I tagli alle rinnovabili in Europa a causa della crisi

1. L’incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili è stata, negli ultimi anni, una priorità, per gli Stati della Comunità Europea, imposta dall’assoluta necessità di ridurre la dipendenza dai prodotti petroliferi e di limitarne gli effetti dannosi sull’ambiente.

Il pacchetto clima-energia, adottato dalla Commissione Europea nel dicembre 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della UE del 5 giugno 2009, ha introdotto misure volte a combattere i cambiamenti climatici e promuovere l’uso delle energie rinnovabili, ponendosi, come obiettivo, da conseguire entro il 2020, la riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas a effetto serra, un risparmio energetico del 20 per cento e l’elevazione al 20 per cento della quota di energia da fonte rinnovabile sul consumo finale di energia[1]. In particolare, la Direttiva 2009/28/CE ha fissato obiettivi nazionali obbligatori per la quota di energia da fonte rinnovabile sul consumo finale lordo di energia, assegnando all’Italia l’obiettivo, da raggiungere entro il 2020, del 17 per cento[2].
Varie sono le forme che hanno assunto gli incentivi.
La cosiddetta Feed-in Tariff è la modalità più diffusa in Europa per incentivare la diffusione delle rinnovabili, in particolare nel settore della produzione di energia elettrica da fonte solare. Con questo meccanismo viene riconosciuta, per un periodo che varia tra i 15 ed i 20 anni a seconda dei Paesi, una tariffa per tutta l’energia prodotta ed immessa in rete. I Certificati Verdi sono, invece, titoli negoziabili che il produttore di energia da fonte rinnovabile ha il diritto di ottenere in relazione alla quantità di energia prodotta e possono essere utilizzati dai produttori ed importatori di energia elettrica generata da fonti non rinnovabili per assolvere all’obbligo di immettere nella rete elettrica una quota minima di energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Tariffe incentivanti sono state introdotte in 20 Paesi dell’Unione Europea, mentre in Belgio, Polonia, Romania e Svezia sono utilizzati solo i Certificati Verdi[3].
Sono diffusi in tutta Europa, anche se sono di scarsa entità, i contributi in conto capitale e gli incentivi fiscali[4].
Italia e Gran Bretagna utilizzano sia le tariffe incentivanti che i Certificati verdi[5].

2. Vario è l’approccio con il quale nei Paesi europei viene continuamente adeguata la politica di incentivazione delle rinnovabili ai mutamenti del contesto tecnologico, economico e finanziario.
Da una sintetica analisi delle misure adottate in proposito dai principali Paesi europei nel quadro dei rispettivi regimi di incentivazione, emerge che la normativa italiana, nonostante le continue modifiche, risulta più organica e coerente rispetto ai “concorrenti” europei.

2.1 Spagna
Nel novembre 2010 sono stati approvati in Spagna tagli delle tariffe (Feed-in Tariff), compresi tra il 5 e il 45 per cento, per gli impianti fotovoltaici iscritti al rispettivo registro dal 29 settembre 2009, a seconda della potenza e della tipologia[6]. Nel contempo è stata disposta la riduzione del periodo di erogazione degli incentivi da 30 a 25 anni (Real Decreto 1565/2010 del 19 novembre 2010)[7]. Nel dicembre 2010 è stato inoltre disposto un limite massimo alle ore di produzione degli impianti fotovoltaici aventi diritto alle tariffe sulla base di 5 differenti “zone solari”, con conseguente remunerazione al prezzo di mercato dell’energia elettrica in eccedenza rispetto al tetto massimo[8]. È stato disposto, poi, uno specifico limite massimo alle ore di produzione degli impianti fotovoltaici registrati prima del 29 settembre 2008 per un periodo di 3 anni, con estensione, a parziale compensazione delle perdite, del periodo di incentivazione da 25 a 28 anni (Real Decreto-ley 14/2010 del 23 Dicembre 2010)[9].
Nel gennaio 2012 il nuovo esecutivo spagnolo, in considerazione della difficile situazione di bilancio, ha deciso di sospendere per un tempo indefinito gli incentivi all’energia rinnovabile, fatti salvi gli impianti già in esercizio e quelli già iscritti nei registri di preassegnazione (Real Decreto-ley 1/2012 del 27 gennaio 2012)[10].
Nel febbraio 2013 è stato previsto che l’indice dei prezzi al consumo, al quale sono ancorate le tariffe incentivanti, sia depurato dei prezzi dell’energia e di altri prodotti volatili (Real Decreto-ley 2/2013)[11]. Sarebbe, infine, in via di approvazione una legge che porrebbe, in via retroattiva, un tetto massimo ai profitti pari al 7.5 per cento (basato sul ROE) derivanti dall’energia solare[12].

