La partecipazione ambientale e l’istituzione di Parchi naturali (TAR MILANO sezione II n. 388 del 4.2.2015)

La pronuncia
Al di là delle dichiarazioni di principio, quanto è ampio il riconoscimento del principio di partecipazione in materia ambientale? Il principio può essere applicato a procedimenti nei quali partecipazione non è prevista? Quanto sono attuali alcune pronunce giurisprudenziali che negano la partecipazione?
La recente sentenza n. 388 del 2015 del TAR di Milano, sez. II, avente ad oggetto l’istituzione del “Parco naturale Gonfolite e Forre dell’Olona”[1], su aree di proprietà di un privato, nel negare l’obbligatorietà della comunicazione di avvio del procedimento, ripropone al dibattito la questione.
La ricorrente ha impugnato l’atto istitutivo del Monumento naturale, all’interno del quale è stata individuata la Gonfolite[2], in quanto le avrebbe impedito la realizzazione di un suo personale progetto e di ogni altro possibile utilizzo.
Contrariamente, i giudici del TAR hanno ritenuto che il vincolo posto dalle autorità locali fosse da considerarsi come mero atto di pianificazione e programma, respingendo sia l’impugnazione della normativa regionale[3], sia l’eccezione concernente la violazione di legge sub specie di principi in materia di partecipazione.
Tralasciando il primo motivo, secondo i giudici l’assunto della ricorrente non trova fondamento in quanto gli atti di tutela del paesaggio e dei beni ambientali, aventi natura di accertamento di valore pubblico, sono “adeguatamente motivati con l’individuazione del bene da proteggere”, risultando atti di pianificazione di settore finalizzati alla tutela paesistica – ambientale, i quali non necessiterebbero quindi di approfondita motivazione.
Ulteriormente il TAR ha escluso che alla ricorrente dovesse essere data comunicazione formale dell’istituzione del parco naturale, nonostante la proprietà del terreno: le ragioni sono da ricercarsi nella natura conformativa della destinazione paesistico – ambientale dei terreni che, a differenza dei procedimenti espropriativi, non comporta l’obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento al proprietario dei medesimi, secondo quanto previsto dalla legge regionale della Lombardia n. 86/1983.
La questione merita forse qualche approfondimento.

