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Il seminario di Apertacontrada sullo schema di ddl per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza

di - 17 Marzo 2016
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In Europa si tende a guardare con favore alle cd. proposte concorrenti: si dà infatti rilievo alla condotta dell’impresa al di là dell’accertamento dell’insolvenza, e del resto ci si chiede perché, se il debitore offre percentuale ridotta, egli debba appropriarsi del surplus senza consentire spazio ad altri. E così fuori dai confini nazionali le proposte concorrenti esistono, ma non la legittimazione diretta del terzo a chiedere di entrare in una procedura di concordato.

La pendenza di giudizi in sede di chiusura della liquidazione.
Nello schema non è inoltre chiaro cosa succeda in caso di chiusura della liquidazione, laddove nel dl 83 si afferma espressamente che essa sia possibile “anche se sono pendenti giudizi”.
La disposizione del dl ha creato molti problemi, tanto che è stata costituita una commissione presso il Tribunale di Roma per interpretarla. Ci si è chiesti ad esempio come si possa procedere a liquidare degli attivi con accantonamenti, se ci sono giudizi in corso: la norma fa inoltre riferimento a giudizi, ma non si sa che cosa succeda nel caso di processi esecutivi, i quali tecnicamente sono procedimenti e non processi. Ancora, ci si chiede come chi subisce l’azione revocatoria possa restituire la somma e partecipare al concorso. Infine ci sono problemi fiscali (ci si chiede se l’attivo successivo rientrerà in un unico periodo di imposta dalla chiusura della società, e la chiusura della società potrebbe non risultare giustificata).
Nel disegno in relazione alla chiusura della liquidazione e delle procedure si fa riferimento ai principi. Il dl 83 è fortemente lacunoso dal punto di vista procedurale, per cui il legislatore delegato dovrà integrare la disciplina della chiusura cd. in pendenza con il riferimento a tutti i processi (e anche all’azione revocatoria).

Amministrazione straordinaria.
Si è discusso infine degli istituti della liquidazione coatta amministrativa e dell’amministrazione straordinaria.
Con la riforma il primo istituto non è più eccezionale ma speciale, il secondo invece è straordinario. La soluzione appare il frutto della scelta politica del Ministero dello Sviluppo economico di non abolire l’amministrazione straordinaria, e ne è prova che , nell’atto di nomina della commissione era previsto che la disciplina andasse regolata d’intesa con il Ministero.
Anche l’amministrazione straordinaria quindi dovrà far riferimento ai principi della legge.
Si è poi ipotizzato che la procedura potesse essere riservata a imprese strategiche, e che la tipologia fosse individuata attraverso decreto ministeriale; si è ripiegato ai fini dell’applicazione sul ricorso a parametri classici, quali il numero dei dipendenti e il fatturato.

3) Altre discipline
Il dibattito si è concentrato infine sui rapporti con altre discipline.
C’è un riferimento nello schema ai rapporti di lavoro: si è notato che, in maniera singolare, il legislatore fallimentare non ha sinora mai dialogato con legislatore del lavoro, sebbene diverse direttive comunitarie abbiano operato nel segno della protezione dei lavoratori.  Nella prima stesura del disegno era presente un riferimento all’art. 3 della legge 223 del 1991, ora non più applicabile (in quanto incompatibile con la cd. l. Fornero).
Non appare oggi pensabile una legislazione a tutela dell’impresa in continuità senza sostegno anche su questo fronte, e ciò pur rifuggendo l’assistenzialismo, perché comunque in passato la normativa faceva sì che lavoratori continuassero ad essere occupati senza riversarne i costi su impresa e creditori.  Attualmente il testo fa riferimento solo a un coordinamento normativo con i sistemi del Jobs act, che però sono insufficienti, se si vuole immaginare di trasferire l’azienda e mantenere inalterato il livello occupazionale (obiettivo invece perseguito dagli altri paesi europei).  Un’impresa in concordato con continuità rischia così oggi di dovere risolvere i rapporti di lavoro, con pesanti effetti sociali e in termini di costi della procedura, perché non sa quanto accantonare in previsione dei recessi ad es. illegittimi.
In senso opposto, si deve però pur tenere presente che si tratta di una legge delega, e il raccordo col diritto del lavoro è complesso, per cui sarebbe servita legge delega a sé. Si è discusso in sede di sottocommissione di questi temi, e comunque nel testo è presente un riferimento a questo tema a livello di principio.
Altro intreccio normativo riguarda la disciplina della partecipazione alle gare pubbliche: si pensi al mantenimento dei requisiti economico finanziari di imprese in caso ad es. di concordato con continuità. Nel testo non è affrontato nel dettaglio il profilo delle  gare pubbliche, al di là di un invito ad  intervenire laddove siano emerse delle incertezze interpretative.
Ancora, è stata richiamata la normativa fiscale. Per le aziende piccole e medie il creditore più difficile da soddisfare è lo Stato, anche perché l’impresa in difficoltà preferisce saldare i fornitori. Nello schema ci sono alcuni accenni al tema, ma il ripensamento del rapporto tra procedura di insolvenza e regime tributario richiederà un esame dedicato, anche perché è coinvolto il Ministero delle finanze, che non è stato coinvolto nella predisposizione del testo.
Vi sono infine altre discipline, ancora più attigue al diritto fallimentare, sui quali occorrerà intervenire: si pensi alla disciplina penale. Quest’ultima risulta al momento ancora meno al passo dei tempi rispetto a quella fallimentare. Dovranno, tra l’altro, essere riscritte le norme incriminatrici che si riferiscono al fallimento, così come si potrà pensare di prevedere, nel caso in cui l’imprenditore, a seguito degli avvisi, non attivi le procedure, un’ipotesi di bancarotta semplice.
Bisognerà comunque porre mano a diverse altre discipline e, del resto, una riforma organica dell’attuale legislazione renderà inevitabile effetti a cascata su altri settori.

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