AEEG, delibera 29 marzo 2013 n. 128

Il provvedimento dispone che, per il periodo 1 aprile 2013 – 31 dicembre 2013, impone a Stogit di applicare, per il periodo 1 aprile 2013 – 31 dicembre 2013,  le quote percentuali di gas a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento di seguito individuate:

a) 1,40% in caso di flusso prevalente in iniezione;

b) 0,12% in caso di flusso prevalente in erogazione.

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/128-13.pdf