Il quadro generale
I principi di partecipazione in materia ambientale, già presenti nella Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo sviluppo[4] del 1992[5] sono stati ripresi e ufficializzati nella Convenzione di Aarhus[6] nel giugno del 1998, nella quale per la prima volta si sono affrontate, in maniera organica e completa, le tematiche della partecipazione e dell’accesso alle informazioni e alla giustizia: le parti firmatarie della Convenzione hanno riconosciuto il diritto di accesso alle informazioni ambientali, di partecipazione del pubblico al processo decisionale e di accesso alla giustizia in materia ambientale.
La particolarità risiede nella possibilità data a tutti i cittadini interessati di avere informazioni, anche senza specifico motivo connesso, in virtù dell’interesse generale caratteristico della materia ambientale; chiunque può quindi richiedere documentazione in merito o informazioni e dati di cui l’amministrazione è depositaria, la quale non può rifiutarsi nel fornirle se non per specifici casi previsti, quali, a titolo esemplificativo in materia di sicurezza e incolumità o in caso di richieste eccessivamente generiche[7].
La ratio del diritto di richiedere informazioni è ricavabile dall’art. 1 della Convenzione, secondo cui in questo modo è possibile tutelare il diritto delle persone e anche, contemporaneamente, delle generazioni future, permettendo lo sviluppo di un ambiente salubre e del benessere necessario per gli attuali e futuri bisogni, attraverso una attenta e responsabile conoscenza delle situazioni che attualmente ci circondano. Inoltre la divulgazione delle informazioni permette anche di poter agire in maniera preventiva e cautelativa rispetto al deterioramento di una risorsa ambientale, facilitando una maggior forma di consapevolezza collettiva[8], essenziale per una reale tutela dell’ambiente circostante.
Le parti firmatarie della Convenzione, tra cui l’Italia come singolo membro, ma anche l’UE che l’ha personalmente fatta propria con le direttive 2003/4/CE e successive[9] e con la decisione del Consiglio 2005/370/CE, si sono impegnate nel mettere a disposizione, per mezzo delle autorità competenti, tutte le informazioni utili, anche in assenza di un preciso interesse al riguardo della parte richiedente.
All’interno del quadro normativo italiano, ciò differenzia la richiesta di informazioni ambientali dal normale iter di accesso agli atti amministrativi, regolato dalla legge 241/1990, secondo la quale, nell’art. 22, lettera b), è indicato che l’accesso ai documenti è consentito ai soggetti portatori di specifici interessi in relazione all’atto, che abbiano un interesse collegato che sia concreto, diretto e attuale. L’obbligo di dimostrare l’interesse giuridicamente rilevante non è invece richiesto in materia ambientale, essendo permesso a qualunque[10] soggetto la richiesta di documenti e anche di semplici informazioni: il Codice dell’Ambiente riporta il principio all’interno dell’art. 3 sexies del D. Lgs n. 152 del 2006[11].
Ugualmente esso è riportato all’interno della direttiva 2003/4/CE[12].
La partecipazione ai procedimenti amministrativi o ambientali si concretizza a partire dalla comunicazione dell’avvio del procedimento, attraverso la quale l’amministrazione preposta indirizza al soggetto destinatario del provvedimento, nei cui riguardi si concretizzeranno effetti diretti, le informazioni utili affinché quest’ultimo possa essere in grado di prendere conoscenza e di produrre eventuale memorie dal proprio punto di vista.
La comunicazione è prevista sia dall’art. 7 della citata legge n. 241 del 1990, sia dagli art. 14 del Codice dell’Ambiente in merito al procedimento della VAS, sia dall’art. 41 del medesimo Codice in merito al procedimento di VIA[13]: i procedimenti i cui effetti possano avere ripercussioni su soggetti terzi devono essere comunicati, al fine di permettere una maggiore partecipazione nella formulazione dell’atto o del piano/programma in questione.
Per i piani e i programmi la comunicazione dell’avvio del procedimento è però individuata con la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, o nel bollettino ufficiale della regione, con tutte le indicazioni di contenuto indicate per legge; riprendendo il già citato art. 3 sexies del d. lgs 152 del 2006, anche in materia di diritto di accesso alle informazioni e di partecipazione è richiesto all’autorità competente, nel caso di piani e programmi da elaborare, la pubblicazione all’interno del proprio sito web, ferme tutte le informazioni di contenuto necessarie per individuare l’autorità competente, e le modalità dettagliate per una più attenta consultazione.

Effettuato ciò, dalla data di avviso della comunicazione per la visione del piano, decorre un termine di 60 giorni per presentare osservazioni o pareri in forma scritta all’Autorità preposta.
Quanto affermato trova riscontro nell’art. 13 della legge 241 del 1990, il quale precisa l’esclusione delle norme sulla partecipazione previste all’interno del medesimo capo di riferimento per quanto riguarda l’emanazione di “atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione”.

