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Un nuovo approccio al “trilemma energetico”. L’attuazione della direttiva 2012/27/UE e le prospettive dell’efficienza energetica in Italia.

di - 22 Luglio 2014
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1. Il “trilemma energetico”. 2. Le tre “mosse” per raggiungere l’obiettivo della riduzione dei consumi: la direttiva 2012/27/UE 3. Cosa cambierà in ambito nazionale. 3.1 Il comparto edilizio. 3.2 Le novità in ambito industriale. 3.3 Le modalità di finanziamento. 3.4 L’obiettivo di risparmio nazionale nella distribuzione e vendita di energia finale. 4. Aspetti critici e proposte.

1. Il “trilemma energetico”.
Oltre che fattore di crescita economica, l’energia è sinonimo di benessere sociale. Non a caso, l’evoluzione industriale degli ultimi cinquant’anni ha avuto come minimo comun denominatore il ricorso sempre maggiore all’energia primaria: a livello mondiale, si è registrato un aumento dei consumi del 40 % tra il 1980 ed il 2010, scenario che ha buone probabilità di confermarsi da qui al 2035, in base alle stime dell’International Energy Agency. Secondo il World Energy Outlook 2013, il consumo di energia al 2035 potrà aumentare di un terzo e le fonti fossili seguiteranno a fornire il 76% del fabbisogno energetico, rischiando di spingere il mondo verso un aumento di temperatura di 3,6 °C rispetto ai livelli preindustriali. Un terzo di tale aumento sarà dovuto alle economie emergenti, in particolare Cina, India e Medio Oriente, dei veri e propri “divoratori” di energia, che minacciano di superare Stati Uniti ed Europa nei prossimi anni[1].
Una prospettiva insostenibile, a fronte di un problema di scarsità delle risorse ed a quello, sempre più pressante, dei cambiamenti climatici indotti dall’utilizzo di energia proveniente da risorse non rinnovabili.
Diviene dunque necessario impostare delle politiche che possano invertire questo trend e dare una soluzione a quello che, da più parti, è stato denominato “trilemma energetico[2]: energy security, ovvero la possibilità di garantire la disponibilità fisica ininterrotta di energia; energy affordability and competitivness, ovvero la possibilità di garantire la disponibilità di energia a prezzi accessibili e sostenibili per i consumatori; environmental sustainability, ovvero la necessità di minimizzare gli impatti ambientali dei sistemi energetici.
In poche parole: energia sicura, energia accessibile, energia nel rispetto dell’ambiente.
L’efficienza energetica [3] è un valido strumento per affrontare tali sfide. Riducendo il consumo di energia primaria si riducono le emissioni di gas serra e, al contempo, le importazioni di combustibili, migliorando la sicurezza degli approvvigionamenti. D’altro canto, un’economia più efficiente sotto il profilo energetico consente di accelerare la diffusione di soluzioni tecnologiche innovative e di migliorare la competitività dell’industria, rilanciando la crescita economica e la creazione di posti di lavoro.
Si tratta di un approccio rivoluzionario al “trilemma” energetico, che capovolge la “teoria della crescita” (e del consumo) che regola il nostro sistema economico e che, anche per questo motivo, ha trovato alcuni ostacoli sulla sua strada. Ciò non ha impedito, tuttavia, che il tema dell’efficienza energetica divenisse centrale nell’ambito dei tavoli istituzionali.

