Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

 

La rivalutazione del capitale della Banca d’Italia. Una complessa vicenda meritevole di chiarimenti.

di - 14 Marzo 2014
      Stampa Stampa      

Com’è noto, il complesso dispositivo degli artt. 107/109 del Trattato FUE pone il divieto di concessione di «aiuti» (sotto qualsiasi forma) da parte degli Stati, sì da evitare che si determini un’alterazione della concorrenza (all’uopo prevedendo talune dero­ghe in vista del perseguimento di un obiettivo di comune interesse). Si è in presenza di un criterio ordinatorio volto ad assicurare che uno dei cardini fondanti del mercato co­mune non abbia a subire turbative a causa di influenze esterne, canone pacificamente ritenuto in dottrina applicabile anche agli enti creditizi (cfr. RUSSO C., Commissione europea, aiuti di stato alle banche e diritto societario: una difficile convivenza, in Banca Impresa Società, 2009, p. 381 ss; GIGLIO, Gli aiuti di stato alle banche nel contesto della crisi finanziaria, in Mercato concorrenza regole, 2009, p. 23 ss).
È evidente, peraltro, come – nonostante l’ampiezza della formulazione normativa consenta di ipotizzarne l’estensione in modalità da ricomprendere sovvenzioni, prestiti a tasso agevolato, garanzie contro un corrispettivo non di mercato, vendite di beni, locazione di immobili, ecc. – la nozione di aiuto sottende sempre il conferi­mento di un vantaggio pecuniario, per solito una datio, vale a dire il passaggio di da­naro o di altro bene e/o servizio dalla sfera dello Stato (ordinamento) o di altri sog­getti ad esso collegati nell’esercizio di pubblici poteri e fun­zioni.
Ciò posto – e passando a valutare la portata dispositiva della l. n. 5/2014 – va fatto presente che la modalità tecnica con cui si realizza la rivalutazione delle quote di partecipazione della Banca d’Italia è incentrata – come si è detto in precedenza – su un aumento del «capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie». È evidente, quindi, che il nocciolo della questione risiede nella modalità con cui risulta effettuata la ri­valutazione del capitale (nella misura di cui alla richiamata norma); e, sul punto, è bene ribadire, come è stato puntua­lizzato nel precedente paragrafo, che l’importo di euro 7.500.000.000 riflette la rivaluta­zione dell’originaria quota nominale di capitale, prescindendo dal computo degli in­crementi patrimoniali derivati dalla remunerazione delle funzioni istituzionali della Banca d’Italia.
Pertanto, fermi i risultati dell’analisi quantitativa svolta dal Comitato di esperti in ordine al valore del capitale della nostra banca centrale, verosi­milmente deve ritenersi che il legislatore non abbia voluto negare ai partecipanti la possibilità di beneficiare di un corretto aumento dell’importo delle quote dai medesimi possedute; a ben considerare, una differente opzione normativa avrebbe implicita­mente perpetrato un ingiustificato depauperamento a loro danno. Se ne deduce che, nella fattispecie, non si registra un’ipotesi di violazione del divieto degli ‘aiuti di Stato’, ricorrendo quest’ultima solo nel caso in cui la rivalutazione delle quote si fosse risolta in un trasferimento di valore di entità diversa da quella originariamente espressa dal nominale dei titoli in parola.
Naturalmente, si è consapevoli di essere in presenza di analisi complesse, nelle quali può giocare a sfavore della posizione delle banche una distorta interpreta­zione della pregressa disciplina della materia (ci si riferisce, in particolare, al disposto dell’art. 39 dello Statuto della Banca d’Italia approvato nel 2006). Del pari, non va sottaciuto l’ipotizzabile intento di alcune banche straniere di evitare (comunque) che abbia a verificarsi il rafforzamento patrimoniale di taluni enti creditizi italiani, i quali saranno, in tal modo, messi in grado di affrontare senza eccessive difficoltà l’AQR e gli stress test imposti dalla BCE.
Al riguardo, sembra conforti l’accettazione della tesi dianzi rappresentata la circostanza che il provvedimento normativo in esame è stato puntualmente valutato dalla Banca Centrale Europea, competente a rilasciare un apposito parere prima della conclusione del relativo iter parlamentare.
È il caso di ricordare come, in detta sede, la BCE si sia soffermata ad analiz­zare i diversi aspetti dell’operazione in esame (valutata positivamente ai fini della in­dipendenza finanziaria della nostra banca centrale), limitandosi a «richiamare l’at­tenzione del Ministero circa il rispetto della procedura di consultazione» ed a racco­mandare un agere prudente e conforme «con i principi e gli obiettivi del SEBC all’atto di effettuazione dell’aumento di capitale». E’ questa una raccomandazione che assume spe­cifico rilievo con riguardo al menzionato obiettivo dell’indipendenza finanziaria, necessitando «che Banca d’Italia … (sia) sempre sufficientemente capitalizzata e … (si trovi)… sempre in condi­zione di creare, consolidare e ricostituire riserve appropriate e commisurate al livello di rischio emergente dalla natura delle sue attività» (cfr. il parere della BCE del 27 dicembre 2013 relativo all’aumento di capitale della Banca d’Italia).
Tale posizione è stata successivamente ribadita dalla BCE, la quale – prescindendo da talune riserve in ordine alla sua mancata consultazione «sugli emendamenti al decreto legge» n. 133/2013 (cfr. il parere della Banca Centrale Europea del 21 febbraio 2014 sulle modifiche alla governance della Banca d’Italia) – ha espresso nei suoi interventi un sostanziale nulla osta al procedimento di rivalutazione, consacrandone la conformità giuridico-formale alle prescrizioni UE.

5. Volendo trarre qualche conclu­sione in ordine alla portata disciplinare della legge n. 5 del 2014, ritengo opportuno sottolineare la validità della decisione governativa di procedere alla rivalutazione del capitale della Banca d’Italia, eliminando il suo anacronistico ancorag­gio a livelli quantitativi che rendevano irrisorio il suo importo nominale.

Pagine: 1 2 3 4


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy