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I tagli alle rinnovabili in Europa a causa della crisi

di - 17 Dicembre 2013
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2.3 Francia
La Francia non è certo all’avanguardia in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili. Questa rappresenta, infatti, solo il 16,4 per cento dell’energia prodotta, mentre gli impianti nucleari forniscono il 74-75 per cento della produzione sul territorio francese. Per colmare il ritardo, la Francia ha varato nel 2007 un ambizioso progetto di sviluppo, che dovrebbe abbassare al 50 per cento la quota di energia proveniente da fonte nucleare. I principali strumenti di incentivazione e promozione dell’energia elettrica prodotta da fonte solare fotovoltaica sono:
(i)                 le tariffe incentivanti (Feed-in Tariffs);
(ii)               il meccanismo delle aste.
Il Decreto del 4 marzo 2011, modificato dal Decreto del 7 gennaio 2013, disciplina le condizioni di erogazione degli incentivi per i suddetti impianti[16].
Recentemente è stato introdotto un taglio del 20 per cento delle tariffe relative agli impianti fotovoltaici installati al suolo per i quali sia stata richiesta la connessione alla rete dopo il 1° ottobre 2012[17].

2.4 Germania
Il sistema delle tariffe incentivanti (Feed-in Tariffs) è stato adottato in Germania al fine di incoraggiare lo sviluppo delle tecnologie rinnovabili, ridurre i costi esterni ed aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.
Nel 2011 il 20 per cento di energia elettrica in Germania proveniva da fonti rinnovabili, sostenute, nella misura del 70 per cento, da tariffe incentivanti. A partire dal 2008 le tariffe sono state abbassate ogni anno per stimolare una sempre maggiore efficienza della produzione di energia rinnovabile. Le riduzioni sono state graduate in rapporto alle varie tecnologie.

2.5 Italia
Particolarmente complesso si presenta in Italia il quadro degli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tali incentivi gravano sulle bollette dell’energia elettrica e costituiscono la voce di spesa più rilevante tra quelle finanziate dagli utenti sotto la voce “oneri generali di sistema”. Numerosi sono, infatti, i meccanismi (alcuni fondati su regimi di mercato e altri su regimi amministrativi) che vanno dalle tariffe incentivate in base alla delibera CIP 6/92 al sistema dei Certificati Verdi, dal sistema del “Conto Energia” per gli impianti fotovoltaici, per finire con i contributi a fondo perduto per talune energie rinnovabili.
Il principale meccanismo di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è costituito dai Certificati Verdi, che sono titoli emessi dal Gestore dei servizi energetici (GSE) attestanti la produzione di energia da fonti rinnovabili, introdotti dall’ art.11 del Decreto legislativo 79/1999[18].
L’art. 45 del Decreto legge 78/2010 ha stabilito che, a partire dal 2011, venga assicurata, rispetto al 2010, la riduzione del 30 per cento dell’importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei Certificati Verdi in eccesso di offerta[19].
E da ultimo, con il D.M. 6 luglio 2012 sono state stabilite le nuove modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare-fotovoltaica (idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas). Il Decreto prevede 2 distinti meccanismi incentivanti, individuati sulla base della potenza, della fonte rinnovabile e della tipologia dell’impianto e, precisamente: a) una tariffa incentivante omnicomprensiva per impianti di potenza fino ad 1 MW; b) un incentivo per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW[20] ed infine il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo riconosciute agli impianti a fonte rinnovabile, diversi dai fotovoltaici, che non può superare complessivamente il valore di 5,8 milioni di euro annui[21].
In coerenza con le disposizioni della Direttiva 2003/54/CE ed in attuazione dell’art. 7, comma 1, del Decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.387, è stato introdotto per la prima volta nell’ordinamento il “Conto Energia”, quale strumento di disciplina generale delle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte solare.
Al “Primo Conto Energia” (D.M. 28 luglio 2005, modificato dal D.M. 6 febbraio 2006) hanno fatto seguito il D.M.19 febbraio 2007, relativo al “Secondo Conto Energia”, ed il D.M.6 agosto 2010 relativo al “Terzo Conto Energia”, riferito agli impianti attivati nel triennio 2011-2013. Successivamente, il Decreto legislativo 28/2011, in un ‘ottica di riduzione dell’aggravio degli incentivi sulle bollette elettriche, ha limitato gli incentivi del terzo Conto agli impianti entrati in esercizio entro il 31 maggio 2011. Per gli altri impianti l’incentivazione è stata disciplinata con il “Quarto Conto Energia”, emanato con D.M. 5 maggio 2011. Da ultimo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012 il “Quinto Conto Energia” (D.M.5 luglio 2012)[22].
Le nuove previsioni del “Quinto Conto Energia”, applicabili agli impianti che entrano in esercizio dopo il 27 agosto 2012, dispongono che:
– gli incentivi si basino sul meccanismo della tariffa omnicomprensiva, nel senso che le agevolazioni riguardano solo l’energia immessa in rete mentre quella prodotta per l’autoconsumo beneficia soltanto di una tariffa premio;
– l’accesso all’incentivazione è automatico solo per alcune tipologie di impianti mentre per i restanti è prevista l’iscrizione in appositi registri in posizione tale da rientrare nei limiti massimi di costo stabiliti;
– il meccanismo di incentivazione ha termine decorsi 30 giorni dal raggiungimento del costo indicativo cumulato degli incentivi di 6,7 miliardi l’anno.
Essendo stato comunicato dal GSE in data 6 giugno 2013 il raggiungimento del tetto massimo di spesa, il “Quinto Conto Energia” è terminato il 6 luglio 2013[23], senza l’emanazione di un nuovo piano di incentivi per l’energia prodotta, sicché attualmente l’investitore beneficia solo di sgravi fiscali sul costo dell’impianto.

