TAR Puglia Bari, sez. I, sentenza 9 aprile 2014, n. 471

Il TAR Bari ha sottolineato che per definire il regime autorizzatorio cui l’attività di riempimento di cave dismesse deve soggiacere, è importante fare riferimento all’attività concretamente svolta dal richiedente (coltivazione di cava o smaltimento rifiuti), tenuto conto delle autorizzazioni e delle iscrizioni di cui risulta in possesso. Infatti, vista la nozione di “recupero” adoperata dal diritto europeo, bisogna escludere l’assoggettabilità delle attività di riempimento delle cave alla speciale autorizzazione prevista per le attività di discarica (art. 208, Codice dell’Ambiente), quando tali attività risultano preordinate al mero ripristino ambientale e vengano condotte con i materiali previsti.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2013/201300090/Provvedimenti/201400471_01.XML