Osservazioni sulla pronuncia
L’atto con il quale la giunta regionale ha individuato il monumento naturale “Gonfolite e Forre dell’Olona” è stato ritenuto dagli enti preposti e dal TAR come atto di pianificazione e programma. La stessa legge regionale n. 86 del 1983 di individuazione dei monumenti naturali, all’art. 24 indica che la deliberazione della giunta regionale, sentiti i comuni, le comunità montane e le province interessate è pubblicata sul Bollettino ufficiale, con allegata cartografia, e entro 60 giorni chiunque può presentare osservazioni alla giunta regionale; solo decorso il termine previsto, la delibera di individuazione del monumento naturale diviene definitiva, con la precisa delimitazione delle aree. La partecipazione al procedimento si attua quindi in maniera differente dalla comunicazione di avvio del procedimento, tenendo conto delle precise regole che ne disciplinano l’attuazione.
Uno spunto di riflessione, però, può essere individuato partendo dall’analisi della sentenza del TAR Sicilia del 1998, n. 492 nella quale i giudici hanno ritenuto illegittimo un decreto istitutivo di una riserva naturale[14] non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, nel caso in cui, per la particolare situazione dell’area vincolata “il decreto istitutivo stesso non possa essere considerato quale atto di pianificazione e di programmazione ambientale, ma piuttosto quale specifico atto di vincolo di una determinata area”.
In aggiunta, secondo il Consiglio di Stato, sez. V , n. 2253 del 2006, “ l’art. 7 della l. 241 del 1990 impone l’obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi nonché gli altri soggetti, individuati o facilmente individuabili, che possano subirne pregiudizio”, permettendo in tale modo di rendere i destinatari del provvedimento in grado di poter attivamente partecipare e di far valere i propri interessi legittimi nei riguardi di un provvedimento amministrativo di cui ne subiscono gli effetti. Inoltre la comunicazione di avvio del procedimento è dai giudici considerato quale espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, principio costituzionalmente garantito dall’art.96 della Carta fondamentale.
Considerando che per definizione il “monumento naturale” è da intendersi come una zona di particolare valore naturalistico, ovvero come area di interesse prioritario per la conservazione[15], ci si può domandare come il provvedimento de quo possa semplicemente considerarsi come un atto di pianificazione o di programma e non come mero vicolo posto su terreni di proprietà della ricorrente, la quale direttamente ne subisce positivamente la salvaguardia e la tutela a livello naturale e paesaggistico, ma contestualmente vede limitarsi la possibilità di agire sulle proprie proprietà, senza che le sia stata data preventiva e diretta comunicazione, e sulla totalità del proprio territorio, più vasta della zona di affioramento della Gonfolite.
Per esemplificare, nell’ampliare l’area individuata non esclusivamente per fini ambientali, in caso di siti e terreni contenenti monumenti archeologici, la Sovraintendenza, successivamente alla verifica di interesse storico artistico, invia comunicazione al proprietario dell’area e al Comune interessato dell’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale degli immobili[16]; successivamente i proprietari, entro il termine fissato per legge, possono partecipare al procedimento amministrativo inviando osservazioni e memorie.
Anche per quanto riguarda la partecipazione del proprietario soggetto all’esproprio per pubblica utilità, il T. U. in materia individua l’obbligo da parte dell’amministrazione preposta, nel caso in cui intenda apporre il vincolo preordinato all’esproprio, di inviare comunicazione di avvio del procedimento. Solo nel caso in cui i destinatari del procedimento siano in numero superiore a 50, è consentita la comunicazione mediante avviso pubblico[17].
La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, nel caso di specie analizzato, assicura la forma di pubblicità prevista dalla legge regionale della Lombardia all’art. 24, ma non assicura che il destinatario finale dell’atto, proprietario del terreno di cui vede limitarsi l’uso, ne sia prontamente a conoscenza.
Va osservato peraltro, per maggior completezza, come altre leggi regionali di istituzione dei monumenti naturali prevedano un iter diverso[18]: nel caso della regione Calabria, del Molise, del Lazio e dell’Abruzzo, a titolo esemplificativo, è previsto che i monumenti naturali siano preventivamente sottoposti a vincolo con decreto del Presidente della Giunta regionale, e che tale decreto sia poi notificato al proprietario, al possessore o detentore a qualunque titolo del territorio in questione. A seguito della notifica, decorrono i termini, stabiliti da ciascuna legge regionale, per proporre osservazioni o per opporsi al decreto.
Nel caso della legge della regione Lombardia n. 86 del 1983 la pubblicazione sul Bollettino fa decorrere i termini per le osservazioni, ma la delibera susseguente in via definitiva ha come oggetto solamente la delimitazione precisa delle aree di interesse, le eventuali aree di rispetto, i relativi regimi di tutela e le attività consentite: dall’analisi normativa sembrerebbe che le osservazioni e la delibera definitiva riguardino prevalentemente il quantum e non l’ an del provvedimento.
In base alla normativa sulla partecipazione ai procedimenti ambientali, è sicuramente diritto dell’interessato richiedere la documentazione al riguardo: a questi è quindi garantito il diritto di accesso alle informazioni, sia in quanto diretto interessato, sia in quanto, data la materia ambientale, a chiunque è concessa la facoltà di accedere alle informazioni e di partecipare ai procedimenti.
Viene da chiedersi però se nella sentenza in esame sia stato garantito il diritto all’informazione sui vincoli che venivano posti sul terreno di esclusiva proprietà della parte.
Considerare la costituzione di un monumento naturale alla stregua di una pianificazione territoriale, escludendola quindi dall’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, rischierebbe di ledere il diritto all’informativa che dovrebbe essere garantito ad ogni singolo cittadino che subisce un pregiudizio a seguito di un atto amministrativo.
Inoltre, sebbene la legge regionale della Lombardia è precedente alla legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, e per tale motivo non poteva contenere le forme di partecipazione successivamente previste dal procedimento amministrativo in generale, sarebbe da domandarsi se, a seguito dell’entrata in vigore della l. 241, la regione Lombardia non avrebbe dovuto prevedere delle modifiche. Nel caso in analisi, sarebbe stata ragionevole la comunicazione diretta all’unica destinataria del provvedimento vincolistico, la quale avrebbe avuto modo di poter influire maggiormente sul contenuto della decisione.

