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Approvata la legge di conversione del d.l. n. 18/2016. Una metamorfosi delle BCC dal dubbio esito.

di - 11 Aprile 2016
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3.      Quanto sopra premesso, non si può piangere sul latte versato… le BCC che sono in condizione di fruire del way out (e quelle che intendano congiungersi a queste con apposita istanza all’autorità) hanno, a mio avviso, la possibilità di non restare arenate nelle secche del ‘gruppo unico’. Esse dovranno accettare la sfida di un cambiamento che – a ben considerare – potrà mutatis mutandis consentire di tener ferma la loro originaria mission di enti sostenitori delle economie locali. La proposizione di tempi molto stretti (non previsti nell’originario testo del d.l. n.18) per la presentazione della menzionata istanza di conferimento dell’azienda bancaria di certo non giova!
Un ausilio alle BCC che non intendono aggregarsi al ‘gruppo unico’, preferendo la soluzione pluralistica in precedenza richiamata, potrebbe venire da un intervento del Ministro dell’economia e delle finanze, cui la riforma assegna la facoltà di «stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d’Italia, una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata» in via generale dalla normativa in esame. È evidente come un intervento volto a contenere in più ristretti limiti detta soglia, nel venir incontro alle esigenze di molti enti della categoria, darebbe certamente un segnale di apertura interpretativa nell’applicazione della nuova disciplina speciale… recando, al contempo, un messaggio rispettoso di un passato che non è opportuno cancellare.

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