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Le relazioni commerciali di uno Stato membro che recede dall’Unione

di - 28 Giugno 2017
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  1. Il tema in esame solleva complesse problematiche come ben esemplificato dal caso Brexit. E’ facile rendersene conto in base a un semplice raffronto: tra il regime di rapporti commerciali applicabile a uno Stato membro fino a che fa parte dell’Unione e la situazione nuova in cui lo stesso si viene a trovare una volta esercitato il recesso.
    I rapporti commerciali fra Stati membri all’interno dell’Unione sono disciplinati dalle regole del mercato interno: libera circolazione di merci, servizi, persone e capitali; legislazione comune in tema di norme tecniche, sicurezza, salute, ambiente, tutela consumatori, concorrenza, aiuti di Stato; meccanismi comuni di attuazione e controllo sul piano amministrativo (Commissione) e giurisdizionale (Corte di giustizia). Per quanto riguarda i rapporti con Paesi non membri, valgono le regole comuni stabiliti dall’Unione nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di politica commerciale. Si applica dunque a tutti gli Stati membri il regime di dazi, restrizioni quantitative, concessioni, dumping etc. concordato dall’Unione con Stati non membri, in via bilaterale o multilaterale, o anche da essa stabilito con autonome determinazioni.
    Tutto questo sistema viene meno con l’uscita dall’Unione. Lo Stato recedente non fa parte più del mercato interno, non è assoggettato più alla politica commerciale esterna dell’Unione, ma nemmeno può giovarsi della medesima. Essendo parificato agli Stati terzi in genere, deve ricostruire ex novo le sue relazioni commerciali verso Stati membri e non membri. Può invocare solo le norme dell’OMC, perché di questa organizzazione sono membri sia l’Unione sia i singoli Stati membri.
  1. In base ai precedenti, si possono delineare per lo Stato recedente quattro opzioni alternative: adesione allo Spazio Economico Europeo (SEE) (modello Norvegia); un fascio di accordi settoriali (modello Svizzera); la creazione di un’unione doganale (modello Turchia); la conclusione di un accordo di libero scambio (modello Canada). In tutti questi casi deve intervenire un accordo tra l’Unione e lo Stato recedente. Se questo non si raggiunge, o nelle more di una sua conclusione, valgono le regole dell’OMC.
    Il SEE garantisce pieno accesso al mercato interno, e dunque alle quattro libertà fondamentali relative a merci, servizi, persone e capitali; deve essere tuttavia rispettata la legislazione dell’Unione, come pure i controlli della Commissione e della Corte di giustizia. E’ dovuto altresì un contributo al bilancio dell’Unione che, stando al precedente norvegese, potrebbe aggirarsi intorno  al 90% di quello ante recesso. Il SEE, almeno nella sua versione attuale, non si estende alle politiche agricola e della pesca, all’unione doganale, alla politica commerciale dell’Unione. I membri del SEE restano dunque  liberi di organizzare le proprie relazioni commerciali esterne all’Unione.
    Il modello svizzero si caratterizza per l’esistenza di un complesso di accordi settoriali che si sono accumulati nel tempo (se ne contano circa 100, di cui peraltro solo 20 significativi). E’ garantita  la libera circolazione dei prodotti tra la Svizzera e il mercato interno, senza applicazione di dazi o restrizioni quantitative; uguale libertà non vale tuttavia per i servizi, salvo che per il settore assicurativo (ma non quello vita). E’ previsto che la Svizzera versi un contributo all’Unione che si calcola intorno al 55% di quello normalmente dovuto da uno Stato membro. In principio la Svizzera non è tenuta ad applicare la legislazione dell’Unione, ma l’esportazione dei suoi prodotti nel mercato interno è subordinato a un giudizio di equivalenza, per cui la normativa svizzera tende a rispecchiare quella dell’Unione. Anche la Svizzera, come la Norvegia, rimane libera di gestire i suoi rapporto commerciali esterni  all’Unione.