Per quanto concerne l’eccezione posta dalla ricorrente in relazione all’art. 42 della Costituzione, essa non è stata accolta dai giudici del Tar, non essendo presente un caso di espropriazione, ma, indipendentemente dall’utilizzo che la proprietaria avrebbe voluto per l’area – la costruzione di un termovalorizzatore – è innegabile che il vincolo naturalistico posto porta delle limitazioni sullo sfruttamento futuro per territorio.
Lo scopo della partecipazione ambientale assolve proprio ad una duplice funzione: da un lato rendere l’amministrazione in grado di ottenere un maggior consenso dal pubblico, attraverso forme di collaborazione nella fase procedimentale; dall’altro la partecipazione è finalizzata anche alla tutela delle situazioni giuridiche dei privati, i quali, attraverso un’adeguata conoscenza e attraverso la possibilità di intervenire nella fase di formazione, possono in tal modo prevenire il ricorso al giudice in una fase successiva.
Inoltre il diritto ad essere “sentiti”, prima che un provvedimento venga adottato, è ormai un principio generale dell’ordinamento comunitario[19].
In conclusione, la sentenza del TAR di Milano si limita ad applicare pedissequamente la legge regionale della Lombardia e dall’art. 3 sexies del d. lgs 152 del 2006, ma, con questo, pone in luce dei contrasti: il primo rispetto alla vastità della decisione presa con discrezionalità tecnica[20] dall’amministrazione preposta; il secondo rispetto alla discrepanza tra la facilità di accesso alle informazioni ambientali e, nello stesso momento, il non obbligo di comunicazione di un atto amministrativo il quale, accertando la natura conformativa di un territorio, viene ad essere considerato come uno strumento di pianificazione.
La Convenzione di Aarhus e le direttive comunitarie in materia ambientale, pongono a carico degli Stati precisi obblighi di informativa e di tempestività al fine di garantire la partecipazione dei procedimenti in questione, sia nell’ipotesi di provvedimenti specifici che in caso di adozione di piani e programmi. Partecipazione che deve effettivamente essere possibile e deve permettere al singolo cittadino di poter, con le dovute argomentazioni, influenzare l’Autorità competente. Il fine è sempre da ricercarsi in una maggiore forma di tutela, consapevolezza e responsabilità ambientale, principio cardine alla base dello sviluppo sostenibile, a favore delle generazioni future.
In tale ottica il TAR avrebbe potuto orientare il proprio giudizio non limitandosi alla semplice applicazione letterale della legge regionale della Lombardia del 1983, ma tenendo conto dei principi di partecipazione espressi nella legge n. 241 e della Convenzione di Aarhus.
La pubblicazione sul sito web dell’Ente, nonostante l’era altamente tecnologia all’interno della quale ci troviamo, potrebbe non assolvere alla richiesta celerità ed efficacia, nello stesso modo in cui avrebbe potuto una notifica diretta al soggetto proprietario del territorio, sul quale ha inciso l’atto, tenendo anche in considerazione che un’analisi comparata di alcune legislazioni regionali prevedono una notifica diretta all’interessato.

