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Il caso ILVA tra crisi economica ed emergenza ambientale

di - 29 Agosto 2013
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L’ipotesi di reato per cui ci si muove fa “cortocircuitare” il diritto amministrativo e quello penale, perché il primo tiene conto di una serie di fattori di contesto, assurgendo a una sorta di crisis management; mentre il secondo si occupa degli effetti sul territorio sotto il profilo “fenomenologico” della consumazione di una serie di fatti rilevanti come reato.
Risultato: blocco dell’attività produttiva, caduta verticale dei redditi della città di Taranto, drammatica alternativa tra “morte per effetto dei veleni” e morte per effetto, più lento, della crisi economica e della disoccupazione che può produrre fame e povertà.
Il management è latitante, in fuga; lo Stato non ha le risorse finanziarie per nazionalizzare quest’impresa, né questa è secondo molti la scelta migliore.
Si giunge così all’intervento del Governo: viene emanato il D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, convertito in legge il 24 dicembre, dopo soli venti giorni di discussione Parlamentare: un atto sostanzialmente governativo, dunque, su un problema che pure è di grande rilevanza (ennesimo sintomo della crisi dei Parlamenti).
Il provvedimento è concepito con molti articoli, alcuni di carattere molto generale altri con il carattere tipico della legge provvedimento.
Questa legge ha una finalità: nonostante i provvedimenti cautelari dell’autorità giudiziaria, consentire in modo “funambolico” la prosecuzione dell’attività.
Il sistema industriale italiano aveva frenato il ricorso all’AIA e l’amministrazione non era stata al passo con la tempistica europea: diversi anni dopo il codice dell’ambiente non ne era stata rilasciata nemmeno una, a fronte di una notevole crescita negli ultimi anni.
Anche gli ambientalisti, per cecità politica, non hanno affrontato sempre consapevolmente i nodi del sistema industriale.
Nella giurisprudenza della Corte Costituzionale il tema del costo economico delle scelte ambientali è stato affrontato espressamente.
La sentenza della Corte Costituzionale, n. 127/90, Rel. Ettore Gallo – ad esempio – riguardava il caso di un processo penale per inquinamento a carico di un soggetto, il quale si difese affermando che l’esercizio dell’attività economica – secondo criteri e cautele diversi da quelli in concreto adottati – che gli veniva rimproverato, non sarebbe stato economicamente conveniente.
Il Pretore rinviò alla Corte, sollevando questione di razionalità del quadro giuridico laddove non consente una certa gradualità nell’adozione della tecnologia più avanzata per la produzione e per l’adeguamento dei relativi costi.
La Corte dichiarò la questione non fondata: vi è un nucleo duro dell’ambiente e della salute umana, che rappresenta un limite assoluto e indefettibile, rappresentato dalla tollerabilità per la tutela della salute umana e dell’ambiente, che troviamo all’art. 32 della Costituzione.
Il limite del costo eccessivo, ai fini dell’esercizio dell’impresa, può essere preso in considerazione solo laddove sia stato rispettato il nucleo duro del diritto alla salute; ciò significa che i miglioramenti resi possibili dalla tecnica non possono essere esclusi ove la situazione ambientale lo richieda, e nemmeno in tal caso si può escludere l’adozione di limiti ulteriori, tenendosene però conto ai fini di un adeguamento temporale graduale.
Questa sentenza – conciliando il’impossibile – distingue, dunque, interventi immediati e non rinviabili, da quelli che possono essere dilazionati nel tempo.
Questo è il parametro costituzionale individuato in uno dei casi più significativi, perché attiene alla flessibilizzazione nel tempo degli interventi per la salute ambientale ed alla loro compatibilizzazione con i costi economici.
Nel caso dell’ILVA, astrattamente, la cosa più razionale sarebbe fermare gli impianti, procedere a un risanamento ambientale per lo meno minimo e poi riprendere l’attività produttiva; questo però ha una controindicazione sul piano economico: fermare gli altiforni di una acciaieria è molto costoso e l’esperienza insegna che se si fermano questi impianti si perde forza lavoro, perché gli operai cercano subito nuovi impieghi, oltre che la perdita di quote di mercato in favore di concorrenti (soprattutto tedeschi e giapponesi).
Naturalmente abbiamo anche il dilemma di come risanare immediatamente; il problema è stato risolto con la seconda AIA, resa necessaria anche dal ius superveniens, che ha imposto la valutazione di altri nuovi parametri.
Il Governo Monti ha individuato un vero e proprio “cronoprogramma” con l’AIA, prevedendo interventi immediati e interventi da adottare più avanti.
Purtroppo questa costruzione sembra un “gigante dai piedi di argilla”: la fragilità deriva dal fatto che le risorse sono prese dai privati, attenzione, senza un procedimento ablativo, ma attraverso la destinazione del prodotto alla commercializzazione.
L’acciaio già prodotto che si trova nei magazzini potrà, infatti, essere venduto e i proventi utilizzati per continuare a garantire l’esistenza del capitale circolante, pagare le retribuzioni e mantenere in vita la società.

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