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Nuova normativa di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lvo 9 aprile 2008 n.81)

di - 5 Dicembre 2008
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La norma in esame, infine, introduce quale ultimo presupposto di efficacia delle deleghe il requisito della “pubblicità” (comma 2 dell’art. 16 T.U.), ciò al fine di garantire l’effettività del conferimento di funzioni evitando deleghe presunte o implicite.
Nel terzo ed ultimo comma dell’articolo 16 D. Lgs. n. 81 del 2008 è contenuta una disposizione che – confermando un principio già ampiamente consolidato sia in dottrina[9], sia in giurisprudenza[10]  – sancisce che “la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4, T.U.”.
La formulazione di tale norma fa ritenere che il residuo obbligo di vigilanza posto in capo al delegante abbia ad oggetto l’adeguatezza dell’organizzazione “delegata” e non, invece, gli specifici processi dai quali promana il rischio per la sicurezza dei lavoratori: il delegante, pertanto, sarà tenuto a vigilare sul corretto espletamento delle funzioni da parte del delegato, mentre sarà “liberato” dall’obbligo di impedire eventi penalmente tipici a carico dell’incolumità dei lavoratori.
Il datore di lavoro potrà, quindi, essere al più chiamato a rispondere – in ragione della sua qualità di garante per la sicurezza – per culpa in vigilando in ordine al mancato  controllo sull’attività del delegato e sul concreto esercizio della delega. Il richiamo, formulato nella norma in oggetto, ai sistemi di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4, T.U., fa ritenere che l’attività di vigilanza possa considerarsi espletata attraverso l’adozione e l’efficace attuazione di un modello di organizzazione ai sensi del citato art. 30 del medesimo T.U., che sembrerebbe fungere pertanto da fattore di esonero della colpa del datore di lavoro per l’evento verificatosi[11].
Completa la disciplina delle deleghe l’art. 17 T.U. che sancisce gli obblighi che il datore di lavoro non può delegare.
Trattasi, in particolare:

  • della valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 (c.d. “valutazione dei rischi”);
  • della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Nel successivo art. 18 (“Obblighi del datore di lavoro, del dirigente”) vengono, poi, richiamati i principi già espressi dal corrispondente art. 4 del precedente D. Lgs. n. 626 /1994  anche se con taluni elementi di novità.
E’ imposta, infatti, una stretta collaborazione tra il datore di lavoro ed il “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” (R.S.P.P.) e, ove nominato, con il “medico competente”.
Sotto il profilo dell’obbligo di controllo dei lavoratori da parte del “datore di lavoro” e dei “dirigenti”, permane solo il dovere di richiedere l’osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, mentre il dovere di vigilanza è riferito solo all’attività nel suo complesso; diversamente, i “preposti” di cui all’art. 19 T.U. sono destinatari di uno specifico dovere di vigilanza sull’operato dei lavoratori.
Di particolare rilevanza, è l’art. 299 T.U. dedicato all’“esercizio di fatto di poteri direttivi”, il quale prevede che le posizioni di garanzia relative a “datore di lavoro”, “dirigente” e “preposto” gravino, altresì, su tutti coloro che, pur sprovvisti di regolare investitura, esercitino in concreto i poteri giuridici relativi a ciascuno dei suddetti ruoli.

Note

9. C. Pedrazzi, “Gestione dell’impresa e responsabilità penale”, in Riv. Soc., 1962, 293.

10. Da ultimo: Cass. Pen. sez. IV, 6 luglio 2007, Camillo.

11. Nicola Pisani “Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81” in Diritto Penale e Processo n. 7/2008 p. 827 e ss.

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