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Appunti sul sistema tributario

di - 21 Marzo 2013
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Uno dei problemi più rilevanti della imposizione delle società è la tendenza strutturale dell’imposta a favorire il capitale a debito, rispetto a quello proprio. Ciò è dovuto al fatto che gli interessi passivi sono un costo deducibile. Negli interventi fiscali del 1998 fu deciso di fornire un incentivo all’aumento del capitale proprio con la Dit; l’acronimo (dual income tax) riprende lo stesso termine usato nelle riforme scandinave[22] degli anni ottanta e novanta, ma il significato è diverso. Nella versione italiana infatti il riferimento è ad una imposizione più bassa sulla parte di reddito imponibile derivante da un aumento di capitale proprio. Se una società effettua un aumento di capitale di 100, una percentuale stabilita dal Ministero (allora delle Finanze) detta roc (rendimento ordinario del capitale) verrà tassata con una aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria[23].
Le imprese impiegarono un po’ di tempo per capire il valore dell’incentivo; in effetti il vantaggio che la Dit offre al rendimento di un investimento non può essere valutato in un solo anno, ma tenendo conto del flusso di risparmi d’imposta lungo tutta la durata dell’investimento. Ma quando l’incentivo stava incominciando a dare i suoi frutti, il nuovo governo Berlusconi (dalla primavera 2001) procedette all’eliminazione della Dit, sulla quale gravava un giudizio totalmente negativo espresso da Tremonti. Il provvedimento che introduce l’Ires riduce al 33%[24] l’aliquota, e affronta il problema del favore al finanziamento con debito proponendo un disincentivo all’indebitamento piuttosto che un incentivo al capitale proprio, insomma un bastone invece di una carota. Il bastone è costituito dalla c.d. thin capitalization, espressione con la quale viene posta in luce la tendenza delle imprese multinazionali a ridurre al minimo il capitale proprio (e quindi gli utili) nei paesi dove il livello dell’imposizione societaria è più alto. Nell’Ires la thin capitalization blocca la deducibilità degli interessi passivi rapportati a quella parte di debito[25] di quattro volte superiore al capitale proprio.
La complessità della misura di disincentivo, nonché la possibilità di riuscire comunque ad aggirarla, hanno portato gli operatori interessati e la stessa amministrazione fiscale a dare un giudizio negativo sulla thin capitalization. Con la seconda finanziaria del governo Prodi (2008) si è provveduto ad eliminare la thin capitalization, sostituendola con un altro disincentivo[26]: la deducibilità degli interessi passivi (al netto di quelli attivi) è limitata, nell’anno[27], dal 30% dell’Ebitda (o Rol), cioè dagli utili al lordo degli interessi passivi, dell’imposta e degli ammortamenti[28]. La misura di disincentivo, formulata in un contesto di normalità dell’attività economica, è entrata in vigore alla vigilia dello scoppio della crisi finanziaria, che ha portato a drastici cali degli utili delle imprese. In questo contesto il calo dell’Ebitda diviene più stringente, per cui l’impresa può trovarsi con un utile (su cui versare l’imposta) che in realtà non c’è, anticipando un’imposta che potrà (forse) recuperare successivamente.
Ma più di recente (luglio 2011) interviene una novità: Tremonti presenta una delega fiscale nella quale è previsto l’Ace (aiuto alla crescita economica). In inglese l’acronimo sta per allowance for corporate equity; infatti si tratta della detassazione di un rendimento prestabilito relativo al capitale proprio[29], che diviene deducibile, volto ad incentivare il ricorso al capitale proprio piuttosto che al debito. La misura verrà effettivamente posta in essere dal decreto salva Italia del governo Monti nel dicembre dello stesso anno. La cosa di un qualche interesse è che evidentemente Tremonti ha cambiato parere rispetto alla sua critica della Dit, visto che l’Ace non è altro che una diversa versione della Dit[30].