2.2 Regno Unito
Nel Regno Unito i principali strumenti di incentivazione e promozione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili sono i ROCs (Renewable Obligation Certificates) che, introdotti nel 2002, rappresentano l’equivalente britannico dei Certificati Verdi[13], e le Feed-in Tariffs che, introdotte nell’Aprile del 2010, sono dirette ad incentivare gli impianti di potenza fino a 5 MW[14].
Nel luglio 2012 è stata programmata, a partire dal 2015, una riduzione progressiva del rapporto tra ROCs ed energia prodotta[15]. Sono stati introdotti, a partire dal 2011, tagli graduati in relazione alla tipologia di impianti ed alla potenza installata. Tra le tecnologie più favorite il mini -idroelettrico e la micro-cogenerazione, mentre tagli consistenti ha subito il mini-eolico.
Una riduzione annuale, in proporzione all’andamento del mercato, subiranno, da aprile 2014, le tariffe per bio-gas, eolico e idroelettrico. Il DEEC (Department of Energy and Climate Change) deciderà i tagli in base al calo dei prezzi ed alla diffusione delle diverse tecnologie, basandosi su dati consultabili pubblicamente e comunicherà le nuove tariffe due mesi prima dell’entrata in vigore. Dato che la stretta tempistica della comunicazione non tiene conto che gli investimenti, per la loro completa realizzazione, necessitano di almeno 4/5 anni , gli operatori del settore hanno criticato le misure in quanto di carattere “retroattivo” e penalizzanti per l’intera filiera di produzione.

2.3 Francia
La Francia non è certo all’avanguardia in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili. Questa rappresenta, infatti, solo il 16,4 per cento dell’energia prodotta, mentre gli impianti nucleari forniscono il 74-75 per cento della produzione sul territorio francese. Per colmare il ritardo, la Francia ha varato nel 2007 un ambizioso progetto di sviluppo, che dovrebbe abbassare al 50 per cento la quota di energia proveniente da fonte nucleare. I principali strumenti di incentivazione e promozione dell’energia elettrica prodotta da fonte solare fotovoltaica sono:
(i)                 le tariffe incentivanti (Feed-in Tariffs);
(ii)               il meccanismo delle aste.
Il Decreto del 4 marzo 2011, modificato dal Decreto del 7 gennaio 2013, disciplina le condizioni di erogazione degli incentivi per i suddetti impianti[16].
Recentemente è stato introdotto un taglio del 20 per cento delle tariffe relative agli impianti fotovoltaici installati al suolo per i quali sia stata richiesta la connessione alla rete dopo il 1° ottobre 2012[17].

2.4 Germania
Il sistema delle tariffe incentivanti (Feed-in Tariffs) è stato adottato in Germania al fine di incoraggiare lo sviluppo delle tecnologie rinnovabili, ridurre i costi esterni ed aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.
Nel 2011 il 20 per cento di energia elettrica in Germania proveniva da fonti rinnovabili, sostenute, nella misura del 70 per cento, da tariffe incentivanti. A partire dal 2008 le tariffe sono state abbassate ogni anno per stimolare una sempre maggiore efficienza della produzione di energia rinnovabile. Le riduzioni sono state graduate in rapporto alle varie tecnologie.

