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REFERENDUM

Referendum sulla privatizzazione dell’acqua

martedì, 31 Maggio 2011, di

I cd. referendum sull’acqua in realtà non riguardano strettamente la privatizzazione dell’acqua.
Un primo referendum ha ad oggetto le “modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, tra i quali servizi è ricompreso anche il servizio idrico (così come il servizio di gestione dei rifiuti e il trasporto pubblico locale) ed in particolare mira ad abrogare la disposizione che prevede che debba essere favorito l’affidamento del servizio a società o imprese private o a società miste privato-pubblico (purchè il privato svolga compiti operativi non finanziari e abbia una partecipazione non inferiore al 40%) all’affidamento in house del servizio (a mezzo di società a capitale interamente pubblico), il quale sarà ancora possibile, ma solo a più restrittive condizioni.
Un secondo referendum “Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito” invece riguarda strettamente il servizio idrico e prevede che dalla tariffa del servizio idrico venga espunta la voce che prevede la remunerazione del capitale investito: la tariffa comunque dovrà comunque coprire i costi del servizio (doc. 1).

Materiale a disposizione:

la disciplina sui servizi pubblici locali contenuta nell’art. 23-bis (doc. 2) e la disciplina sul servizio idrico integrato (doc. 3);

la recente sentenza della Corte Costituzionale che ha ritenuto la norma sui servizi pubblici locali oggetto del referendum legittima, ed in particolare riconosce al servizio idrico la qualità di servizio a rilevanza economica: qualora non fosse stato così qualificato, la competenza a disciplinarlo sarebbe stata delle Regioni, mentre così la disciplina è stata ricondotta primariamente alla tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale (doc. 4);

la sentenza della Corte di Giustizia che chiarisce come Il Trattato europeo non imponga agli Stati membri una preferenza nei confronti di una modalità di affidamento rispetto ad un’altra: la disciplina italiana costituisce una disciplina più pro-concorrenziale di quella europea ma non per questo – osserva la nostra Corte Costituzionale – in contrasto con la disciplina europea (doc. 5);

il regolamento di attuazione dell’art. 23-bis, che ha precisato in particolare i requisiti che permettono all’ente locale di continuare ad adottare il modello in-house (doc. 6);

le sentenze che hanno accolto le proposte referendarie e che hanno rigettato altri due quesiti proposti: uno dei quesiti non accolti mirava all’abrogazione dell’art. 150 del codice dell’ambiente, il quale elenca le modalità di affidamento del servizio idrico, con disposizione che non si pone ion contrasto con l’attuale 23-bis. Secondo i comitati promotori, l’abrogazione congiunta di questa disposizione e dell’art. 23-bis avrebbe avuto come effetto la pubblicizzazione della gestione del servizio idrico; tale interpretazione non è stata avallata dalla Corte, la quale comunque non ha accolto il quesito in quanto inidoneo, incoerente, non chiaro. Altro quesito è stato rigettato, in quanto non chiaro (docc. 7-8-9-10);

il recente d.l. Sviluppo contiene una disposizione che prevede un’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, ritenuta necessaria per garantire una regolazione e un controllo più efficaci sulla gestione del servizio, dal momento che finora il ruolo era stato assunto dal Conviri, Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, che dipendeva dal Ministero dell’Ambiente e delle tutela del territorio e del mare (doc. 11).

Il dossier contiene infine un invito alla lettura di alcuni articoli di approfondimento pubblicati sulla rivista.

Download materiale (PDF)

Quale destino per le società degli enti locali? di Filippo Satta
I servizi idrici in Italia e i guasti della non-scelta di Laura Castellucci
Tra Darwin e Frankenstein: Alcune riflessioni sulle forme di gestione dei servizi pubblici di Renato Conti

Altri materiali:

Scheda di lettura: Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica di Rocco Cifarelli
Il Sistema Idrico Integrato tra conflitti d’interesse e ruolo delle Autorità di vigilanza. di Marcello Presilla
Sistema Idrico Integrato: ma siamo capaci di fare le gare? di Arturo Ricci

Referendum sul nucleare

martedì, 31 Maggio 2011, di

Il referendum n.3 dal titolo “Nuove centrali per la produzione di energia nucleare” ha ad oggetto diverse norme: in particolare una disposizione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria”), che ha previsto la realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare; alcune disposizioni della legge 23 luglio 2009, n. 99 (“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”), tra le quali anche l’art. 25 che ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo per la disciplina della costruzione di impianti nucleari per la produzione di energia elettrica nazionale; nonché diverse disposizioni del decreto stesso 15 febbraio 2010, n. 31 (“Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell’art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”).

Materiale a disposizione:

le norme oggetto di referendum (doc. 2);

alcune pronunce della Corte Costituzionale, la quale ha recentemente confermato la legittimità della disciplina sul nucleare, in una prima sentenza non rilevando alcuna illegittimità nelle disposizioni della legge di delega (doc. 3), in una seconda sentenza dichiarando illegittime le leggi regionali che prevedono la necessaria intesa Stato-Regione per la costruzione di impianti nucleari o depositi di rifiuti radioattivi sul territorio regionale (doc. 4), in una terza sentenza rigettando i motivi di ricorso avverso disposizioni del decreto legislativo, se non limitatamente alla mancata previsione di un parere della Regione sull’Autorizzazione Unica Integrata in merito alla localizzazione dell’impianto sul proprio territorio, parere che tuttavia la Corte afferma sia obbligatorio ma non vincolante (doc. 5). È riportata inoltre la sentenza che ha ammesso il referendum (doc. 6);

il decreto legge, adottato all’indomani del disastro di Fukushima, che ha previsto la sospensione di un anno delle attività di realizzazione del programma nucleare (doc. 7).

il testo della conversione in legge del decreto legge, che ha aggiunto alla precedente disposizione l’abrogazione delle norme oggetto di referendum e la previsione di adozione di una Strategia energetica nazionale, già prevista nel 2008 e mai adottata (doc. 8)

Il primo giugno si terrà udienza davanti all’Ufficio centrale elettorale presso la Corte di Cassazione, il quale dovrà stabilire se a seguito dell’abrogazione prevista nel decreto legge convertito la consultazione referendaria avrà luogo.

Il dossier contiene infine un invito alla lettura di alcuni articoli di approfondimento pubblicati sulla rivista.

Download materiale (PDF)

The economics of nuclear energy. What is true and what is false in the Italian debate di Laura Castellucci
Breve commento allo schema di decreto legislativo del 22 dicembre 2009 in materia di nucleare di Fulvio Costantino
Nucleare: prospettive e fattibilità di Eugenio Tranchino



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