TAR Lazio, sez. III ter, sentenza 15 maggio 2013, n. 4897

Il TAR del Lazio rigetta il ricorso presentato da un Comune avverso il diniego di maggiorazione della tariffa incentivante prevista dal D.M. 19.2.2007 per la realizzazione di impianti fotovoltaici su scuole pubbliche e private.

Dopo aver ricordato come la competenza in materia di contributi per gli impianti fotovoltaici spetti in via esclusiva al TAR Lazio, sede di Roma, ex art. 13, comma 3 cod. proc. amm., a prescindere dal luogo ove l’energia viene prodotta, il TAR argina le pretese di parte ricorrente, sostenendo che un Comune, seppur proprietario degli edifici scolastici sui quali sono stati realizzati gli impianti, non può ritenersi beneficiario della speciale maggiorazione della tariffa incentivante prevista dal secondo Conto energia.

Secondo la definizione di “soggetto responsabile dell’impianto” contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera h) del d.m. 19.2.07, il soggetto che ha diritto a richiedere e ottenere la citata maggiorazione può essere, infatti, solo ed esclusivamente una scuola, e, nella specie, quella che ha realizzato l’impianto. Non il Comune di certo, sebbene sia il proprietario degli edifici ove le scuole hanno sede.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203T/2012/201206335/Provvedimenti/201304897_01.XML