Note

16.  Si veda: Arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 come modificato da Arrêté du 7 janvier 2013.

17.  Cfr. F. FIORE, Incentivi: dalla Francia il taglio retroattivo, Dailye, 3 dicembre 2012.

18.  I Certificati Verdi sono titoli negoziabili, rilasciati dal GSE in misura proporzionale all’energia prodotta da un impianto qualificato IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili), in numero variabile a seconda del tipo di fonte rinnovabile e di intervento impiantistico realizzato (nuova costruzione, riattivazione, potenziamento e rifacimento).
Il meccanismo di incentivazione con i Certificati Verdi si basa sull’obbligo, posto dalla normativa a carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere annualmente nel sistema elettrico nazionale una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Il possesso dei Certificati Verdi dimostra l’adempimento di questo obbligo: ogni Certificato Verde attesta convenzionalmente la produzione di 1 MWh di energia rinnovabile. I Certificati Verdi hanno validità triennale: quelli rilasciati per la produzione di energia elettrica in un dato anno (anno di riferimento dei CV) possono essere usati per ottemperare all’obbligo anche nei successivi due anni.
L’obbligo può essere rispettato in due modi: immettendo in rete energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili oppure acquistando i Certificati Verdi dai produttori di energia “verde”. Si consulti al riguardo la pagina web http://www.gse.it/it/Qualifiche%20e%20certificati/Certificati%20Verdi/Pages/default.aspx.

19.  Si veda: art. 45, comma 3, Decreto legge 78/2010.

20.  Per le modalità di determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi si veda: art. 7, D.M. 6 luglio 2012.

21.  Si veda: art. 3, comma 2, D.M. 6 luglio 2012.

22.  Sull’evoluzione del Conto Energia si consulti la pagina web http://www.gse.it/it/Conto%20Energia/Fotovoltaico/Evoluzione%20del%20Conto%20Energia/Pages/default.aspx

23.  Si veda a titolo esemplificativo: Delibera AEEG 250/2013/R/efr del 6 giugno 2013.

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