Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27 marzo 2013, n. 1786

La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, prevista dall’art. 63, DLgs 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che la determinazione forfettaria del canone dovuto a Province e Comuni per le occupazioni permanenti (cavi, condutture, impianti, ecc.) sia subordinata alla ricorrenza di presupposti, tra i quali, dal punto di vista soggettivo, che l’occupante svolga attività di erogazione dei pubblici servizi, norma che non può essere interpretata estensivamente in quanto derogatoria della disciplina generale.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in oggetto, chiarisce che la produzione ed il trasporto di energia da fonti rinnovabili (oltre che la costruzione dei relativi impianti) non possono essere considerate attività di servizio pubblico o di pubblica utilità,  diversamente dall’erogazione della relativa energia.

Tali attività non possono, pertanto, essere sottoposte al regime di tassazione agevolato previsto dalla normativa citata.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201205688/Provvedimenti/201301786_11.XML