L’Irap

Con l’introduzione dell’Irap vengono eliminati i contributi sanitari (che costituivano quasi i due terzi del prelievo), l’Ilor (una imposta sui redditi d’impresa, circa il 20% del complesso del prelievo) nonchè l’Iciap, l’imposta patrimoniale sulle imprese, la tassa di concessione sulla partita Iva e la tassa di concessione comunale, che possono essere considerate delle imposte fisse. È da notare che tutto questo prelievo era a carico delle imprese (o comunque dei datori di lavoro). Tuttavia in tempi molto rapidi dal mondo delle imprese è nata una polemica verso un’imposta che veniva considerata come un iniquo prelievo sugli utili, per lo più non commisurato all’utile lordo, ma al valore aggiunto, cioè ad un aggregato che comprende costo del lavoro (salari e contributi) e costo del capitale (limitatamente agli interessi, essendo gli ammortamenti deducibili). A proposito sembrano opportune alcune precisazioni.
Prescindiamo dal fatto che l’Irap dette un gettito inferiore di circa sei miliardi di euro, rispetto ai prelievi eliminati, e guardiamo la base imponibile, data dal valore aggiunto netto, cioè dal fatturato al netto degli acquisti di beni e servizi (e dell’affitto dei locali). A questo valore aggiunto venivano tolti gli ammortamenti. In tempi più recenti sono state introdotte detrazioni per le imprese, poi a partire dal 2007 sono stati eliminati i contributi sociali e introdotte detrazioni per l’occupazione, con particolare riguardo al sud; dal 2008 è stata ridotta l’aliquota di base (dal 4,25% al 3,9%). Dunque fino al 2006 la base imponibile corrispondeva al costo del lavoro, al costo del debito (cioè agli interessi passivi) e agli utili d’impresa. Da notare che se l’impresa è in perdita la base imponibile si riduce: se costo del lavoro e interessi passivi fanno 100, qualora l’utile sia positivo per 33 avremo una base imponibile di 133, ma se l’utile è negativo per 33, la base imponibile è 67, cioè la metà. L’impresa in perdita paga quindi l’Irap, ma versa metà rispetto all’impresa in utile. Se poi la perdita dovesse arrivare a 100, la base imponibile sarebbe nulla[31].

Note

22.  Nelle riforme scandinave l’idea era quella di separare l’imposizione dei redditi da capitale da quelli da lavoro; in linea di principio la progressività si applicava solo a quest’ultimi, con una aliquota iniziale pari a quella applicata sui redditi da capitale.

23.  Nel 1998 l’aliquota ordinaria era al 36% e quella ridotta al 19%. Successivamente fu introdotta la “superdit” che permetteva di recuperare ad agevolazione il capitale proprio già esistente. In sostanza, ad una società che effettuava un incremento di 100 si riconosceva un incremento di 140, in modo da recuperare ad agevolazione, progressivamente, il capitale iniziale.

24.  Cioè al livello dell’aliquota del secondo scaglione Irpef, secondo  quanto previsto dalla legge delega.

25.  Nel calcolo si comprende anche il debito dei soci, o garantito da essi. La misura era compensata dalla riduzione di tre punti dell’aliquota.

26.  La misura è accompagnata da un sostanziosa carota, cioè la diminuzione dell’aliquota da 33 a 27,5%. Per i soci che hanno partecipazioni qualificate però la percentuale di utili distribuiti da dichiarare in Irpef è stata elevata al 49,72%, in modo che coloro che si trovano nello scaglione più alto abbiano un’incidenza complessiva del 43%. La diminuzione dell’aliquota quindi mira ad incentivare l’aumento del capitale proprio delle società. Da segnalare anche un intervento di semplificazione nel passaggio dal bilancio civilistico a quello fiscale; le circa quaranta poste di variazione tra i due bilanci sono state notevolmente ridotte, in modo da riavvicinare l’utile civilistico e quello fiscale. Un esempio per tutti è quello degli ammortamenti; è stato eliminato l’uso diffuso di iscrivere ammortamenti più bassi nel bilancio civilistico, per far emergere maggiori utili, e più alti nel bilancio fiscale, per pagare meno imposte.

27.  La parte eccedente viene riportata in avanti, per essere eventualmente recuperata, se gli interessi scendono sotto il 30%.

28.  Earnings before interests, taxes and depreciation allowances.

29.  L’Ace viene applicata agli aumenti di capitale proprio, con un rendimento del 3%.

30.  Nel senso specifico che con le opportune modifiche nei parametri si può passare dall’Ace alla Dit.

31.  Da notare che prima dell’introduzione dell’Irap la sola imposta che le imprese non avrebbero versato era l’Ilor.

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