Il TAR Lazio dichiara inammissibile il ricorso avverso il silenzio serbato dal GSE sulla richiesta di iscrizione dell’impianto al Secondo Registro del Quarto Conto energia (d.m. 5 maggio 2011), ove sia rimasto inoppugnato l’atto di approvazione delle graduatorie del Primo Registro, non comprensivo della società in questione. Tale Secondo Registro, infatti, non è stato aperto a causa del raggiungimento del limite di costo previsto dallo stesso decreto (delibera dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas del 30 marzo 2012).
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203T/2013/201308657/Provvedimenti/201401112_01.XML