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Nuova normativa di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lvo 9 aprile 2008 n.81)

di - 5 Dicembre 2008
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Coordinate normative e principali novità
Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 ed entrato in vigore il 30 luglio 2008) è stato adottato dal Governo in attuazione della Legge Delega n. 123 del 3 agosto 2007 sulla scorta della crescente emergenza determinata dall’elevato numero di incidenti sul lavoro verificatisi negli ultimi tempi.
Si pensi che le stime dell’INAIL sulle morti bianche per l’anno 2007 parlano di circa 1.260 morti sul lavoro, a fronte dei 1.341 dell’anno precedente, cui deve comunque aggiungersi il numero degli infortuni non mortali, pari a circa 913.500 casi[1].
La finalità primaria di tale provvedimento è stata quella di riordinare e coordinare tutte le disposizioni  in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro precedentemente vigenti, primo fra tutti il Decreto Legislativo  n. 626 del 1994 abrogato proprio da tale normativa.
Il nuovo decreto, che si presenta come un vero e proprio Testo Unico composto da 306 articoli e 51 allegati, ha apportato profonde innovazioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Le novità più rilevanti, ancorché non solo squisitamente penalistiche, sono:

  • l’ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela per tutti i prestatori di lavoro;
  • il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare quelle dei lavoratori territoriali e creazione di un rappresentante per sito produttivo, in realtà particolarmente complesse e pericolose;
  • la rivisitazione e coordinamento delle attività di vigilanza in un’ottica di ottimizzazione delle risorse;
  • l’introduzione di una disciplina normativa sulla delega di funzioni;
  • la creazione di un sistema informativo pubblico per la condivisione e circolazione delle informazioni sugli infortuni, le ispezioni e le attività in materia di salute e sicurezza;
  • il finanziamento alle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
  • la revisione dell’apparato sanzionatorio.

Qui di seguito verranno, ovviamente, esaminate solo le tematiche aventi rilievo da un punto di vista penale.

Note

1. Informazioni tratte dal sito www.inail.it

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