BIBLIOGRAFIA:
CARBONARA, Il principio di partecipazione nel procedimento ambientale, in Giustizia amministrativa – Rivista di diritto pubblico, del 16.10.2012
CARAFA, La valutazione di incidenza ambientale, p. 585 e ss, e M. D’ORSOGNA – L. DE GREGORIIS, La valutazione ambientale strategica, p. 561 e ss, entrambi in P. DELL’ANNO – E. PICOZZA, Trattato di diritto dell’ambiente, CEDAM, volume secondo.
CERUTI, L’accesso alle informazioni ambientali in tre recenti pronunce dei Giudici europei in materia di prodotti fitosanitari, quote di emissione di gas serra e valutazione di incidenza ambientale, in Riv. Giur. Amb., 2011, p. 495 e ss.
DELL’ANNO – E. PICOZZA, Trattato di diritto dell’ambiente, CEDAM, 2012.
FONDERICO, Il diritto di accesso all’informazione ambientale, in Giornale dir. Amm., 2006, p. 675.
GELATI, A. NAPOLITANO, A. VALDISTURLO (1988), La ‘Gonfolite Lombarda’: stratigrafia e significato nell’evoluzione del margine sudalpino, Riv. Ital. Paleontol. Strat., 94(2): 285-332
PENNASILICO (a cura di) Manuale di diritto civile dell’ambiente, 2014, p. 66 ss.
ROSSI, a cura di, Diritto dell’ambiente, Giappichelli editore, 2015, Torino.
RUINA, La disciplina comunitaria dei diritti di partecipazione ai procedimenti ambientali, in Quaderni della rivista giuridica dell’ambiente, n. 22 , Giuffrè Editore, 2008
SANDS, Principles of international Environmental Law, III ed. Oxford, Oxford University Press, 2009.
SALVADORI, Il diritto di accesso all’informazione ambientale nella Convenzione di AArhus e nel diritto dell’Unione Europea, in M. PENNASILICO (a cura di), Scritti in onore di Lelio Barbiera, Napoli, 2012, p. 1279 ss.
A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, XIV ed., Napoli 1984, I, 571 ss
SCIANCALEPORE, I limiti al diritto di accesso all’informazione ambientale tra interpretazione della Corte di giustizia ed ordinamento interno, nota a Corte di giustizia, 14 febbraio 2012, C-204/09, FlachglasTorgauGmbH c. BundesrepublikDeutscheland, in Dir. Giur.agr. alim. e ambiente, 2012, p. 682.
VILLATA, L’atto amministrativo, in Diritto amministrativo (a cura di MAZZAROLLI, PERICU, ROMANO, ROVERSI-MONACO, SCOCA), V ed., Bologna 2005, I, 770 ss.

