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Energie rinnovabiliSentenza 3 maggio 2013, n. 80

di Osservatorio Energia - 7 Giugno 2013
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La Corte Costituzionale non condivide la tesi del T.A.R. Sicilia e dal C.G.A., in base alla quale, per effetto del rinvio recettizio contenuto nell’art. 105 co. 5, L.R. n. 11/2010, le Linee Guida al P.E.A.R.S. risultino sostanzialmente legificate. La norma citata indica l’atto normativo da emanare per l’attuazione degli interventi e degli obiettivi previsti dalla disciplina comunitaria e nazionale, finalizzati alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (D.Lgs. n. 387/2003): tale atto ha forma e natura di regolamento e come tale è stato adottato con Decreto del Presidente della Regione in data 18 luglio 2012 n. 48 (cfr. “Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 105 co. 5, L.R. 12 maggio 2010 n. 11”). Il terzo periodo del citato art. 105, che reca una disposizione di carattere transitorio secondo cui fino alla data di entrata in vigore del nuovo atto regolamentare si applica il D.P.Reg. 9 marzo 2009, non ha secondo i Giudici della Consulta carattere di rinvio recettizio allo stesso, che risulterebbe così “sostanzialmente” legificato: un tale rinvio è infatti ravvisabile solo quando la volontà del legislatore di recepire mediante rinvio sia manifesta o sia desumibile da elementi univoci.

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

 

 


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