Sentenza 23 maggio 2013, n. 97

La Corte Costituzionale ha rigettato il ricorso presentato dalla Regione Siciliana con il quale si lamentava l’illegittimità costituzionale dell’abrogazione dal 1° aprile 2012 delle addizionali comunali e provinciali sull’energia elettrica per le Regioni a statuto speciale, disposta con D.L. n. 16/2012 (convertito in L. n. 44/2012).

Chiarendo la natura erariale di tali tributi, la cui disciplina appartiene alla competenza esclusiva dello Stato, la Corte ha ribadito che lo Stato può intervenire per modificare le aliquote e finanche sopprimere questi tributi, purché da ciò non derivi una riduzione delle risorse finanziare delle Regioni tale da compromettere lo stesso svolgimento delle funzioni ad esse affidate.

Nel caso di specie, poiché il minor gettito è stato accompagnato da una riduzione del concorso delle Regioni a statuto speciale agli obiettivi di finanza pubblica, la Corte ha ritenuto che la disposizione di legge censurata sia legittima, dal momento che non impone alcuna riduzione delle risorse della Regione siciliana, né l’esercizio delle funzioni ad essa attribuite risulta in alcun modo compromesso.

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do