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Il Sistema Idrico Integrato tra conflitti d’interesse e ruolo delle Autorità di vigilanza.

di - 16 Dicembre 2008
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Tuttavia, non sembra che le osservazioni ed i rilievi mossi dagli organismi di vigilanza stiano trovando puntuale accoglimento da parte di Governo e Legislatore, come testimoniato dalle nuove norme sui servizi pubblici locali di rilevanza economica (art.23-bis), contenute nel DL n.112, del 25 giugno 2008, convertito nella L.133 del 6 agosto 2008.

Le disposizioni introdotte hanno subito, tra l’altro, durante l’intero l’iter parlamentare, variazioni importanti, a riprova dei grandi e molteplici interessi che gravano sulla materia, specie per quel che riguarda gli aspetti inerenti le modalità di affidamento. Il Legislatore ha scelto dapprima un indirizzo fortemente derogatorio delle modalità di affidamento ordinario, per poi ripiegare su una formulazione più cauta, ma certamente non del tutto soddisfacente.

Inizialmente, il testo dell’art. 23-bis, comma 3, recitava  <<In deroga alle modalità di affidamento ordinario…per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l’affidamento può avvenire in favore di:
a.    società a capitale interamente pubblico, partecipate dall’ente locale, che abbiano i requisiti prescritti dall’ordinamento comunitario per la gestione dell’in house;
b.    società a partecipazione mista pubblica e privata, anche quotate in mercati regolamentati, partecipate dall’ente locale, a condizione che il socio privato sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica, nelle quali siano già stabilite le condizioni, le modalità e la durata della gestione del servizio e le modalità di liquidazione del socio al momento della scadenza dell’affidamento del servizio>>.

La disposizione così congegnata attribuiva agli enti locali ampie discrezionalità nel derogare le norme nazionali e comunitarie sulle procedure competitive ad evidenza pubblica, favorendo ulteriormente il ricorso all’affidamento in house ovvero all’attribuzione a società miste, con il solo espletamento, in questo secondo caso, della gara per la scelta del partner privato.

Un orientamento in evidente ed aperto contrasto proprio con le osservazioni formulate dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e dal Co.Vi.RI, per i quali, al contrario, il superamento delle criticità non può prescindere da un ridimensionamento dell’in house e del partenariato pubblico/privato, quali strumenti non “ordinari” di gestione dei servizi pubblici locali.

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