2.5 Italia
Particolarmente complesso si presenta in Italia il quadro degli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tali incentivi gravano sulle bollette dell’energia elettrica e costituiscono la voce di spesa più rilevante tra quelle finanziate dagli utenti sotto la voce “oneri generali di sistema”. Numerosi sono, infatti, i meccanismi (alcuni fondati su regimi di mercato e altri su regimi amministrativi) che vanno dalle tariffe incentivate in base alla delibera CIP 6/92 al sistema dei Certificati Verdi, dal sistema del “Conto Energia” per gli impianti fotovoltaici, per finire con i contributi a fondo perduto per talune energie rinnovabili.
Il principale meccanismo di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è costituito dai Certificati Verdi, che sono titoli emessi dal Gestore dei servizi energetici (GSE) attestanti la produzione di energia da fonti rinnovabili, introdotti dall’ art.11 del Decreto legislativo 79/1999[18].
L’art. 45 del Decreto legge 78/2010 ha stabilito che, a partire dal 2011, venga assicurata, rispetto al 2010, la riduzione del 30 per cento dell’importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei Certificati Verdi in eccesso di offerta[19].
E da ultimo, con il D.M. 6 luglio 2012 sono state stabilite le nuove modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare-fotovoltaica (idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas). Il Decreto prevede 2 distinti meccanismi incentivanti, individuati sulla base della potenza, della fonte rinnovabile e della tipologia dell’impianto e, precisamente: a) una tariffa incentivante omnicomprensiva per impianti di potenza fino ad 1 MW; b) un incentivo per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW[20] ed infine il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo riconosciute agli impianti a fonte rinnovabile, diversi dai fotovoltaici, che non può superare complessivamente il valore di 5,8 milioni di euro annui[21].
In coerenza con le disposizioni della Direttiva 2003/54/CE ed in attuazione dell’art. 7, comma 1, del Decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.387, è stato introdotto per la prima volta nell’ordinamento il “Conto Energia”, quale strumento di disciplina generale delle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte solare.
Al “Primo Conto Energia” (D.M. 28 luglio 2005, modificato dal D.M. 6 febbraio 2006) hanno fatto seguito il D.M.19 febbraio 2007, relativo al “Secondo Conto Energia”, ed il D.M.6 agosto 2010 relativo al “Terzo Conto Energia”, riferito agli impianti attivati nel triennio 2011-2013. Successivamente, il Decreto legislativo 28/2011, in un ‘ottica di riduzione dell’aggravio degli incentivi sulle bollette elettriche, ha limitato gli incentivi del terzo Conto agli impianti entrati in esercizio entro il 31 maggio 2011. Per gli altri impianti l’incentivazione è stata disciplinata con il “Quarto Conto Energia”, emanato con D.M. 5 maggio 2011. Da ultimo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012 il “Quinto Conto Energia” (D.M.5 luglio 2012)[22].
Le nuove previsioni del “Quinto Conto Energia”, applicabili agli impianti che entrano in esercizio dopo il 27 agosto 2012, dispongono che:
– gli incentivi si basino sul meccanismo della tariffa omnicomprensiva, nel senso che le agevolazioni riguardano solo l’energia immessa in rete mentre quella prodotta per l’autoconsumo beneficia soltanto di una tariffa premio;
– l’accesso all’incentivazione è automatico solo per alcune tipologie di impianti mentre per i restanti è prevista l’iscrizione in appositi registri in posizione tale da rientrare nei limiti massimi di costo stabiliti;
– il meccanismo di incentivazione ha termine decorsi 30 giorni dal raggiungimento del costo indicativo cumulato degli incentivi di 6,7 miliardi l’anno.
Essendo stato comunicato dal GSE in data 6 giugno 2013 il raggiungimento del tetto massimo di spesa, il “Quinto Conto Energia” è terminato il 6 luglio 2013[23], senza l’emanazione di un nuovo piano di incentivi per l’energia prodotta, sicché attualmente l’investitore beneficia solo di sgravi fiscali sul costo dell’impianto.

