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Legge 6 agosto 2013, n. 97

di Osservatorio Energia - 12 Settembre 2013
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Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013. (13G00138)

(GU n.194 del 20-8-2013)

Art. 20 Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Procedura di infrazione 2011/2006. 1.

Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 3, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»;

b) all’articolo 2, comma 4, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»;

c) all’articolo 2, comma 5, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

d) all’articolo 5, comma 5, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l’operatore puo’ allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni»;

e) all’articolo 6, il comma 10 e’ sostituito dal seguente: «10. L’autorita’ competente garantisce, anche attraverso la pubblicazione nel proprio sito informatico delle informazioni necessarie per la preparazione del piano di emergenza esterno, la partecipazione del pubblico interessato alla preparazione o al riesame dello stesso piano, fornendo al medesimo le informazioni pertinenti, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull’autorita’ competente alla quale presentare osservazioni e quesiti, ed un periodo di tempo adeguato, comunque non inferiore a trenta giorni, per esprimere osservazioni di cui l’autorita’ competente deve tenere conto, motivando le ragioni per le quali intenda, eventualmente, discostarsi»;

f) all’articolo 7, comma 5, lettera a), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

g) all’articolo 8, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. L’autorita’ competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell’autorizzazione di cui all’articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell’articolo 7, comma 5, contestualmente all’avvio del relativo procedimento, comunica all’operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l’operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale nonche’, ove esistente, nel proprio sito internet, di un annuncio contenente: a) la domanda di autorizzazione contenente l’indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell’operatore; b) informazioni dettagliate sull’autorita’ competente responsabile del procedimento e sugli uffici dove e’ possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni, nonche’ i termini per la presentazione delle stesse; c) se applicabile, informazioni sulla necessita’ di una consultazione tra Stati membri prima dell’adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 16; d) la natura delle eventuali decisioni; e) l’indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione»;

h) all’articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. L’autorita’ competente mette a disposizione del pubblico interessato, attraverso la pubblicazione nel proprio sito internet, anche i principali rapporti e pareri trasmessi all’autorita’ competente medesima in merito alla domanda di autorizzazione, nonche’ altre informazioni attinenti alla domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell’operatore. 1-ter. Le forme di pubblicita’ di cui al comma 1 tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»;

i) all’articolo 8, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all’autorita’ competente fino a trenta giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L’operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui ai commi 1 e 1-bis»;

l) all’articolo 10, comma 1, lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»; m) all’articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4»;

n) all’articolo 11, comma 7, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali verifiche possono essere effettuate dall’autorita’ competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale, con oneri a carico dell’operatore»;

o) all’articolo 12, comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di inadempienza dell’operatore, l’autorita’ competente puo’ assumersi gli incarichi dell’operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all’articolo 14 e fatta salva l’applicazione della normativa nazionale e dell’Unione europea vigente in materia di responsabilita’ civile del detentore dei rifiuti»;

p) all’articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole: «valutare la probabilita’ che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti,»;

q) all’articolo 16, comma 3, le parole: «l’operatore trasmette le informazioni di cui all’articolo 6, comma 14» sono sostituite dalle seguenti: «l’operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all’articolo 6, comma 15»;

r) all’articolo 17, comma 1, la parola: «, successivamente» e’ sostituita dalle seguenti: «a intervalli almeno semestrali dal momento dell’avvio delle medesime operazioni, compresa la fase successiva alla chiusura», le parole: «, e, comunque, con cadenza almeno annuale» sono soppresse ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilita’ dell’operatore in base alle condizioni dell’autorizzazione»;

s) all’articolo 19, comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «L’operatore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di estrazione in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 7 e’ punito con la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da cinquemiladuecento a cinquantaduemila euro».

 

Art. 21 Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. Procedura di infrazione 2011/2218.

1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose»;

b) all’articolo 10, comma 6, dopo le parole: «L’operazione di trattamento» sono inserite le seguenti: «e di riciclaggio»;

c) all’articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche’ la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto tra costi ed efficacia per tutti i tipi di pile e accumulatori»;

d) all’articolo 12, comma 1, le parole: «a trattamento o riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «a trattamento e a riciclaggio»;

e) all’articolo 23: 1) al comma 1, dopo le parole: «Le pile e gli accumulatori» sono inserite le seguenti: «e i pacchi batterie»; 2) al comma 3, dopo le parole: «sono contrassegnati» sono inserite le seguenti: «in modo visibile, leggibile e indelebile»;

f) all’allegato II, parte B: Riciclaggio, i punti 1 e 2 sono abrogati.

 

 

Art. 22 Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche’ allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione 2009/2264. 1.

All’Allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, le parole: «(con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni)» sono soppresse;

b) al numero 1.18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il condizionamento»;

c) dopo il numero 8.9 e’ inserito il seguente: «8.9-bis. Test di fecondazione».

2. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall’articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 chilogrammi. Il quantitativo di 3.500 chilogrammi si riferisce a ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato;

c) il raggruppamento dei RAEE e’ effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ necessario garantire l’integrita’ delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

3. All’articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: «, effettuato» fino a: «6.000 kg» sono soppresse.

4. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalita’ previste dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalita’ previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 5. Sono abrogati il comma 2 dell’articolo 1 e l’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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