TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, sentenza 1 aprile 2014, n. 3555

Il Comune di Caserta ha impugnato il decreto ministeriale n. 226 del 12 novembre 2011, emanato dal Ministero dello sviluppo economico ed avente ad oggetto il “regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”.

Il Tar ha dichiarato illegittimo l’art. 2 comma 7 del decreto ministeriale poiché tale disposizione si presenta derogatoria rispetto a quella civilistica, in quanto limita la risoluzione del contratto di affidamento del servizio ai soli inadempimenti gravi e reiterati e la esclude per alcuni tipi di inadempimento (quelli che comportano l’applicazione di sole penalità) e ciò in difformità a quanto previsto dall’art. 1455 c.c. che subordina il rimedio della risoluzione del contratto alla sola valutazione giudiziale di gravità dell’inadempimento.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203T/2012/201202716/Provvedimenti/201403555_01.XML