Corte di giustizia, conclusioni avvocato generale 28 gennaio 2014 sui regimi di sostegno nazionali

La causa riguarda la conformità con il diritto dell’Unione delle disposizioni dei regimi di sostegno nazionali alle energie provenienti da fonti rinnovabiliche che limitano il beneficio degli aiuti ai soli produttori di elettricità stabiliti nel territorio nazionale.

In primo luogo, l’avvocato generale si è espresso sull’interpretazione di due disposizioni normative della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili: gli articoli 2, secondo comma, lettera k), e 3, paragrafo 3. In particolare, secondo l’avvocato generale, questi ultimi devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale che concede ai produttori di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili certificati verdi dei quali i fornitori di elettricità e determinati consumatori sono obbligati ad acquistare una certa quota in funzione della quantità totale di elettricità che forniscono o consumano, costituisce un regime di sostegno ai sensi della direttiva 2009/28. Inoltre, la direttiva 2009/28 autorizza gli Stati membri, allorché istituiscono tali regimi, a riservare la concessione dei certificati verdi ai soli impianti di produzione di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili situati sul loro territorio.

In secondo luogo, l’avvocato generale esamina la misura nazionale in questione alla luce dell’art. 34 TFUE affermando che quest’ultimo osta ad una normativa nazionale di tal genere nei limiti in cui si escludono dal regime di aiuti i produttori i cui impianti sono situati nel territorio di un altro Stato membro.

Infine, l’avvocato generale propone alla Corte di dichiarare invalido l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/28 nella parte in cui conferisce agli Stati membri il potere di vietare o circoscrivere l’accesso ai rispettivi regimi di sostegno ai produttori i cui impianti di produzione di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili sono situati in un altro Stato membro.

Si attende ora il giudizio della Corte di Lussemburgo.

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CC0573:IT:HTML