2. Le tre “mosse” per raggiungere l’obiettivo della riduzione dei consumi: la direttiva 2012/27/UE.
A livello europeo, l’apice di questo percorso è stato raggiunto con l’emanazione, il 25 ottobre 2012, della direttiva 2012/27/UE[4].
Frutto di lunghi e travagliati compromessi[5], la direttiva mira alla riduzione dei consumi di energia primaria del 20% entro il 2020, ovvero un risparmio di circa 368 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio[6] rispetto agli scenari di previsione per lo stesso anno. Essa rappresenta il terzo pilastro del cd. “Pacchetto clima-energia”, la strategia comune su rinnovabili, efficienza energetica ed emissioni di gas serra varata dal Consiglio UE nel marzo del 2007[7].
Cancellando i confini tra politiche per la lotta ai cambiamenti climatici e politiche energetiche, il Pacchetto 20-20-20 stabilisce tre obiettivi da raggiungere entro il 2020, prendendo come riferimento i dati relativi all’anno 1990: (i) ridurre le emissioni di gas serra del 20% (o del 30% in caso di accordo internazionale); (ii) soddisfare il 20% del fabbisogno energetico europeo con le energie rinnovabili; (iii) ridurre i consumi energetici del 20%, tramite l’efficienza energetica.
La direttiva 2012/27 assolve proprio a tale ultimo scopo e disegna un quadro comune per promuovere l’efficienza energetica in Europa, fissando obiettivi vincolanti in tema di riduzione del fabbisogno e trasparenza del mercato, indicando le strategie per raggiungerli in tempi definiti (entro il 31 dicembre 2020) e, soprattutto, prevedendo sanzioni in caso di inadempienza.
Ciascuno Stato membro deve farsi carico di una “fetta” dell’obiettivo cumulativo al 2020, fissando il proprio target nazionale di efficienza energetica[8]. Il taglio dei consumi dovrà ottenersi tramite azioni specifiche ripartite tra tre comparti: edilizio, industriale, distribuzione e vendita dell’energia. La direttiva ha, infatti, tre macro obiettivi: l’efficientamento del parco edilizio della pubblica amministrazione; l’imposizione in capo alle imprese di grandi dimensioni di analisisullo stato dei consumi energetici; la riduzione dei volumi di vendita di energia ai clienti finali.
In relazione al comparto edilizio, il ruolo centrale è svolto appunto dall’edilizia pubblica[9]. La direttiva suggerisce che le amministrazioni centrali riqualifichino energeticamente ogni anno il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici di loro proprietà, portando gli edifici ristrutturati a rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in base all’art. 4 della direttiva 2010/31/CE [10]. Questo aspetto sarà particolarmente critico per la pubblica amministrazione italiana, dato lo stato di vetustà della maggior parte del suo patrimonio edilizio, e comporterà sforzi notevoli ed interventi piuttosto complessi perché siano rispettati i requisiti prescritti dal testo europeo. Si prevede poi che gli enti pubblici affittino o acquistino solo edifici ad alta efficienza energetica e che gli stessi standard siano applicati a tutti gli acquisti e le spese del settore pubblico[11].

Note

1.  Cfr. l’Executive Summary del World Energy Outlook 2013, disponibile all’indirizzo: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/name,44376,en.html.

2.  Si veda il report “Stato e prospettive dell’efficienza energetica in Italia – I Rapporto – ottobre 2013”, nato dalla collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano e la Fondazione Centro Studi Enel, disponibile all’indirizzo: http://www.enel.com/it-IT/doc/enel_foundation/events/report_stato_e_prospettive_efficienza_energetica.pdf

3.  Possiamo trovare una definizione del concetto di efficienza energetica nel d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, secondo cui essa consiste nel “rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l’immissione di energia” (art. 2, c. 1, lett. b). In termini più concreti, intendiamo per interventi di efficienza energetica nel settore edilizio ed industriale tutte quelle azioni che comportano una riduzione dell’impiego di energia – termica o elettrica – necessaria per conseguire un determinato obiettivo, senza che ciò comporti un ridimensionamento dell’obiettivo stesso.

4.  “Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”.

5.  L’iter di approvazione della direttiva è stato infatti caratterizzato da lunghi negoziati, dal momento che inizialmente gli Stati si sono opposti a un target vincolante in materia di efficienza energetica, cfr. http://www.europarlamento24.eu/lenti-progressi-per-la-direttiva-sull-efficienza-energetica/0,1254,106_ART_2064,00.html.

6.  Una “tonnellata equivalente di petrolio” (o TEP) è un’unità di misura dell’energia pari all’energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo, il cui valore è fissato convenzionalmente in 41,86 GJ (art. 2, comma 1, lett. uu) del decreto).

7.  Introdotto dalla Comunicazione della Commissione 10 gennaio 2007, “Una politica energetica per l’Europa”, cfr. http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/l27067_it.htm.

8.  I singoli Stati Membri possono mantenere o introdurre misure più rigorose, previa notifica delle stesse alla Commissione.

9.  La direttiva parla, in proposito, di un “Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici” (art. 5).

10.  “Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia”, il cui art. 4 prevede che gli Stati Membri fissino requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari.

11.  Sempre in relazione al settore edilizio, la direttiva incentiva altresì il mercato dell’edilizia privata, prevedendo l’obbligo per ciascun Paese membro di elaborare un documento di strategia utile a rendere l’intero parco edilizio pubblico e privato più efficiente (art. 4), stabilendo che gli Stati membri introducano misure per dividere equamente costi e vantaggi degli interventi di efficienza energetica tra proprietari e inquilini (art. 19) e che i Governi sostengano il mercato dei servizi energetici e l’attività delle ESCo – Energy Service Companies, le aziende che realizzano profitti migliorando le prestazioni energetiche di edifici e processi produttivi (art. 18).

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