La Corte di giustizia respinge il ricorso della Commissione europea con il quale quest’ultima aveva chiesto di dichiarare che la Bulgaria, non avendo fornito servizi di trasporto virtuale in senso inverso a tutti gli operatori del mercato, era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento (CE) n. 715/2009 sulle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale. Tuttavia, secondo la Corte di giustizia, le disposizioni degli articoli 14, paragrafo 1, e 16, paragrafi 1 e 2, lettera b), di tale regolamento non stabiliscono un obbligo di offrire una capacità virtuale di trasporto di gas in senso inverso.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0198&qid=1402383981340&from=FR