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Il Sistema Nazionale di Protezione Civile: criticità ed eccellenze

di e - 7 Marzo 2013
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Proprio a causa di questo modo di intendere il tutto come “straordinario” sono mancate anche alcune attività, definite non strutturali, quali l’allertamento, la pianificazione dell’emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile, l’informazione alla popolazione, l’applicazione della normativa tecnica e le esercitazioni.
Seguendo questa deriva, ed interpretando come emergenza l’organizzazione di grandi eventi che avrebbero potuto trovare ostacoli anche nell’esistenza di competenze sovrapposte a livello nazionale, regionale e comunale, nel corso degli anni sono stati attribuiti al Dipartimento della Protezione Civile la gestione di regate veliche, mondiali di nuoto, ed altre manifestazioni che, essendo state  programmate anni prima, non erano certo qualificabili come “emergenze”.
Analogamente, al Capo Dipartimento della Protezione Civile, sono state attribuite competenze per “emergenze” ( ma non di protezione civile) quali l’emergenza  rifiuti in Campania, l’emergenza beni culturali (scavi di Pompei). In altre parole si è teso a gestire con modalità tipiche dell’emergenza (incontingibilità ed urgenza) anche problematiche ordinarie.
A seguito di note vicende, anche giudiziarie, relative alla gestione del G8 2009 e di altri grandi eventi, e anche a causa delle minori disponibilità finanziarie dello Stato, è emersa la necessità di ridimensionare i compiti del Dipartimento di Protezione Civile.
Anche in questo caso, il legislatore, rispetto ad un passato recente, ha ribadito questi concetti con la legge 100/2012.
Le attività della Protezione Civile vengono, in virtù di tale legge, ricondotte al nucleo originario di competenze definito dalla legge 225/1992; inoltre, vengono ridefinite la classificazione degli eventi calamitosi, le attività di protezione civile, la dichiarazione dello stato di emergenza e il potere d’ordinanza. In questo senso, la legge ridefinisce la prima fase dell’emergenza, ponendo l’accento sul “fattore tempo”.
Gli eventi di tipo “c”, precedentemente definiti come “calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari”, sono ora “calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (90 giorni con una proroga di 60 giorni).
Lo stato di emergenza può essere dichiarato anche “nell’imminenza” e non solo “al verificarsi” dell’evento calamitoso e prevede, da subito, l’individuazione dell’amministrazione competente in via ordinaria che prosegue le attività, una volta scaduto lo stato di emergenza.
Le ordinanze di protezione civile necessarie alla realizzazione degli interventi per contrastare e superare l’emergenza sono di norma emanate dal Capo Dipartimento della Protezione Civile e non più dal Presidente del Consiglio dei Ministri e i loro “ambiti di interesse”, per la prima volta, sono definiti dalla legge. Le ordinanze emanate entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci, mentre quelle successive richiedono il concerto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Viene così annullata la norma della legge n. 10 del 26 febbraio 2011, che introduceva il controllo preventivo del Ministero dell’Economia per quelle ordinanze che prevedevano lo stanziamento o l’impiego di denaro, rallentando di fatto l’entrata in vigore di provvedimenti considerati urgenti e rendendo macchinoso il coordinamento degli interventi, con il rischio di svuotare così “l’operatività” di tutto il sistema di protezione civile.
La legge 10/2011 introduceva altre importanti modifiche alla legge 225/1992 relative al reperimento delle risorse per fronteggiare l’emergenza. Tra queste, quella che è stata definita dai media la “tassa sulle disgrazie”. Si stabiliva infatti che fossero le Regioni a individuare nei propri bilanci i fondi necessari, facendo ricorso anche a tassazioni aggiuntive, fino all’aumento dell’imposta regionale sulla benzina. Una successiva sentenza della Corte Costituzionale (la n. 22 del 16 febbraio 2012) aveva già dichiarato illegittimo questo passaggio della legge 10/2011. La legge 100/2012 ha infine chiarito che lo stato di emergenza viene finanziato con il Fondo nazionale di protezione civile, la cui dotazione è determinata annualmente dalla legge di stabilità. Il Fondo può essere reintegrato anche con entrate derivanti dall’aumento delle accise sulla benzina.
Altri passaggi significativi della legge 100/2012 riguardano le attività di protezione civile. Accanto alle attività di “previsione e prevenzione dei rischi” e di “soccorso delle popolazioni” viene meglio specificato il concetto di “superamento dell’emergenza”, cui si associa ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta al “contrasto dell’emergenza” e alla “mitigazione del rischio” connessa con gli eventi calamitosi. Le attività di prevenzione vengono esplicitate e per la prima volta si parla chiaramente di allertamento, pianificazione d’emergenza, formazione, diffusione della conoscenza di protezione civile, informazione alla popolazione, applicazione della normativa tecnica e di esercitazioni. Il sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico viene inquadrato in maniera organica, riprendendo così i vari provvedimenti che negli anni hanno disciplinato le attività di allertamento ai fini di protezione civile.
La legge 100/2012 ribadisce poi il ruolo del Sindaco come autorità comunale di protezione civile, precisandone i compiti nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione. Una novità importante riguarda i piani comunali di emergenza, che devono essere redatti entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, e periodicamente aggiornati.
I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli comunali e ai piani regionali di protezione civile. La legge 100/2012 ribalta la precedente impostazione della legge 225/92, che prevedeva che fossero le attività di protezione civile a doversi armonizzare con i programmi territoriali.

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