Note

1.  Maggiori informazioni a riguardo sono riscontrabile sul sito internet ufficiale del Parco Locale d’Interesse Sovracomunale Rile Tenore Olona: http://www.parco-rto.it/parco/gonfolite.php

2.  Con la denominazione informale di “Gonfolite lombarda” si intende l’insieme di formazioni rocciose datate nel periodo corrispondente all’Oligocene e al Miocene inferiore, affiorate principalmente al bordo padano della catena delle Alpi, tra le città di Como e Varese. In un primo periodo di studi si riteneva che la natura della gonfolite derivasse dallo smantellamente dell’arco alpino; successivamente studi approfonditi hanno riscontrato origini marine derivanti dal deposito di sedimenti, antecedenti al sollevamento della catena montuosa. Per approfondimenti: R. GELATI, A. NAPOLITANO, A. VALDISTURLO (1988), La ‘Gonfolite Lombarda’: stratigrafia e significato nell’evoluzione del margine sudalpino, Riv. Ital. Paleontol. Strat., 94(2): 285-332

3.  Il riferimento è alla legge regionale della Lombardia n. 86 del 1983, in particolare si veda l’art. 24, rubricato “Monumenti Naturali”, all’interno del capo III “Regime dei monumenti naturali e delle zone di rilevanza ambientale”.

4.  I materiali completi dei lavori della Conferenza di Rio sono pubblicati a cura della Nazioni Unite, Report of the UN Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 Giugno 1992, UN Doc. A/CONF. 151/6/Rev. 1 ( Voll. I –III). Si vedaanche P. SANDS, Principles of international Environmental Law, III ed. Oxford, Oxford University Press, 2009.

5.  Principio 10  della Dichiarazione di Rio– I temi ambientali vengono meglio affrontati con la partecipazione di tutti i cittadini, ai li velli più significativi. A livello nazionale ogni individuo dovrebbe avere libero accesso alle informazioni riguardanti l’ambiente, gestite dall’autorità pubblica, incluse le informazioni riguardanti i materiali pericolosi e le attività rischiose che si svolgono all’interno delle proprie comunità e le opportunità di partecipare ai processi decisionali. Gli stati dovrebbero facilitare e incoraggiare la conoscenza, la consapevolezza e la partecipazione pubblica facendo in modo che le informazioni siano alla portata di tutti. Dovrebbe inoltre essere permesso l’accesso agli atti giudiziari e amministrativi contenenti le sentenze riparatorie.

6.  Per maggiori approfondimenti al riguardo si rimanda a La convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazione, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, in P. DELL’ANNO – E. PICOZZA Trattato di dirittodell’ambiente – Principi generali, CEDAM ; M. CERUTI, L’accesso alle informazioni ambientali in tre recenti pronunce dei Giudici europei in materia di prodotti fitosanitari, quote di emissione di gas serra e valutazione di incidenza ambientale, in Riv. Giur. Amb., 2011, p. 495 e ss.; M. SALVADORI, Il diritto di accesso all’informazione ambientale nella Convenzione di AArhus e nel diritto dell’Unione Europea, in M. PENNASILICO (a cura di), Scritti in onore di Lelio Barbiera, Napoli, 2012, p. 1279 ss. ; M. PENNASILICO (a cura di) Manuale di diritto civile dell’ambiente, 2014, p. 66 ss. Si veda anche Corte di giustizia, 14 febbraio 2012, C-204/09, FlachglasTorgauGmbH c. BundesrepublikDeutscheland, in Dir. Giur.agr. alim. e ambiente, 2012, p. 682, con nota di C. SCIANCALEPORE, I limiti al diritto di accesso all’informazione ambientale tra interpretazione della Corte di giustizia ed ordinamento interno.

7.  Il rifiuto a concedere le informazioni ambientali è ammesso in tre precise ipotesi, da interpretarsi in modo restrittivo: se l’autorità pubblica non è in possesso dell’informazione richiesta; se la richiesta è manifestamente abusiva o formulata in modo troppo generico o se la richiesta concerne documenti in corso di elaborazione.

8.  L ‘informazione ambientale , secondo quanto riportato in Cort. Cost. 201/87 rappresenta “strumento necessario per una forma preventiva e cautelativa, tanto della tutela ambientale quanto degli stessi interventi di protezione civile resi necessari da eventi straordinari di danno o di pericolo”

9.  La Direttiva del 2003 ha recepito specificatamente il primo pilastro della Convenzione di Aarhus, che fa riferimento all’accesso al pubblico alle informazioni in materia ambientale. Il secondo pilastro, che riguarda la partecipazione del pubblico alle procedure ambientali, è stato recepito con la direttiva 2003/35/CE, prevedendo la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di piani e programmi in materia ambientale e, contestualmente, modificando le precedenti direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relative alla partecipazione del pubblico e all’acceso alla giustizia.