Questo sistema normativo, più sopra sommariamente delineato, ha fornito, nonostante la sua complessità e la sua ininterrotta evoluzione in parallelo ai progressi della tecnica e all’andamento della congiuntura, una base idonea ad una crescita a livelli molto alti degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Va considerato, infatti, che la produzione lorda degli impianti a fonti rinnovabili, in Italia, è incrementata, a fine 2012, a GWh 92.222, con una incidenza, sul consumo interno lordo (CIL) pari al 27,1 per cento[24]. Rispetto agli altri Paesi europei, consta che nel 2011 l’Italia è stata il quarto Paese, dopo Germania, Spagna e Svezia, per produzione di energia da fonti rinnovabili, sopravanzando la Francia. Nello stesso anno la produzione di rinnovabili nel settore elettrico ha superato l’obiettivo del 19,6 per cento indicato dal Piano di Azione Nazionale, attestandosi al 23,5 per cento, sicché l’obiettivo al 2020 del 26,4 per cento, indicato nella prima anticipazione della Strategia Energetica Nazionale, dovrà essere rivisto al rialzo[25]. Inoltre, il fotovoltaico rappresenta ormai una grande infrastruttura energetica che, a settembre 2013, conta oltre 530.000 impianti con una produzione di energia elettrica che soddisfa circa l’8 per cento del fabbisogno nazionale.
Risultano attualmente in gestazione misure per alleggerire il peso delle tariffe sulle bollette pagate dai consumatori.[26]
Una delle bozze dell’emanando Decreto del Fare bis si proponeva di allungare il tempo di raccolta, a carico delle tariffe, degli oneri economici necessari. A tal fine si prevedeva che il Gestore dei servizi energetici (GSE) ricorresse ad una raccolta di risorse sul mercato finanziario per un ammontare annuo stabilito[27]. Ma tale possibilità sembra sia stata scartata[28].
Sembra invece persistere nella sede governativa il favore per la definizione, per le fonti rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico, di un regime incentivante alternativo attivabile su base volontaria dal singolo produttore che desideri proseguire l’attività produttiva oltre il periodo di incentivo inizialmente stabilito, a fronte di una corrispondente riduzione del valore unitario dell’incentivo stesso[29].

