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Il “processo alla scienza” nella sentenza sul terremoto dell’Aquila

di - 12 Luglio 2013
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Sommario: 1. Il “presunto” processo alla scienza. – 2. Le conclusioni della sentenza. – 3. La “non eccezionalità” dell’evento lesivo. – 4. Dalla “protezione dal danno” alla “protezione della minaccia di danno”: l’ingresso della scienza nell’attività amministrativa. – 5. La comunicazione del rischio: il dialogo tra scienza e amministrazione. – 6. La previsione e prevenzione del rischio sismico. – 7. La possibilità di analizzare il rischio. – 8. Le illegittimità compiute nella valutazione del rischio. – 9. Conclusioni.

 

  1. Il “presunto” processo alla scienza

Il 22 ottobre 2012 il Tribunale penale dell’Aquila, a seguito di un processo durato poco più di un anno, ha riconosciuto la colpevolezza di sette scienziati, alcuni dei quali componenti  della Commissione per la valutazione dei Grandi Rischi, sostanzialmente per due ragioni: innanzitutto per non avere valutato correttamente i rischi sismici ai quali era esposta la popolazione dell’Aquila e, in secondo luogo, per non averli comunicati nel modo appropriato così cagionando la morte e il ferimento di molte persone (il 6 aprile 2009).
Al momento della lettura del dispositivo di colpevolezza, avvenuta appunto il 22 ottobre 2012, l’opinione pubblica si è scagliata contro tale decisione arrivando addirittura a definirla un vero e proprio “processo alla scienza” diretto a sanzionare proprio l’attività di valutazione del rischio. La rivista Nature ha parlato di “verdetto ridicolo e assurdo”; Michael Alpern della ONG Union of Concerned Scientist  di “decisione assurda e pericolosa”; c’è chi ha paragonato la sentenza a un nuovo caso Galileo (l’ex ministro Clini); c’è chi ha sostenuto che l’effetto della sentenza sarà che “molti scienziati d’ora in poi terranno le bocche chiuse” (Thomas Gordon in Science) e alcuni addetti ai lavori di altri paesi hanno affermato che al posto degli imputati avrebbero detto le stesse cose (Shinichi Sakai e Wiemer direttore del servizio sismologico svizzero).
Una minoranza di scienziati si è, al contrario, schierata a favore della sentenza ritenendola corretta perché le responsabilità degli scienziati erano chiaramente emerse (Giuliani) o perché quegli scienziati avevano fallito non tanto nell’aspetto della valutazione del rischio quanto nella comunicazione del rischio stesso (Scientific american).
Qualche mese fa, precisamente il 20 gennaio 2013, sono state rese pubbliche le motivazioni della sentenza Tribunale dell’Aquila n. 380/2012 e si tratta di circa 950 pagine (948 per la precisione…).

  1. Le conclusioni della sentenza.

Partiamo immediatamente dalle conclusioni della sentenza.
Dopo un periodo di continue scosse nell’Aquilano iniziate nel giugno del 2008, il 31 marzo 2009 la Commissione Grandi Rischi, organo della protezione civile, aveva rassicurato i cittadini dell’Aquila affermando che il rischio di forti scosse di terremoto nella zona era molto basso.
Alcune persone, sulla base di tali rassicurazioni, da quel momento venivano indotte a restare in casa (invece di uscire) durante le scosse e il 6 aprile (circa una settimana dopo le rassicurazioni da parte della Commissione) restavano vittime (o comunque subivano lesioni fisiche) in conseguenza della scossa più forte.
Il giudice penale dell’Aquila riconosce la colpevolezza dei membri della Commissione proprio per aver “rassicurato” tali persone così inducendo quella modifica delle loro abitudini di vita che si ritiene essere stata determinante, purtroppo, in ordine alla loro sopravvivenza o incolumità fisica.
È opportuno chiarire, fin dall’inizio, che i giudici penali dell’Aquila non hanno condannato i membri della Commissione Grandi Rischi per non aver previsto il terremoto. Ed infatti, a parte il fatto che prevedere i terremoti è impossibile, se così fosse stato, avrebbero dovuto contestare ai membri della Commissione l’omicidio di tutte le 309 vittime del terremoto oltre alle lesione di oltre 1600 persone, mentre si sono limitati a considerare solo quelle 42 persone che avendo modificato le proprie abitudini in conseguenza delle affermazioni della Commissione Grandi Rischi erano rimaste vittime del terremoto (e di quelle 6 che, per lo stesso motivo, erano rimaste ferite).
Come si vedrà, peraltro, è stato riconosciuto l’omicidio esclusivamente di 28 persone su 42 e la lesione di 4 feriti sui 6 inizialmente considerati.
Con un lavoro certosino i giudici dell’Aquila hanno ricostruito persona per persona, grazie soprattutto alle testimonianze, quali fossero le abitudini di ciascuno in caso di terremoto (es. usciva di casa o meno), se avessero o meno conosciuto le “rassicurazioni” della Commissione Grandi Rischi e, infine, se avessero o meno modificato le proprie abitudini dopo aver ascoltato la Commissione Grandi Rischi.
Solo nell’ipotesi in cui si sia effettivamente accertato che la persona aveva l’abitudine di uscire di casa, che la persona aveva conosciuto gli esiti della Commissione Grandi rischi, che in conseguenza di tale conoscenza aveva modificato le sue abitudini (prima delle “rassicurazioni” della Commissione usciva, dopo aveva iniziato a rimanere in casa) è scattata la condanna per i membri della Commissione.
E a tale risultato si è pervenuti esclusivamente per 28 persone che sono rimaste vittime del terremoto e per 4 che sono rimaste ferite.

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