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Corte di giustizia europea, Sez. VI, 30/3/2017 n. C-335/16

di Osservatorio Energia - 9 Maggio 2017
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Secondo la CGUE, l’art.14  e  l’art.  15,  par.  1,  della  direttiva  2008/98/CE, relativa ai rifiuti, devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione  nel  procedimento  principale,  che preveda,  ai  fini  del  finanziamento  di  un  servizio  di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani, un prezzo calcolato sulla base di una valutazione del volume di  rifiuti  generato  dagli  utenti  di  tale  servizio  e  non  sulla  base  del  quantitativo  di  rifiuti  che  costoro  hanno effettivamente prodotto e consegnato per la raccolta, e la quale preveda altresì il pagamento, da parte  degli  utenti,  nella  loro  qualità  di  detentori  dei  rifiuti,  di  un  contributo supplementare  i  cui proventi  mirano  a  finanziare  investimenti  di  capitale  necessari  al  trattamento  dei  rifiuti,  compreso  il loro riciclaggio.

Tuttavia, il giudice del rinvio è tenuto a verificare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto che gli  sono  stati  sottoposti,  se  ciò  non  porti  ad  imputare  a  taluni  “detentori”  costi  manifestamente sproporzionati  rispetto  ai  volumi  o  alla  natura  dei  rifiuti  che  essi  possono  produrre.

http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B335%3B16%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2016%2F0335%2FJ&pro=&lgrec=it&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=it&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-335%252F16&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=67422


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