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Riflessioni a margine del libro «Il giudice e l’economia» di G. Montedoro*

di - 23 Novembre 2015
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È evidente il rilievo di tali riflessioni (iniziate alla fine degli anni novanta del novecento in una Summer school organizzata da G. Alpa) sull’«ordine giuridico del mercato», caratterizzato dalla presenza di una pluralità di autorità amministrative che – come Giancarlo ha sottolineato nel ‘Commentario al testo unico bancario’, da me diretto – sono tra loro tenute all’obbligo di collaborare, sì che il sistema di vigilanza si presenti integrato e rispondente all’unità dei mercati. A ciò si aggiunga l’analisi relativa alle riforme delle modalità strutturali e funzionali delle amministrazioni di controllo degli ordinamenti finanziari domestici (riforme rese necessarie dal riconoscimento di nuove competenze alla BCE); donde il richiamo all’incidenza esercitata dall’EU su tali amministrazioni, tematica affrontata da numerosi studiosi, tra i quali si annoverano anche i relatori di questo seminario.
Si comprende, pertanto,  la specifica attenzione dedicata da Giancarlo Montedoro alle linee disciplinari di alcune di esse; in particolare, voglio menzionare lo scritto sulla Consob, pubblicato nell’enciclopedia del diritto, alla cui redazione partecipai anch’io.
Di fronte all’intensificarsi dell’attività dei mercati finanziari, intuendo il prorompente effetto della globalizzazione in atto (sulla quale non aveva ancora fatto chiarezza l’analisi di Stiglitz), Giancarlo tenne a mettere in evidenza che l’articolato complesso delle attività di tale amministrazione richiedeva risorse, poteri e capacità d’intervento in grado di supportare la sua specializzazione operativa, nonché l’individuazione di un modus procedendi che le consentisse di corrispondere adeguatamente alle sollecitazioni del mercato. Da qui la ravvisata opportunità di dar corso a mutamenti della struttura di tale ente, tra l’altro al fine di adeguare le forme del diritto d’accesso al processo di autoregolazione dei mercati; ciò tenendo fermo, comunque, il principio secondo cui l’ottimale svolgimento dei compiti istituzionali non può prescindere da un coerente rapporto tra l’organizzazione dell’ente e la sua funzione.
Sono queste chiare anticipazioni di una linea interpretativa consapevole dei riflessi della costituzione del mercato globalizzato sulle caratteristiche di un nuovo ius publicum, che – come lo stesso Montedoro avrà modo di sottolineare in seguito rimarcando l’attualità del pensiero di Carl Schmitt – si estrinseca nel «moderno imperium marittimo…senza limes, senza confini certi, ma basato sulla egemonia di un modo di produzione, incentrato sugli scambi, sul progredire della lex mercatoria».
Ed ancora. Mi si consenta di concludere questo breve excursus dei lavori di Giancarlo con un ricordo personale. Mi riferisco alla dialettica di alcuni nostri incontri, svoltisi  nel lontano 1994, all’indomani dell’emanazione del testo unico bancario allorché entrambi eravamo interessati a valutare la portata innovativa della decreto lgs. n. 385 del 1993.
In occasione di un dialogo sull’instaurazione della sequenza che s’individua nella «proposta della Banca d’Italia per le deliberazione del CICR», cui consegue l’atto conforme della Banca d’Italia, mi fu prospettato da Giancarlo come detta formulazione normativa stesse a significare che l’atto d’indirizzo politico fosse divenuto calcolabile razionalmente. Ciò con la conseguente possibilità della sua procedimentalizzazione; donde la costrizione della funzione politica in margini decrescenti di libertà ed il suo orientamento verso l’attività di «alta amministrazione», per cui essa veniva resa controllabile in via giurisdizionale. Mi parve, questa, una chiave interpretativa pienamente rispondente ad una logica disciplinare volta ad un ridimensionamento del ruolo del CICR, coerente col processo evolutivo del sistema finanziario italiano. Condividendo la ratio giustificatrice della tesi rappresentata da Giancarlo diedi ad essa ampio riconoscimento in un lavoro monografico che, all’epoca, mi occupava,  nella prospettiva di vedere di lì a poco una più significativa modifica normativa riguardante il Comitato, la cui permanenza nel sistema della legge sembrava aver perso ogni ragion d’essere. Del resto, all’epoca in tale direzione andavano orientandosi anche altri studiosi, tra cui Fabio Merusi e Franco Belli; studiosi che, purtroppo, non sono stati ascoltati dal regolatore, il quale sembra ancora oggi  intenzionato a lasciare in vita detto organo politico nonostante le numerose critiche sollevate al riguardo, tra cui quella recentissima di Marco Sepe.

3. Venendo ai contenuti del volume «Il giudice e l’economia» – la cui specificazione è affidata agli interventi dei relatori di questo seminario – ritengo opportuno indicare il fil rouge che, a mio avviso, deve guidare nella lettura dell’opera. Quest’ultima, mi sembra, debba essere incentrata intorno a due capisaldi: politica/democrazia ed economia/mercato; analisi cui fa da sfondo il ‘processo costituente europeo’, che assurge a fattore propulsore di cambiamenti istituzionali. Naturalmente, nel valutare l’impostazione seguita e le proiezioni ipotizzate, il lettore dovrà aver riguardo alla circostanza che, nell’affrontare tali tematiche, Giancarlo ha potuto avvalersi dell’intensa esperienza lavorativa maturata nell’ultimo decennio, durante il quale ha ricoperto incarichi professionali che gli hanno consentito di affiancare alcune tra le più importanti autorità politiche del Paese (Ministri e Presidente della Repubblica).
Per comprendere la ragione di tale criterio ordinatorio occorre muovere dalla doverosa premessa che l’essenza della sua ricerca scientifica dimostra l’evidente opzione per un inquadramento sistematico degli argomenti trattati non avulso dalla consapevolezza che in essi entrano in gioco valutazioni di carattere politico. Gli è chiaro, infatti, che da queste ultime non può prescindersi nelle analisi di law and economics in quanto la funzione delle istituzioni finanziarie di controllo (e, conseguentemente, il ruolo alle medesime ascrivibile) non può essere considerata neutra perché nella complessa dinamica dei processi economici essa assurge a strumento essenziale ed è, dunque, direttamente riconducibile all’azione tipicamente propria della politica.
Ciò posto, ritengo che il libro «Il giudice e l’economia»  s’inserisca a pieno titolo nel dibattito sul ruolo della politica e, in particolare, sulla ricerca della formula ottimale per l’esercizio del potere. Ed invero, l’opera sembra orientata a dare un rilevante contributo alla tesi, seguita dalla più autorevole dottrina, secondo cui tra i modelli ipotizzabili quello democratico deve essere ritenuto preferenziale in quanto propositivo di una costituzione politica che, meglio di ogni altra, garantisce – come puntualizza Bobbio –  «la più ampia e più sicura partecipazione della maggior parte dei cittadini … alle decisioni che interessano tutta la collettività»; un modello di democrazia che Montedoro, nel riferimento al moderno costituzionalismo, definisce nel suo libro alla stregua di «idea procedurale, sulla quale tutti si può essere d’accordo» (p. 173).

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