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Energie rinnovabiliCons. St., Sez. IV, 30 maggio 2017, n. 2569

di Osservatorio Energia - 3 Luglio 2017
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Con la sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato ha condannato il Gse a pagare retroattivamente a valere sul periodo dal 2013 a oggi alla Ecogen, società titolare di due impianti fotovoltaici Rossano (CS) da 121 e 42 kW di potenza, tariffe incentivanti inizialmente non riconosciute.

In particolare sono state superare le critiche del Gestore, ritenute  ostative al riconoscimento della natura di tecnologia innovativa sotto il profilo architettonico a motivo del fatto che la funzione di copertura e di tenuta all’acqua sarebbe svolta dai detti pannelli isolanti anziché dai moduli fotovoltaici sovrastanti.

«Tale considerazione, posta alla base del provvedimento di diniego della maggiore tariffa incentivante richiesta, è stata pienamente sconfessata dal verificatore con ragionamento che si condivide e si fa proprio in quanto esente da vizi logico-giuridici, basato su accertamenti di tipo empirico, oggettivamente apprezzabili e ripetibili

Quanto al danno da discredito commerciale cagionato a seguito di comunicazioni aventi ad oggetto l’attribuzione da parte di un terzo di fatti non veritieri, invece,  il giudice ribadisce l’orientamento della Suprema Corte, la quale si è già pronunciata sulla quaestio «ritenendo che la mera allegazione del fatto, in sé dell’avvenuta comunicazione, non è da solo sufficiente a provare (l’ulteriore e diverso) fatto dell’effettiva lesione della reputazione professionale.

La circostanza della comunicazione di dati – poi rivelatisi non veritieri – se da un canto può, infatti, essere astrattamente idonea ad influire negativamente sui rapporti commerciali con i terzi, d’altro canto – precisa la Corte – “integra pericolo di danno e non costituisce un elemento sufficiente a provarne l’esistenza, per cui compete all’attore dimostrare nel singolo caso se da detta comunicazione sia derivato in concreto un pregiudizio. La prova della comunicazione non veritiera è solo la prova del fatto altrui, ma non ancora la prova del danno ingiusto. Tale prova può essere data con ogni mezzo, ed anche attraverso presunzioni, che debbono fondarsi, peraltro, su circostanze gravi, precise e concordanti (art. 2729 cod. civ.) e non sulla semplice “ragionevolezza” delle asserzioni dell’interessato circa il pregiudizio all’immagine ed il discredito professionale o personale. Provata la lesione della reputazione professionale del lavoratore, poiché il danno risarcibile a norma dell’art. 2043 cod. civ. è il danno – conseguenza patrimoniale, occorrerà provare che detta lesione abbia cagionato al lavoratore una perdita patrimoniale, senza la quale il risarcimento manca di oggetto”» .


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