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La società per azioni in mano statale: fini generali e “logica dell’imprenditore privato in un’economia di mercato”

di - 18 Settembre 2013
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In realtà, ovunque ormai la s.p.a. appare affermatasi e conformatasi in fatto, assumendo i caratteri dell’istituzione e dell’ordinamento giuridico e trovandosi riconosciuta dagli ordinamenti giuridici generali nei limiti della compatibilità con gli interessi da questi ultimi perseguiti e tutelati ([34]).
Guardando ai modi di tale riconoscimento è possibile cogliere la consistenza della stessa “realtà” riconosciuta.
Nell’ordinamento italiano, la riforma del diritto societario muove dalla percepita esigenza di ricercare nuovi equilibri tra interessi degli azionisti e interessi “dei soci, dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi”, quindi un’armonia tra società e comunità in cui la medesima opera ([35]).
In Germania, mentre l’originario Aktiengesetz del 1937 faceva espresso richiamo, quanto ai compiti dei managers, al dovere di perseguire, insieme al bene dell’impresa, quello dei suoi dipendenti, del popolo e dello Stato, l’attuale vocazione istituzionalistica della s.p.a. sembra implicita nella trama, anzitutto, delle discipline della “cogestione” ([36]); peraltro, il codice sulla corporate governance delle società quotate richiama il consiglio direttivo a una “gestione indipendente” nell’interesse dell’impresa, tenendo in considerazione gli interessi degli azionisti, dei dipendenti e degli altri stakeholders, nell’obiettivo della crescita sostenibile di valore.
L’art. 172 del Companies Act inglese del 2006 enuncia che: “A director of a company must act in the way he considers, in good faith, would be most likely to promote the success of the company for the benefit of its members as a whole, and in doing so have regard (amongst other matters) to: (a) the likely consequences of any decision in the long term, (b) the interests of the company’s employees, (c) the need to foster the company’s business relationships with suppliers, customers and others, (d) the impact of the company’s operations on the community and the environment,(e) the desirability of the company maintaining a reputation for high standards of business conduct, and (f) the need to act fairly as between members of the company”.
E ancora in Francia, se pur non si rinvengono discipline così esplicite, la rigida conformazione della governance societaria e gli specifici compiti affidati ai singoli organi dalla legge sembra evocare una prospettiva ormai lontana dall’originaria idea della società come organizzazione democratica basata sulla “sovranità” dei titolari delle quote sociali e sulla centralità della relativa volontà negoziale mossa dalla logica della massimizzazione del profitto ([37]).
Questa realtà dunque, da tempo, vede la causa societaria non atteggiarsi come puro scopo di utile, né sotto il profilo soggettivo, né sotto quello oggettivo. Ciò non sfugge, invero, alla giurisprudenza più recente che, con specifico riguardo al fenomeno delle s.p.a. a partecipazione pubblica, ammette: «L’interesse pubblico, proprio delle società pubbliche, è compatibile con lo scopo lucrativo che caratterizza, a livello tipologico, le società per azioni; deve, infatti, ritenersi che, soprattutto dopo la riforma del diritto societario del 2003, l’interesse sociale non ha una connotazione omogenea ed unitaria, in quanto confluiscono nell’assetto societario non solo interessi eterogenei che fanno capo agli stessi soci (si pensi al socio investitore e a quello imprenditore) ma anche interessi diversi riferibili a soggetti terzi. In questa prospettiva, non può ritenersi che il rispetto dell’interesse pubblico sia idoneo ad alterare il tipo societario conducendo alla configurazione di una società diversa da quella contemplata dal codice civile» ([38]).
Si spiega così come l’interesse generale perseguito attraverso l’azionariato statale risponda alla naturale logica di lungo periodo insita nell’impresa organizzata in forma di s.p.a. e cooperi a conformare in concreto l’“interesse sociale”, quella naturale finalità lucrativa che si determina attraverso l’effettiva considerazione e il bilanciamento di interessi “altri” rispetto a quello del mero profitto.
Dunque, la s.p.a. sembra uscire oggi ridisegnata come una “istituzione” perfettamente idonea a ospitare lo Stato – imprenditore e azionista, che non appare affatto un retaggio del passato incompatibile con le recenti linee evolutive degli ordinamenti.
Nella prospettiva istituzionale e della pluralità degli ordinamenti, l’interesse pubblico soggettivizzato nello Stato azionista, nelle diverse forme in cui si atteggia e nei diversi organismi che cooperano a comporlo, si traduce in specifica regolazione e controllo dei fini complessivi dell’attività di gestione delle partecipazioni, esterni e non “funzionalizzanti” una singola s.p.a. ma capaci di indirizzarne l’azione attraverso le comuni dinamiche del diritto societario, in piena coerenza con la naturale attitudine di questa a tradursi in uno degli strumenti di quell’“economia sociale di mercato”, ora espressamente enunciata dai Trattati europei come tessuto connettivo della dimensione sovranazionale ([39]).

Note

34.  Per queste dinamiche:  Santi Romano, in L’ordinamento giuridico, 2° ed., 1945, 33 ss. 115-116, 122, 126, e cfr. Alb. Romano «L’ordinamento giuridico» di Santi Romano, il diritto dei privati e il diritto dell’amministrazione, in Dir. amm. 2011, 2, 241 ss.

35.  Cfr. art. 4, co. 1, l. n. 366/2001, “Delega al Governo per la riforma del diritto societario”.

36.  Per tutti: G. Ferri, Società per azioni (ad vocem), in Enc. Giur. Trecc., XXXIII, 1987, 3., M. Rondinelli, Il sistema dualistico di amministrazione e controllo nella società per azioni tedesca, in AA. VV. Percorsi di diritto societario europeo, II ed., Torino, 2011, 207 ss, 242-245.

37.  Sulle diverse declinazioni della teoria istituzionalistica della s.p.a.: G. Visentini, La teoria della personalità giuridica ed i problemi della società per azioni, in Riv. soc., 1990, 1 89 ss. In termini critici: M. Libertini, Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell’impresa, in Riv. soc., 2009, 1, 1 ss.

38.  Cons. St., Sez. VI, 20 marzo 2012. 1574, in Foro amm. – CdS, 2012, 3, 696. D’altra parte, in dottrina, non manca chi afferma che “è alla forma societaria che si ricorre, e soprattutto alla società per azioni” quando l’ordinamento intende assegnare specifica rilevanza, riguardo all’esercizio dell’impresa, a “interessi ulteriori” rispetto a quelli dei soci-proprietari, anche all’“interesse pubblico”: C. Angelici, Società per azioni e interessi pubblici, in AA. VV., Nuovi Poteri e dialettica degli interessi, Atti del LV Convegno di scienza dell’amministrazione, Varenna, Villa Monastero, 24-26 settembre 2009, Napoli, 2010, 69 ss., 73.

39.  Cfr., in particolare, l’art. 3 della versione consolidata del TUE. V. anche la Comunicazione della Commissione europea, Verso un atto per il mercato unico. Per un’economia sociale di mercato altamente competitiva, Bruxelles, 27 ottobre 2010, Comunicazione della Commissione: L’atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. “Insieme per una nuova crescita”, Bruxelles, 13 aprile 2011; Comunicazione della Commissione. L’atto per il mercato unico II. Insieme per una nuova crescita, Bruxelles, 3 ottobre 2012.

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