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Negoziazioni pubbliche e apprendimento della pubblica amministrazione

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La riforma operata dal Codice non appare ancora completa. Infatti, il principio di libera amministrazione, che presuppone fiducia nelle pubbliche amministrazioni, esige un adeguato sistema di misurazione dei risultati raggiunti e del loro controllo, al fine di evitare un uso distorto delle negoziazioni. A tali fini, appare necessario stabilire a priori quale debba essere il risultato (performance) programmato della pubblica amministrazione, anche attraverso il ricorso a valori standard universalmente riconosciuti, e poi procedere alla verifica del risultato conseguito. Tutto ciò dovrebbe determinare la maggiore ed effettiva responsabilizzazione delle stazioni appaltanti e dei singoli dirigenti e funzionari che operano al loro interno. Una seconda questione da sottoporre alla platea è: “la nuova flessibilità delle procedure implica la necessità di controlli di risultato, per evitarne un uso distorto. In un quadro normativo ancora inadeguato sotto tale profilo, che tipo di precauzioni stare prendendo o avete intenzione di prendere?“.
La riforma in essere dovrebbe completarsi con un ripensamento dei controlli giurisdizionali. Il controllo del Giudice (amministrativo e, soprattutto, contabile) dovrebbe tenere conto del risultato dell’attività amministrativa complessiva, ad esempio gli esiti di una procedura di affidamento o dell’esecuzione di un contratto, in termini di spesa, qualità, tempestività. L’attuale assetto di tali controlli appare un disincentivo per le amministrazioni dall’intraprendere procedure negoziate di apprendimento e, più in generale, dall’esercitare la discrezionalità. Il solo rispetto della legalità formale, indipendentemente dai risultati raggiunti, mette al sicuro il funzionario pubblico dal pericolo di subire procedimenti giudiziari ai quali, in caso di scelta di procedure flessibili, sarebbe più esposto.
Le questioni poste, che certamente non vogliono in alcun modo ingessare il dibattito, devono essere rivolte in primo luogo alle stazioni appaltanti. Tuttavia, dovrebbe ravvisarsi anche un interesse degli operatori economici a trovarsi come controparte committenti professionali ed informati. Le stesse questioni appaiono utili ad affrontare concretamente la realizzazione delle concessioni e dei PPP nel quadro del nuovo assetto regolatorio. Individuare risposte concrete, sotto il profilo della buona amministrazione e, solo eventualmente, della Legislazione, potrebbe consentire un effettivo miglioramento dell’applicazione dei contratti di PPP e concessione in Italia, sicuramente sino ad ora sottodimensionato e con esiti talvolta deludenti.

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