TAR Milano, sez. III, sentenze 17 ottobre 2013, n. 2310, 2311, 2312, 2313

Il giudice amministrativo milanese ha accolto una serie di ricorsi, di analogo contenuto e presentati da alcune società produttrici di energia elettrica, per l’impugnazione della delibera dell’AEEG ARG/ELT 166/10, nella parte in cui ha disposto una modifica del metodo di calcolo del corrispettivo riconosciuto ai produttori di energia che rendono disponibile la capacità produttiva dei loro impianti per assicurare l’adeguatezza dell’offerta di energia nei giorni c.d. “di alta e media criticità”, nei quali esiste il rischio che la domanda superi l’offerta.

Il TAR ha accolto le doglianze delle ricorrenti sia per quanto riguarda l’illogicità del nuovo criterio, dovuta alla disparità di trattamento a cui la delibera sottoponeva i produttori di energia da fonti rinnovabili entrati a far parte del sistema c.d. “capacity payment”, sia sotto il profilo del difetto di istruttoria, non essendo state debitamente sentite le imprese interessate.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2010/201003105/Provvedimenti/201302313_01.XML

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http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2010/201003099/Provvedimenti/201302311_01.XML

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2010/201003079/Provvedimenti/201302310_01.XML