Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

TAR Lombardia, Milano, sez. III, sentenza 21 maggio 2013, n.1329

di Osservatorio Energia - 10 Giugno 2013
      Stampa Stampa      

Il TAR ha annullato le delibere dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas recanti i corrispettivi d’impresa e i corrispettivi unici per il servizio di stoccaggio e il corrispettivo transitorio per l’attività di misura, in relazione agli anni 2012 e 2013. Nello specifico, il TAR ha ritenuto illegittime le delibere sotto il profilo “sostanziale”, relativo alla errata determinazione dei costi incrementali, nonché per difetto di motivazione e di istruttoria.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2011/201103275/Provvedimenti/201301329_01.XML


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy