relativo all’Italia, ha avuto modo di raccomandare che le autorità supervisory siano efficacemente garantite nella possibilità di esercitare le proprie prerogative di vigilanza al riparo da iniziative giudiziarie (without fear of lawsuits).

Pagine: 1 2 3 4 5


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy