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Brevi note sulla vicenda MPS e sul ruolo delle cd. fondazioni bancarie

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Sommario: 1. Ipotesi ricostruttive per il superamento delle attuali «difficoltà» di MPS. – 2. Segue: .. valutazioni critiche in ordine al ‘commissariamento della banca’ ed al ‘conferimento di poteri straordinari’ agli organi aziendali. – 3. La tesi della ‘pubblicizzazione’ di MPS. – 4. Il rapporto tra la Fondazione MPS e la banca.- 5. La vicenda MPS nel riferimento al ruolo delle cd. fondazioni bancarie. – 6. Segue: opzioni normative e giuoco competitivo dell’economia globale.

1. La vicenda MPS si colloca al centro di un dibattito nel quale argomentazioni non fondate su validi presupposti tecnici e talora difformi dalle indicazioni della normativa speciale sono sovente strumentalizzate in chiave politico-elettorale. Si delinea, quindi, una realtà sulla quale è d’obbligo fare chiarezza, come recentemente ha sottolineato il Presidente della Repubblica italiana.
Al fine di evitare al «sistema Italia» danni peggiori di quelli rivenienti da una situazione di squilibrio economico-patrimoniale di un primario gruppo bancario, necessita tener distinta la valutazione delle condotte gestionali al vaglio della Magistratura (che si avvale di una stretta collaborazione della Banca d’Italia) dalla identificazione di perdite (cui, ovviamente, si ricollega l’esigenza di rinvenire adeguate soluzioni per il superamento dell’impasse nel quale attualmente versa tale banca). È appena il caso di far presente come il prolungarsi nel tempo di giudizi negativi sul terzo gruppo creditizio italiano potrebbe avere gravi ripercussioni critiche sull’intero settore finanziario italiano; ciò a causa del discredito reputazionale che a quest’ultimo deriva, recando difficoltà ulteriori rispetto a quelle indotte dalla recente crisi finanziaria e dei debiti sovrani.
Pertanto, tralasciando in questa sede ogni questione relativa ai profili penali della vicenda in parola, riteniamo opportuno soffermarci su talune indicazioni fornite (secondo la stampa specializzata) da studiosi e/o politici in merito ai possibili scenari nei quali dovrebbe articolarsi l’intervento pubblico in subiecta materia. Vengono, quindi, in considerazione il ricorso ad un eventuale «commissariamento» ovvero la possibilità di assegnare «poteri commissariali» agli attuali organi aziendali, cui si aggiunge l’ipotesi di una «pubblicizzazione» dell’intero assetto proprietario di tale ente bancario, in vista di una sua successiva riprivatizzazione. Fa da sfondo a dette tesi il riferimento a similari interventi registrabili in taluni Paesi europei (si pensi alla nazionalizzazione della Royal Bank of Scotland), nonché ad alcuni orientamenti comunitari che prevedono «resolution plans» diversi dalle tradizionali procedure di amministrazione straordinaria (v. Proposal for a directive, COM(2012) 280 final).

2. Ciò posto, va ricordato che, a norma del testo unico bancario, la valutazione dei «presupposti» per il commissariamento di una banca è rimessa alla discrezionalità tecnica dell’autorità di vigilanza, che ne accerta l’eventuale sussistenza. Al riguardo, rilevano le indicazioni contenute in una recente precisazione che la Banca d’Italia ha formulato con riferimento all’argomento in parola; da esse è dato desumere che l’Organo di supervisione ha escluso la configurabilità di detti presupposti, laddove appare adeguato e sufficiente nella fattispecie procedere ad «una serrata interazione con il nuovo management aziendale, impegnato nell’attuazione di un ampio piano di ristrutturazione volto a innalzare il grado di efficienza e a ripristinare adeguati livelli redditività» (v. Banca d’Italia, Nota di approfondimento trasmessa al Ministro dell’Economia e delle Finanze, in relazione all’audizione parlamentare del 29 gennaio 2013).
Del resto, detta opzione operativa è ravvisabile fin dal novembre 2011, momento in cui la nominata autorità ha chiesto a MPS una «rapida, netta discontinuità nella conduzione aziendale» e, dunque, la sostituzione dei vertici dell’istituto. Ulteriore conferma della volontà di non avviare la procedura di amministrazione straordinaria è data, poi, dal provvedimento col quale la banca in parola è stata autorizzata ad emettere i cd. Monti bond; operazione che in re ipsa appare destinata a supportare, sul piano tecnico, l’operatività della banca e, dunque, a consentire agli attuali amministratori di superare le difficoltà in cui oggi essa versa. Analogamente appare verosimile che l’autorità di supervisione – proseguendo in una logica di risanamento di tale ente creditizio diversa dal commissariamento -, in linea con prassi già sperimentate nel passato, potrebbe sollecitare, mediante interventi di moral suasion, operazioni di concentrazione tra MPS ed altre istituzioni finanziarie adeguatamente patrimonializzate; verrebbe in tal modo promossa (attraverso l’integrazione con appartenenti al settore) la realizzazione di una entità soggettiva in grado di risolvere definitivamente i problemi che in questo momento affliggono la banca senese.
Sotto altro profilo, si osserva che la rappresentata possibilità di conferire «poteri commissariali» agli attuali organi aziendali di MPS non trova riscontro nella vigente disciplina speciale (donde l’esigenza di un apposito intervento legislativo al riguardo, da considerare tuttavia asistematico). È evidente come tale tesi – finalizzata, negli intenti dei suoi autori, a potenziare il ruolo degli esponenti della banca per aumentare l’incisività della loro azione – appaia inaccettabile allo stato della normativa, risolvendosi in un aggravio del nocivo «rumore» che al presente connota la vicenda MPS. Sfugge a coloro che propongono un intervento siffatto di travisare il ruolo e la funzione propria degli organi commissariali (notoriamente preordinati ad una gestione temporanea volta al recupero dei valori aziendali); è evidente, altresì, l’erroneo convincimento (alla base di detta costruzione) secondo cui l’esercizio dei poteri di questi ultimi possa essere più pervasivo rispetto a quello ordinariamente riconosciuto agli amministratori ed ai sindaci di una banca (laddove, com’è noto, le due tipologie di organi non divergono sul piano delle rispettive possibilità d’azione).

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