Secondo il TAR del Lazio, il parere negativo della Soprintendenza espresso nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale di un impianto eolico, determina la conclusione negativa della valutazione e quindi il diniego della Via.
Ai sensi dell’articolo 26, D.Lgs. 42/2004, se l’opera non è compatibile con le esigenze di protezione di beni culturali sui quali essa è destinata ad incidere, la Soprintendenza si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell’ambiente e la procedura di valutazione di impatto ambientale stabilita dal DLgs 152/2006 si considera conclusa negativamente. I Giudici ricordano inoltre che il giudizio di incompatibilità assoluta espresso dalla Soprintendenza è di natura tecnica e come tale è sindacabile dal Giudice solo per illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o, ancora, carenza di motivazione.