Corte di giustizia, sentenza 5 giugno 2014

La Corte di giustizia respinge il ricorso della Commissione europea con il quale quest’ultima  aveva chiesto di dichiarare che la Bulgaria, non avendo fornito servizi di trasporto virtuale in senso inverso a tutti gli operatori del mercato, era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento (CE) n. 715/2009 sulle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale. Tuttavia, secondo la Corte di giustizia,  le disposizioni degli articoli 14, paragrafo 1, e 16, paragrafi 1 e 2, lettera b), di tale regolamento non stabiliscono un obbligo di offrire una capacità virtuale di trasporto di gas in senso inverso.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0198&qid=1402383981340&from=FR