Il provvedimento dispone che, per il periodo 1 aprile 2013 – 31 dicembre 2013, impone a Stogit di applicare, per il periodo 1 aprile 2013 – 31 dicembre 2013, le quote percentuali di gas a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento di seguito individuate:
a) 1,40% in caso di flusso prevalente in iniezione;
b) 0,12% in caso di flusso prevalente in erogazione.