3. Riepilogando, in tutti i Paesi sopra menzionati è in corso, come effetto della crisi economica e finanziaria, un ripensamento delle politiche energetiche nazionali. Ne consegue, tendenzialmente, una revisione al ribasso delle tariffe corrisposte ai produttori di energie rinnovabili. Più drastica in Spagna, graduata in Germania in rapporto alle differenti tecnologie, flessibile e articolata nel Regno Unito, dove a tagli selettivi sono stati affiancati incentivi per obiettivi mirati da realizzare con piccoli impianti. Ugualmente mirata in Francia la revisione al ribasso, che ha interessato solo parte degli impianti fotovoltaici, ma con decorrenza retroattiva. Sono ancora allo studio, in Italia, le nuove misure da adottare.
È evidente che l’incertezza del quadro normativo ha un effetto di destabilizzazione dell’intero sistema. Alla stessa stregua minano la fiducia degli investitori le modifiche normative che disattendono aspettative legittimamente fondate. Contro di esse ha di recente fermamente preso posizione Guenther Ottingher, Commissario europeo all’energia, che ha affermato: “No ai tagli retroattivi agli incentivi alle rinnovabili. Siamo fermamente contrari a misure retroattive poiché minerebbero la fiducia degli investitori. Tutti coloro che hanno installato pannelli solari, centrali a biogas o parchi eolici debbono ricevere il livello di incentivazione garantito al momento dell’installazione[30]. L’orientamento è stato ufficializzato con la comunicazione indirizzata in data 5 novembre 2013 agli Stati membri, con la quale la Commissione Europea ha anche raccomandato, con l’occasione, che il sostegno finanziario alle energie rinnovabili venga limitato a quanto necessario e sia finalizzato a rendere le energie rinnovabili competitive, che i regimi di sostegno siano flessibili e rispondano al calo dei costi di produzione e che siano meglio coordinate dagli Stati membri le strategie per mantenere bassi i costi per i consumatori, in termini di prezzi dell’energia[31]. È particolarmente significativo, poi, che, in un Paese ad elevata sensibilità giuridica come l’Inghilterra, la proposta di ridurre le tariffe incentivanti per alcune tipologie di impianti fotovoltaici, da applicare retroattivamente[32], sia stata oggetto di ricorso da parte di associazioni di categoria e non abbia trovato attuazione, in quanto dichiarata illegittima, proprio per il suo carattere retroattivo, dapprima dalla High Court e successivamente dalla Court of Appeal[33].
Alla stregua di tali considerazioni, appare censurabile l’eliminazione, da parte della Spagna, degli incentivi già riconosciuti al fotovoltaico, a partire dal ventiseiesimo anno di esercizio dell’impianto, in deroga a quanto disposto dal RD 661/2007, in base al quale le tariffe sarebbero state erogate per un periodo di 30 anni[34]. Viceversa, la rimodulazione, allo studio in Italia, della durata e della misura degli incentivi non dovrebbe offrire il fianco a rilievi, in quanto attuabile non in via autoritativa, ma in base alla volontaria adesione degli investitori. Quanto sopra, ovviamente, sempre che persista un ripensamento sul taglio retroattivo dei prezzi minimi garantiti e che si gestisca con più cautela ed attenzione l’impatto di alcune esternazioni relative a ipotetiche modifiche normative che da sole, a prescindere dalla loro effettiva emanazione, destano un grande allarme negli operatori del settore.

4. In chiusura, non ci si può sottrarre all’interrogativo se politiche nazionali in tema di rinnovabili, come quelle che abbiamo sinteticamente descritto, possano avere un futuro.
Va considerato che recenti studi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno evidenziato i gravi problemi di inquinamento che interessano la qualità dell’aria delle città in cui vive più della metà della popolazione mondiale e più del 70 per cento della popolazione europea[35]. Un dossier dell’Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro dimostra che tra i veleni dell’atmosfera e le vittime del cancro esiste un rapporto di causa ed effetto[36]. Gli stessi agenti inquinanti sono alla base dello sconvolgimento climatico del pianeta.
Si tratta di problemi che trascendono, per loro natura, l’ambito dei confini nazionali e che perciò vanno affrontati in un’ottica più vasta. D’altra parte, la gravità e l’urgenza dei problemi non consentono di ritardarne la soluzione accampando criticità di ordine finanziario.
Ne deriva che deve essere l’Europa, nell’esercizio della competenza in tema di energia, assegnatale, dal 1° dicembre 2009, dal Trattato di Lisbona, ad accelerare il passaggio da un’economia basata sui combustibili fossili, ad alto impatto ambientale, ad un sistema basato sulle fonti di energia non inquinanti. In tal senso una risoluzione non vincolante firmata il 19 marzo 2013 dall’Energy Committee del Parlamento Europeo ha auspicato un approccio unico e condiviso per la promozione delle energie rinnovabili, che si giovi della utilizzazione delle potenzialità enormi di diversi Stati membri. Lo sforzo di coesione non dovrebbe essere disgiunto dalla fissazione di nuovi obiettivi strategici che vadano oltre il 2020, sino al 2050, con l’elevazione al 30 per cento della quota obbligatoria di produzione energetica da fonti green.
Il rilancio delle rinnovabili passa, quindi, necessariamente attraverso una politica energetica a livello europeo, con piena condivisione, da parte dei singoli Stati membri, di ricerche, strategie, programmi, regole e tecnologie, per la realizzazione di obiettivi comuni.

