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Brevi note sulla vicenda MPS e sul ruolo delle cd. fondazioni bancarie

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3. Più complessa appare la valutazione relativa ad una ristrutturazione in chiave pubblicistica del capitale dell’ente bancario in osservazione, vuoi che questa sia realizzata tout court previo intervento finanziario dello Stato, vuoi che ad essa si addivenga a seguito della conversione in azioni dei c.d. Monti bond destinati dal legislatore al suo finanziamento.
Al riguardo va preliminarmente considerato che eventuali interventi volti a ripristinare il controllo pubblico di una banca risultano contrari alle opzioni normative della riforma bancaria recata dalla cd. legge Amato (l. 218/90), prima, e dal decreto lgs. n. 153/1999 (cd. legge Ciampi), poi. A tale evento disciplinare si deve la realizzazione di spedite tecniche di patrimonializzazione delle banche e, più in generale, la cessazione di deprecabili forme di burocratizzazione operativa (causa, per lungo tempo, di un inefficiente meccanismo di selezione ed erogazione del credito e, dunque, della mancanza di imprenditorialità nell’agere bancario).
Conseguentemente, l’ipotesi di una partecipazione maggioritaria dello Stato nel capitale di MPS appare anacronistica in quanto negatoria del processo evolutivo del nostro sistema finanziario. Ciò, anche se, nella vicenda MPS, verosimilmente si individua un’inadeguata applicazione dei risultati della riforma legislativa sopramenzionata: a ben considerare, infatti, la privatizzazione della banca non ha dato luogo alla configurazione di assetti organizzativi e di controllo integralmente sottratti all’influenza della politica. A ciò si aggiungano le implicazioni negative di tale realtà a livello di scarsa propensione del mercato nel sostenere eventuali ricapitalizzazioni necessarie per conseguire un riequilibrio tra l’entità del patrimonio e la dimensione operativa della banca.
Passando all’esame degli interventi in corso per il rifinanziamento di tale ente creditizio, viene in considerazione il d. l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni. Il disposto degli artt. da 23 sexies a 23 duodecies di tale decreto prevede la sottoscrizione, da parte del Ministero dell’economia, di «strumenti finanziari… computabili nel patrimonio di vigilanza (Core Tier 1)» in misura tale da conseguire gli obiettivi previsti dall’European Banking Authority (v. Raccomandazione dell’8 dicembre 2011).
A monte di ogni riflessione vanno fugati i dubbi in ordine alla configurabilità, nella fattispecie, di un livello di tassi usurari; eventuali perplessità al riguardo vengono meno in ragione della peculiare struttura dell’operazione (la quale, atteso il suo sostanziale carattere di prestito subordinato, coinvolge il rischio d’impresa), oltreché per la mancata identificazione dei presupposti di applicabilità della legge anti-usura (al presente ancorata ad un livello di tassi più elevato rispetto a quello previsto per i cd. Monti bond, come indicato nel d.m. MEF del 21.12.2012). Sotto altro profilo, va tenuto presente che la convertibilità dei titoli in parola – e, dunque, la conseguente possibilità per lo Stato di diventare azionista di MPS – segna l’apertura verso una eventuale (e differita) nazionalizzazione della banca (peraltro coerente con i criteri ordinatori del «mercato interno» dell’UE); resta ferma, a nostro avviso, l’esigenza di attivare politiche gestionali (della partecipazione) – in linea con un presumibile impegno in tal senso degli amministratori volte ad evitare un controllo (di diritto) da parte dello Stato.

4. Va da sé che alla problematica dianzi prospettata è strettamente connessa la necessità di ridisegnare il rapporto tra la Fondazione MPS e la banca conferitaria da essa derivata.
Rilevano, in proposito, le carenze del sistema di vigilanza sulle fondazioni bancarie, dovute ai limiti del complesso dispositivo vigente in materia (il quale è orientato, in via prevalente, alla verifica delle modalità con cui le fondazioni perseguono gli scopi statutari). Sarà compito del legislatore intervenire, in tempi brevi, al fine di evitare equivoci interpretativi in ordine alle modalità in cui deve dispiegarsi il rapporto tra le c.d. Fondazioni bancarie e le relative società conferitarie. La vicenda MPS sollecita una più compiuta definizione di tale rapporto, si da impedire inaccettabili distonie del processo di riforma in parola – avviato oltre venti anni or sono – che aveva avuto di mira una netta ‘separazione’ tra politica e finanza, quale ineludibile condizione per lo sviluppo economico ed il progresso civile del nostro Paese.

5. Ciò che va poi rimesso al centro dell’attenzione è il ruolo delle fondazioni bancarie e la congruità dell’assetto attuale della loro natura e governance, che – come è evidente – sono rimessi da più parti in questione dopo lo scandalo MPS. Si alternano, al riguardo, letture volte a chiedere il completamento della riforma Ciampi – Visco con la dismissione delle partecipazioni detenute dalle cd. fondazioni bancarie (Boeri, ma anche Alesina e Giavazzi), che si ritiene possa separare al meglio politica e mondo finanziario, con altre letture nelle quali si prospetta l’eventualità di ripubblicizzazione (probabilmente parziale) di tali enti, visti come eccessivamente autoreferenziali e da riportarsi con più decisione ad una logica pubblicistica trasparente perché soggetta a direttive politiche democraticamente discusse (in tal senso v’è un cenno nel recente parere del Consiglio di Stato reso sulla conversione delle azioni privilegiate detenute dalle fondazioni bancarie in CDP, conversione poi disciplinata con disposizioni speciali nel decreto legge c.d. sviluppo bis n. 179 del 2012, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221).
L’attenzione alla natura giuridica delle fondazioni, in questa chiave, non sembra possa tranquillamente limitarsi ai precedenti formatisi nella risalente e ben nota giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale.
Le casse di risparmio e i monti di pietà nacquero tutti – come è noto – dalla società civile, per iniziativa di gruppi o associazioni di privati, di comunità locali, di istituzioni o associazioni religiose; e mantennero a lungo la natura di istituzioni assistenziali o solidaristiche di natura privata e con un forte rapporto col territorio, tanto da essere per lo più ricomprese, fino quasi alla fine dell’ottocento, nel genus delle opere pie. Non a caso, la loro «sprivatizzazione» coincide per l’appunto con la separazione della loro disciplina da quella delle opere pie (1888) ed è seguita a pochissima distanza dalla trasformazione delle stesse opere pie in istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (1890): riforme che si iscrivono entrambe in una «logica di statalizzazione», «ispirata all’esigenza, avvertita dai governi dopo l’unità d’Italia, di esercitare un controllo centralizzato sulle attività private riconducibili in qualche modo all’esercizio di una funzione pubblica» (Bassanini e Clarich-Pisaneschi).

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