10.  F. FONDERICO, Il diritto di accesso all’informazione ambientale, in Giornale dir. Amm., 2006, p. 675.

11.  Si riporta il testo del citato articolo: “In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni delle Convenzione di AArhus, ratificata in Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale”

12.  E’ previsto che nel caso in cui le informazioni non siano detenute dall’autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta,detta autorità, se è al corrente che l’informazione è detenuta da o per conto di un’altra autorità pubblica, deve comunicarlo al richiedente, per indirizzarlo.

13.  Per approfondimenti ulteriori sulla VIA e VAS, A. CARAFA, La valutazione di incidenza ambientale, p. 585 e ss, e M. D’ORSOGNA – L. DE GREGORIIS, La valutazione ambientale strategica, p. 561 e ss, entrambi in P. DELL’ANNO – E. PICOZZA Trattato di diritto dell’ambiente, CEDAM, volume secondo.

14.  La sentenza citata si riferiva alla riserva della “ Isola di Capo Passero”

15.  L’ art. 1 della legge regionale n. 86 del 1983 definisce i monumenti naturali quali “ singoli elementi o piccole superfici dell’ambiente naturale di particolare pregio naturalistico e scientifico, che devono essere conservati nella loro integrità”. La precisione e la puntualità che dovrebbe caratterizzare il monumento naturale stride con la vastità del provvedimento adottato nel terreno di proprietà della ricorrente, fermo il potere di discrezionalità tecnica che caratterizza l’amministrazione, in quanto dovrebbe provvedere alla salvaguardia di specifiche rarità geologiche.

16.  Art. 14 e 15 del Codice dei beni Culturali

17.  Art. 11 T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

18.  Riferimenti normativi: legge regionale della Calabria 14 luglio 2003, n. 10 Norme in materia di aree protette, art. 30, comma 5; legge regionale del Molise 20 ottobre 2004, n. 23 Realizzazione e gestione delle aree naturali protette, art. 19, comma 2 e 3; legge regionale del Lazio del 6 ottobre 1997, modificata dalla legge del 2 aprile del 2003, Norme in materia di aree naturali protette regionali, art. 6, comma 3; legge della regione Abruzzo del 21 giugno del 1996, modificata dalla legge regionale del 10 febbraio del 2006, Legge quadro sulle aree protette della regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa, art. 25, comma 2 e 3.

19.  “[……] Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa concludersi con un atto per questa lesiva costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e deve essere garantito anche in assenza di norme specifiche”[…] Corte di giustizia CE 12/2/1993 cause riunite C- 48/90 e C- 66/90: E’ possibile citare anche: Corte di giustizia CE. Causa 14/74 Transocean marine Paint Association,1974; Corte di giustizia CE, Causa 269/90 TechnischeUniversitatMunchen – Hauptzollamt, 1991

20.  Il potere discrezionale della pubblica amministrazione, secondo la dicitura di Giannini, si sostanzia in “una ponderazione di più interessi secondari in ordine ad un interesse primario”. Si può quindi intendere che la discrezionalità amministrativa è il potere che la pubblica amministrazione, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge, può esercitare nel compiere le scelte più idonee al fine di realizzare l’interesse pubblico di cui l’amministrazione è portatrice. Per approfondimenti sul concetto di discrezionalità amministrativa si segnala A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, XIV ed., Napoli 1984, I, 571 ss; R. VILLATA, L’atto amministrativo, in Diritto amministrativo (a cura di MAZZAROLLI, PERICU, ROMANO, ROVERSI-MONACO, SCOCA), V ed., Bologna 2005, I, 770 ss.