Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

 

Nuova normativa di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lvo 9 aprile 2008 n.81)

di - 5 Dicembre 2008
      Stampa Stampa      

3. Legittimazione processuale: le nuove parti civili nel processo penale.
L’art. 61 del T.U.  prevede che in caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di “omicidio colposo” o di “lesioni personali colpose”, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene sul lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, a seguito di notizia del Pubblico Ministero, l’Inail e l’Ipsema possono decidere di convenire in giudizio e costituirsi parte civile.
Si noti che, mentre analoga previsione era già contemplata dall’ordinamento in relazione all’Inail, la partecipazione al processo dell’Ipsema viene introdotta per la prima volta nel decreto in esame.
Ai predetti enti, seppur impropriamente assimilati alla figura processuale della persona offesa dalla rubrica della norma, viene concessa la facoltà di instaurare l’azione civile nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile, dietro dimostrazione della sussistenza di un danno risarcibile gravante sugli stessi e, quindi, della propria legitimatio ad causam.
Lo stesso articolo, al secondo comma riconosce ai sindacati ed ad alcune associazioni in seguito meglio specificate la legittimazione a partecipare al processo penale con i diritti e le facoltà della persona offesa.
Segnatamente, il citato comma dispone che le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro possono esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa, ai sensi ed alle condizioni degli artt. 91 e 92 c.p.p., nei processi per reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene sul lavoro o che abbia determinato una malattia professionale.
Anche a tali associazioni, viene, quindi, concessa la facoltà di intervenire nel processo penale in qualità di enti rappresentativi di interessi lesi dal reato, sebbene in una veste parzialmente diversa e, probabilmente, più appropriata rispetto a quella riconosciuta all’Inail ed all’Ipsema.
In conclusione, è possibile esprimere un giudizio complessivamente positivo sulla normativa in esame, per un duplice ordine di motivi.
Anzitutto, alcune delle nuove disposizioni di legge hanno il merito di aver normativizzato gli insegnamenti giurisprudenziali formatisi in passato come, ad esempio, in tema di concorso di responsabilità fra il datore di lavoro ed il lavoratore, al quale ultimo è oggi attribuito uno specifico e nutrito novero di obblighi la cui violazione appare in grado di determinare un’autonoma fattispecie di colpa specifica.
Sotto altro profilo, il decreto in oggetto conferisce maggiore effettività e concretezza ad  alcuni istituti; si pensi  alle disposizioni in tema di delega di funzioni e, in particolare, alla previsione sub art. 16 co. 1 lett. C) che vieta, in sostanza, che il delegato possa validamente ricoprire l’incarico della posizione di garanzia spettante al datore di lavoro “contemporaneamente” in posti diversi dove vengono esercitate le attività lavorative.

Pagine: 1 2 3 4 5 6 7


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy