Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69

L’art. 49 del c.d. Decreto Fare ha modificato il Codice dell’Ambiente, introducendo un limite all’ambito di applicazione del decreto che regola le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti, che si applica adesso solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.

 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013-06-21;69