L’art. 49 del c.d. Decreto Fare ha modificato il Codice dell’Ambiente, introducendo un limite all’ambito di applicazione del decreto che regola le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti, che si applica adesso solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013-06-21;69