    Una terza opzione per lo Stato recedente è di rimanere membro dell’unione doganale dell’Unione. E’ il modello attualmente in essere con la Turchia. L’unione doganale attiene al commercio di merci: libero accesso dei prodotti dello Stato recedente nel mercato interno europeo, piena sottoposizione alla legislazione e alla politica commerciale dell’Unione. La circolazione dei servizi rimane al di fuori del sistema, con conseguente libertà di stabilire le proprie regole e i rapporti con Stati terzi. Questa libertà è tuttavia soggetta a un duplice limite: l’accesso dei servizi nel mercato interno richiede un giudizio di equivalenza fra norme nazionali ed europee; i rapporti con Stati terzi in materia di servizi devono essere compatibili con la politica commerciale dell’Unione in materia di import ed export di merci. Per la Turchia non sono previsti  pagamenti al bilancio dell’Unione.
    Resta da dire del modello costituito dagli accordi di libero scambio, come da ultimo quello con il Canada. Accordi del genere possono riguardare sia merci sia servizi; stabilire per i primi uno scambio senza dazi e restrizioni quantitative, limitatamente però a quelli di origine nazionale; fissare per i primi e i secondi criteri di equivalenza  circa gli standards applicabili; istituire meccanismi di governance per la gestione dell’accordo e per risolvere eventuali controversie.  Non sono previste contribuzioni all’Unione e resta per lo Stato  contraente la libertà di organizzare in modo autonomo i propri rapporti commerciali con Paesi extra UE.
  1. I pro e contro delle soluzioni ora descritte dipendono dalle caratteristiche dello Stato recedente: dimensioni, struttura economica, motivazioni alla base del recesso.
    Se l’obiettivo che si persegue è di riacquistare la sovranità delle proprie leggi e dei propri giudici, liberandosi da quelli dell’Unione,  non va bene l’adesione allo  Spazio Economico Europeo o all’unione doganale. Meglio potrebbe funzionare la soluzione svizzera o quella dell’accordo di libero scambio, che consentono una discussione settore per settore e la gestione dell’accordo attraverso meccanismi comuni. Tuttavia la soluzione svizzera è considerata insoddisfacente per la sua complessità sia a Bruxelles sia a Berna. E ci vogliono tempi molto lunghi per gli accordi di libero scambio (8 anni per quello con il Canada, e il TTIP con gli Stati Uniti sta naufragando dopo anni di negoziato). Se invece si vuole pregiudicare quanto meno possibile i rapporti  con il mercato interno dell’Unione, allora sono preferibili proprio le soluzioni prima scartate, vale a dire il SEE o l’unione doganale: peraltro con le implicazioni già dette, in particolare la soggezione a una legislazione europea sulla quale si perde qualsiasi influenza.
    Può non riuscire facile soddisfare ad un tempo esigenze economiche e politiche spesso confliggenti. Un modo di contemperarle può essere di partire con una soluzione transitoria, tipo SEE o anche solo unione doganale, per poi passare a un sistema più definitivo basato su di un accordo di libero scambio. Un processo del genere non è escluso dall’art. 50 TUE, ma è irto di difficoltà.
    In difetto di un qualche accordo con l’Unione, i rapporti commerciali dello Stato recedente con gli Stati membri ricadono sotto il regime dell’OMC, e dunque sotto la regola della nazione più favorita. Le sue esportazioni verso il mercato interno sono assoggettate alla tariffa doganale comune dell’Unione: attualmente, ad esempio, del 15% sui prodotti  alimentari, 10% sulle automobili, 5% sui relativi pezzi di ricambio. Dazi analoghi graverebbero verosimilmente sulle esportazioni dell’Unione verso lo Stato recedente. Quest’ultimo, poi, dovrebbe attivare ex novo una sua politica commerciale verso il resto del mondo, non potendo più avvalersi degli accordi  conclusi dall’Unione.

Come si vede, la mancata conclusione di un accordo con l’Unione comporta per lo Stato recedente un completo rivolgimento dei suoi rapporti commerciali con Stati membri e non membri.


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