Il Comune di Caserta ha impugnato il decreto ministeriale n. 226 del 12 novembre 2011, emanato dal Ministero dello sviluppo economico ed avente ad oggetto il “regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”.
Il Tar ha dichiarato illegittimo l’art. 2 comma 7 del decreto ministeriale poiché tale disposizione si presenta derogatoria rispetto a quella civilistica, in quanto limita la risoluzione del contratto di affidamento del servizio ai soli inadempimenti gravi e reiterati e la esclude per alcuni tipi di inadempimento (quelli che comportano l’applicazione di sole penalità) e ciò in difformità a quanto previsto dall’art. 1455 c.c. che subordina il rimedio della risoluzione del contratto alla sola valutazione giudiziale di gravità dell’inadempimento.