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Nuova normativa di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lvo 9 aprile 2008 n.81)

di - 5 Dicembre 2008
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Deve, pertanto, ritenersi che la forma scritta sia richiesta ad probationem, conformemente a quanto, peraltro, già indicato dalla giurisprudenza formatasi sul punto durante la vigenza del precedente D. Lgs. n. 626/1994[5]. Analogo discorso deve considerarsi valido anche per l’ulteriore requisito richiesto dalla lettera e del medesimo art. 16, che richiede la forma scritta anche per l’accettazione da parte del soggetto delegato.
Ai fini dell’efficacia liberatoria della delega è, inoltre, necessario che il soggetto delegato “possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate” (come sancito dalla lettera b dell’art. 16 T.U.). Con tale disposizione il legislatore positivizza – recependo ancora una volta l’indicazione giurisprudenziale[6]  – il requisito dell’ “idoneità” del delegato a svolgere le funzioni attribuitegli.
La ratio della suddetta previsione normativa è quella di subordinare l’efficacia esonerante della delega alle caratteristiche professionali e di esperienza del delegato che, peraltro, non potrà ritenersi limitata ad una generica capacità organizzativa, come quella che si presume esistente in capo al datore di lavoro, bensì dovrà consistere in una vera e propria competenza specialistica, rapportata alla specifica natura delle funzioni svolte ed alla tipologia di rischio implicato dalla natura dell’attività lavorativa[7].
Ulteriore requisito richiesto dall’art. 16 comma 1 lettera c, è che la delega “attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate”.
La delega, quindi, per poter essere considerata efficace ed idonea a mandare esente da responsabilità il delegante deve garantire la concreta attribuzione al delegato di un reale ed effettivo potere d’intervento che gli consenta di supplire efficacemente al datore di lavoro.
Ciò comporta che il delegato non solo deve essere persona tecnicamente capace e dotata delle necessarie cognizioni tecniche, ma deve anche essere in grado di garantire la sua presenza sul posto di lavoro, in quanto la mera competenza professionale costituisce all’evidenza una dote inutile ove non accompagnata dalla concreta possibilità di formare e verificare l’operato dei dipendenti.
E’ evidente, quindi, che il delegato non potrà validamente ricoprire l’incarico della posizione di garanzia spettante al datore di lavoro “contemporaneamente” in posti diversi dove vengono esercitate le attività lavorative, salvo si tratti di luoghi di lavoro contigui e di dimensioni limitate[8].
Condizione determinante ai fini dell’efficacia liberatoria della delega è, altresì, quella sancita dalla lettera d dell’art. 16 T.U., ovvero “l’autonomia di spesa” che completa il novero dei poteri che contraddistinguono l’assunzione della posizione di garanzia da parte del delegato.
Quest’ultimo, infatti, per assumere validamente in capo a sè le funzioni delegate e far fronte alle proprie incombenze – liberando conseguentemente il datore di lavoro dalle connesse responsabilità – deve essere messo in condizioni di intervenire idoneamente, con gli stessi poteri del datore di lavoro.
Ne deriva, quindi, che il datore di lavoro non andrebbe esente da responsabilità qualora non dimostrasse di avere fatto tutto quanto in suo potere per porre il delegato in grado di osservare le norme antinfortunistiche e, condizione primaria a tal fine, non può che essere la dotazione del delegato dei poteri finanziari  necessari.

Note

5. Si confronti in merito: Cass. Pen. 27.01.1994, Cassarà, in Cass. Pen. 1996, 1272 con nota di M. Bellagamba.

6. per tutte si confronti: Cass. Pen. 6 luglio 1995 n. 7569.

7. Nicola Pisani “Profili penalistici del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81” in Diritto Penale e Processo n. 7/2008 p. 827 e ss.

8. Giuseppe Amato, “I profili di responsabilità – Limiti della delega” in Guida al Diritto n. 20 pagg. VII e ss.

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