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Una nuova economia per il diritto. Alcune riflessioni sulla legge

di - 5 Dicembre 2008
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I temi con cui questa Rivista si affaccia al mondo – una nuova economia per il diritto ed un nuovo diritto per l’economia – ruotano intorno a due autentici universi, irti di problemi e domande senza risposta. Carica di incertezze esistenziali è specialmente la parola “diritto”: che cosa significa questo termine, questa espressione? Difficilissimo dirlo; Kant quasi rideva dei giuristi che non sapevano neppure definire l’oggetto di cui si occupano. Ben consapevoli di questo, con la parola “diritto” noi qui intenderemo semplicemente l’ordine razionale dei rapporti umani, che nell’economia ha il suo primo fondamento. Ci occuperemo quindi di alcuni strumenti da cui tale ordine nasce o, più precisamente, che vorrebbero crearlo e indirizzarlo. Il diritto ha infatti una pluralità di “fonti”, come con grande eleganza si dice. Regina tra tutte è la consuetudine – l’uso ripetuto ed abituale di comportamenti essenzialmente simbolici, che li trasforma in regola dal cui rispetto discendono conseguenze certe e accettate da tutti. Sarebbe molto bello cercarne le tracce nella vorticosa società in cui viviamo: si pensi ad es. alla c.d. lex mercatoria, di cui tanto si parla. Ma “non fur da ciò le proprie penne”, come dice il Poeta. Ci si deve fermare a livelli più limitati e modesti. Nelle pagine che seguono, dedicheremo così alcune riflessioni ad uno dei più diffusi ed usuali strumenti da cui dovrebbe nascere il diritto – in realtà lo strumento di elezione per questo processo. Si tratta della legge.

1. Che cosa sia la legge è a tutti noto. Al di là degli auspici e dell’enfasi che ne hanno accompagnato l’affermarsi nei nostri sistemi costituzionali (la si è detta, ad es., atto che esprime la volontà generale, la quale quindi, quasi per sua natura, deve essere generale ed astratta; dunque “uguale per tutti”), l’unica cosa certa è che si tratta di un forte atto di volontà politica, vincolante per tutti, pressoché insindacabile nei suoi contenuti: “fonte del diritto”, appunto.  Per la sua formazione sono dettate solo poche disposizioni nella Costituzione e nei regolamenti parlamentari; salvo che per l’approvazione, la loro violazione è per altro irrilevante per la sua efficacia. Non occorre ricordare che addirittura più volte le leggi sono state approvate con il voto di fiducia al governo. Nessuna norma ne disciplina la razionalità e la stessa leggibilità. Per convincersene, basta scorrere una qualunque legge finanziaria degli ultimi anni: sono costituite tutte da un paio di articoli, articolati in oltre 1000 commi. Riguardano ogni possibile argomento, senza alcun ordine. Sembra che in Italia solo una manciata di persone ne conosca l’intero contenuto. Di tutto ciò si possono dire tante cose, ma non è il momento di farlo.

Rileva qui un altro punto. Un atto di volontà, “fonte del diritto”, deve per definizione farlo sgorgare da sé: deve cioè mirare ad incidere in un dato ordine di rapporti umani, per modificarlo secondo la volontà che lo ispira. Deve mirare a creare diritto, un diritto diverso: esserne fonte, appunto. E questo è uno snodo complessissimo. Come può un atto di volontà, in quanto tale, modificare una realtà – appunto un assetto ordinato di rapporti umani?

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