TAR Lazio, Roma, sez. III ter, sentenza 29 gennaio 2014 n. 1112

Il TAR Lazio dichiara inammissibile il ricorso avverso il silenzio serbato dal GSE sulla richiesta di iscrizione dell’impianto al Secondo Registro del Quarto Conto energia (d.m. 5 maggio 2011), ove sia rimasto inoppugnato l’atto di approvazione delle graduatorie del Primo Registro, non comprensivo della società in questione. Tale Secondo Registro, infatti,  non è stato aperto a causa del raggiungimento del limite di costo previsto dallo stesso decreto (delibera dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas del 30 marzo 2012).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203T/2013/201308657/Provvedimenti/201401112_01.XML