Note

1.  Tra gli atti normativi di cui si compone il pacchetto clima-energia troviamo: (i) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; (ii) Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; (iii) Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; e (iv) Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020.

2.  Si veda: art. 3, Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE Testo rilevante ai fini del SEE.

3.  Si veda: “Rapporto Statistico 2011 – Impianti a Fonti Rinnovabili”, p. 108, pubblicato dal GSE il 9 ottobre 2012 e consultabile alla pagina web http://www.gse.it/it/Statistiche/RapportiStatistici/Pagine/default.aspx.

4.  Si veda nota 3.

5.  Si veda nota 3.

6.  Si veda al riguardo: Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, pubblicato nel BOE il 23 novembre 2010. In particolare, il citato provvedimento normativo ha disposto la riduzione delle tariffe incentivanti del 5 per cento per gli impianti su tetto fino a 20 Kw; del 25 per cento per gli impianti su tetto sopra i 20 Kw; e del 45 per cento per gli impianti installati al suolo.

7.  Si veda nota 6.

8.  Si veda: Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico, Disposición adicional primera, pubblicato nel BOE il 24 dicembre 2010.

9.  Si veda nota 8.

10.  Si veda: Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos pubblicato nel BOE il 28 gennaio 2012. Come recita il preambolo del citato provvedimento normativo, le ragioni alla base di tale moratoria sugli incentivi alle energie rinnovabili, sono rintracciabili principalmente nella difficile situazione di bilancio, nonché nella capacità di generazione installata superiore del 50 per cento al picco di domanda.

11.  Si veda: Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero pubblicato nel BOE il 2 febbraio 2013.

12.  Si veda al riguardo: Combattere la crisi dandosi la zappa sui piedi. La Spagna ammazza il fotovoltaico, Il Journal, 25 luglio 2013.

13.  Si veda al riguardo: Renewables Obligation Order 2009 No. 785(the ROO) e seguenti modifiche.

14.  Si veda al riguardo: Feed-in Tariffs (Specified Maximum Capacity and Functions) Order 2010 No. 678 e seguenti modifiche.

15.  Cfr. E. BEST, The UK Roc Review, Inspiratia, 2 agosto 2012.

16.  Si veda: Arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 come modificato da Arrêté du 7 janvier 2013.

17.  Cfr. F. FIORE, Incentivi: dalla Francia il taglio retroattivo, Dailye, 3 dicembre 2012.

18.  I Certificati Verdi sono titoli negoziabili, rilasciati dal GSE in misura proporzionale all’energia prodotta da un impianto qualificato IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili), in numero variabile a seconda del tipo di fonte rinnovabile e di intervento impiantistico realizzato (nuova costruzione, riattivazione, potenziamento e rifacimento).
Il meccanismo di incentivazione con i Certificati Verdi si basa sull’obbligo, posto dalla normativa a carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere annualmente nel sistema elettrico nazionale una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Il possesso dei Certificati Verdi dimostra l’adempimento di questo obbligo: ogni Certificato Verde attesta convenzionalmente la produzione di 1 MWh di energia rinnovabile. I Certificati Verdi hanno validità triennale: quelli rilasciati per la produzione di energia elettrica in un dato anno (anno di riferimento dei CV) possono essere usati per ottemperare all’obbligo anche nei successivi due anni.
L’obbligo può essere rispettato in due modi: immettendo in rete energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili oppure acquistando i Certificati Verdi dai produttori di energia “verde”. Si consulti al riguardo la pagina web http://www.gse.it/it/Qualifiche%20e%20certificati/Certificati%20Verdi/Pages/default.aspx.

19.  Si veda: art. 45, comma 3, Decreto legge 78/2010.

20.  Per le modalità di determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi si veda: art. 7, D.M. 6 luglio 2012.

