Tar Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza 18 settembre 2013, n. 8318

Secondo il TAR del Lazio, il parere negativo della Soprintendenza espresso nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale di un impianto eolico, determina la conclusione negativa della valutazione e quindi il diniego della Via.

Ai sensi dell’articolo 26, D.Lgs. 42/2004, se l’opera non è compatibile con le esigenze di protezione di beni culturali sui quali essa è destinata ad incidere, la Soprintendenza si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell’ambiente e la procedura di valutazione di impatto ambientale stabilita dal DLgs 152/2006 si considera conclusa negativamente. I Giudici ricordano inoltre che il giudizio di incompatibilità assoluta espresso dalla Soprintendenza è di natura tecnica e come tale è sindacabile dal Giudice solo per illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o, ancora, carenza di motivazione.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201T/2012/201204761/Provvedimenti/201308318_01.XML