Corte di giustizia, sentenza 21 marzo 2013

La sentenza dei giudici di Lussemburgo riguarda il caso di un’associazione di consumatori tedesca la quale ha contestato una clausola contrattuale standardizzata con cui un’impresa tedesca di approvvigionamento di gas (“RWE”) si era riservata il diritto di variare unilateralmente il prezzo del gas ai clienti sottoposti ad un regime tariffario speciale.Da una lato, l’associazione ha rilevato il carattere abusivo della clausola, dall’altro, la RWE ha affermato che la clausola non poteva essere oggetto di controllo del suo carattere abusivo poiché questa faceva semplicemente riferimento alla normativa tedesca applicabile. Quest’ultima, infatti, permette ai fornitori di modificare unilateralmente i prezzi del gas senza indicare i motivi e le condizioni ma garantendo il diritto di recesso.

L’impresa, soccombente di fronte ai tribunali tedeschi di grado inferiore, ha adito la Bundesgerichtshof, (Corte federale di Cassazione) la quale a sua volta ha interrogato la Corte di Giustizia sull’eventuale esclusione del controllo del carattere abusivo per clausole standardizzate che si limitano a riprodurre disposizioni legislative o regolamentari.

In primo luogo, secondo i giudici di Lussemburgo tale tipo di clausola non sfugge a tale controllo allorché si limita a riprodurre una normativa nazionale applicabile ad un’altra categoria di contratti.

In secondo luogo, spetta al giudice nazionale esaminare, caso per caso, il carattere eventualmente abusivo secondo alcuni criteri:

– Trasparenza: il contratto deve esporre in modo trasparente il motivo e le modalità di variazione delle spese;

– Recesso: il consumatore deve poter esercitare la facoltà di recesso.

Infine, l’interpretazione della Corte si dovrà applicare non solo alle modifiche tariffarie che decorreranno a partire da oggi ma a tutte quelle successive all’entrata in vigore delle norme europee interpretate dalla sentenza (Direttiva 93/13/CE, Direttiva 2003/55).

 

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