21.  Si veda: art. 3, comma 2, D.M. 6 luglio 2012.

22.  Sull’evoluzione del Conto Energia si consulti la pagina web http://www.gse.it/it/Conto%20Energia/Fotovoltaico/Evoluzione%20del%20Conto%20Energia/Pages/default.aspx

23.  Si veda a titolo esemplificativo: Delibera AEEG 250/2013/R/efr del 6 giugno 2013.

24.  Si veda al riguardo: “Impianti a Fonti Rinnovabili in Italia – 2012” pubblicato dal GSE il 24 luglio 2013 e consultabile alla pagina web http://www.gse.it/it/Statistiche/RapportiStatistici/Pagine/default.aspx.

25.  Si veda al riguardo: “Rapporto Statistico 2011 – Impianti a Fonti Rinnovabili”, p. 2, pubblicato dal GSE il 9 ottobre 2012 e consultabile alla pagina web http://www.gse.it/it/Statistiche/RapportiStatistici/Pagine/default.aspx.

26.  Si veda a titolo esemplificativo: Determina 30 settembre 2013 (DMEG/CTM/12/2013).

27.  Si veda al riguardo: art. 1, commi 1-6, Decreto del Fare bis, Bozza ottobre 2013.

28.  Si veda al riguardo: Decreto del Fare bis, Bozza del 6 novembre 2013, che ha eliminato il riferimento alla possibilità per il GSE di emettere obbligazioni al fine di contenere l’onere annuo sulla componente A3 delle tariffe elettriche.

29.    L’art. 1, comma 11 del Decreto del Fare bis, Bozza del 6 novembre 2013, recita “Al fine di contenere l’onere annuo sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l’apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti a energia rinnovabile che hanno accesso agli incentivi, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti cui si applicano gli istituti delle tariffe onnicomprensive o dei Certificati Verdi per i quali, ai sensi dell’articolo 24 del Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 e dell’articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012, è stabilito a decorrere dal 2016 un incentivo per il periodo residuo di incentivazione nei termini definiti dal medesimo Decreto ministeriale possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:
a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell’energia elettrica;
b) optare per una rimodulazione dell’incentivo spettante, volta a valorizzare l’intera vita utile dell’impianto. In tal caso, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con Decreto del Ministero dello sviluppo economico, con parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell’incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di riduzione viene differenziata in ragione del periodo residuo spettante, del tipo di fonte rinnovabile e dell’istituto incentivante ed è applicata, per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in attuazione dell’articolo 13, comma 3, del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell’anno precedente. Tale riduzione viene determinata tenendo conto dei costi, in particolare quelli di natura finanziaria, indotti dall’operazione di rimodulazione degli incentivi e includendo un premio per i produttori che optano per la rimodulazione”.

30.  Cfr. L’Ue contro tagli retroattivi agli incentivi alle rinnovabili, QualEnergia, 27 agosto 2013.

31.  Si veda al riguardo: Comunicazione della Commissione C(2013) 7243 del 5 novembre 2013 “Realizzare il mercato interno dell’energia elettrica e sfruttare al meglio l’intervento pubblico”.

32.  Cfr. DEEC, Comprehensive Review Phase 1: Consultation on Feed-in Tariffs for solar PV pubblicata il 31 ottobre 2011.

33.  Si veda: R. GOODMAN et al., Solar PV Feed-in Tariffs – The Story So Far…, 2012, consultabile alla pagina  web http://www.wfw.com/webpages/PubsSearch.asp?OpenForm&Date=2012&NewType=Briefing&Office=01&Sector=09&StartPos=4.

34.  Si veda: Real Decreto 661/2007 de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. pubblicato nel BOE il 26 maggio 2007.

35.  Si veda, tra gli altri, Health and environment: communicating the risks, WHO Regional Office for Europe 2013, a cura di Frank Theakston consultabile alla pagina web http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/health-and-environment-communicating-the-risks.

36.  Cfr. Air Pollution and Cancer, IARC Scientific Publication No. 161, a cura di Kurt Straif, Aaron Cohen, and Jonathan Samet consultabile alla pagina web http://www.iarc.fr/en/publications/books/sp161/index.php.